Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18212 del 05/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/07/2019, (ud. 26/03/2019, dep. 05/07/2019), n.18212

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23692-2018 proposto da:

A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MINACAPILLI LIA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 2002/2017 del TRIBUNALE di CALTANISSETTA,

depositato il 12/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SAMBITO

MARIA GIOVANNA C..

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., A.S., cittadino pakistano, impugnava innanzi al Tribunale di Caltanissetta il provvedimento di diniego delle misure di protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale, esponendo di esser stato costretto a fuggire dal suo paese di origine in quanto un gruppo di terroristi aveva attentato diverse volte alla sua vita. Il giudice di merito, con decreto del 12 giugno 2018, rigettava il ricorso, valutando non credibile il racconto formulato dal richiedente, e ritenendo il suo contesto di provenienza non caratterizzato da un grado di violenza generalizzata tale da giustificare una forma di protezione. Contro il decreto, propone ricorso per Cassazione il Sig. A.S., lamentando le seguenti violazioni: a) la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., e del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5; b) la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c); c) la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 32. Il Ministero non ha depositato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo, con cui il ricorrente contesta la valutazione di inattendibilità del suo racconto operata dal Tribunale di Caltanissetta, nonchè la violazione del principio dell’onere della prova attenuato sancito nella materia de qua, è infondato. Ed infatti, in tema di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve avere anzitutto ad oggetto la credibilità soggettiva del richiedente, che ha l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5., lett. a) del, essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati (cfr. Cass. n. 27503/2018). Nella specie, il Tribunale non ha affatto omesso di procedere al dovuto accertamento, ma ha ritenuto, sulla scorta degli esposti principi, il racconto inverosimile privo di logica ed intrinsecamente incoerente, e la relativa valutazione di inattendibilità costituisce un apprezzamento di fatto, incensurabile in questa sede di legittimità. Inoltre, nessuna violazione del principio di attenuazione dell’onere probatorio è stata compiuta dal Tribunale di Caltanissetta, tenuto conto che, in presenza di dichiarazioni che siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente, ma non è questo il caso, dall’impossibilità di fornire riscontri probatori.

2. Con il secondo motivo, A.S. si duole ulteriormente del mancato riconoscimento della protezione sussidiaria stante la situazione di violenza imperversante in Pakistan. Anche questo motivo è infondato. Premesso che la violazione dell’art. 112 c.p.c. non è utilmente dedotta, essendo stata esaminata la domanda di protezione sussidiaria, va rilevato che la violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14,lett. c), va accertata in conformità della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C285/12), secondo cui il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver, pertanto, raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia.

Nel provvedimento impugnato, il collegio giudicante ha puntualmente scongiurato questa eventualità, ed, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, ha verificato l’assenza di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica del ricorrente, stante una ritrovata capacità dell’ordinamento statuale di garantire protezione agli abitanti della regione di provenienza del richiedente (Punjab).

5. Con il terzo motivo, cui il ricorrente denuncia il mancato riconoscimento della protezione umanitaria stante la situazione di insicurezza del Pakistan e la sua impossibilità di godere dei propri diritti umani fondamentali in ipotesi di rimpatrio.

6. Va anzitutto rilevato che la disciplina di cui al D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, che ha, tra l’altro, sostituito la disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari, con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non trova applicazione in relazione alle domande proposte come nella specie, prima della sua entrata in vigore, che vanno valutate in base alla disciplina preesistente (Cass. n. 4890 del 2019) al lume della quale il motivo è infondato. Va rilevato che il carattere “aperto” dei motivi per il rilascio del titolo di soggiorno invocato necessita, parimenti alle altre forme di protezione internazionale, dell’effettivo riscontro di una situazione di vulnerabilità che non può non partire dalla situazione oggettiva del paese di origine del richiedente correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza. Tale punto di avvio dell’indagine è intrinseco alla ratio stessa della protezione umanitaria, non potendosi eludere la rappresentazione di una effettiva deprivazione dei diritti umani che ne abbia giustificato l’allontanamento (cfr. Cass. n. 4455/2018). Orbene, come ampiamente motivato dal Tribunale -talchè, anche in parte qua il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è richiamato a proposito- non si rinvengono nel paese di origine del richiedente situazioni violenza indiscriminata o di deprivazione dei diritti umani fondamentali, nè tanto meno il richiedente ha allegato particolari situazioni di vulnerabilità tali da giustificare la misura di protezione umanitaria.

8. Non va provveduto sulle spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019

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