Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18211 del 29/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 18211 Anno 2013
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: PROTO CESARE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 23322-2007 proposto da:
L-Arn RILT-1,8i20S- L9A
LANDINI
ROBERTO
elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 28, presso lo
studio dell’avvocato CARA MARIO, rappresentato e
difeso dall’avvocato MANFRIANI GIANFRANCO;
– ricorrente contro

PARIGI

CESIRA

PRGCSR42E62B036N,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 14 FAX06.37350942,
presso lo studio dell’avvocato BARBERA MARCO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato LISINI

Data pubblicazione: 29/07/2013

ALESSANDRO;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1324/2006 della CORTE
D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 24/06/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

ANTONIO PROTO;
udito l’Avvocato MANFRIANI Gianfranco, difensore del
ricorrente che si riporta agli atti depositati e ne
ha chiesto accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per l’inammissibilità per manifesta infondatezza del
ricorso; condanna del ricorrente alle spese.

udienza del 28/05/2013 dal Consigliere Dott. CESARE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione dell’11/4/1998 Cesira Parigi conveniva in
giudizio Roberto Landini esponendo:

che il convenuto, proprietario confinante, aveva

realizzato, sul confine e a distanza di tre metri dal

terrapieno con un muro di contenimento di altezza
variabile tra i due e i tre metri con equivalente
rialzamento del piano di campagna;
– che in conseguenza del rialzamento il terreno del
Landini, dapprima posto ad altezza inferiore rispetto
al terreno di essa attrice, veniva a trovarsi invece ad
altezza superiore con conseguente variazione del
normale deflusso delle acque meteoriche e pericolo di
percolazioni e allagamenti;
– che l’opera posta in essere dal convenuto doveva
considerarsi costruzione e come tale doveva rispettare
la distanza di dieci metri prescritta dal regolamento
del Comune di Vicchio.
Tanto premesso, chiedeva la condanna del Landini ad
arretrare la sua costruzione fino alla distanza minima
dei dieci metri oltre al risarcimento del danno.

3

fabbricato di civile abitazione di essa attrice, un

Il Landini, costituendosi, chiedeva il rigetto della
domanda contestando che l’opera potesse essere
considerata costruzione.
Il Tribunale di Firenze con sentenza del 22/5/2004,
espletata CTU che attribuiva la natura di costruzione

riduzione in pristino e ad arretrare il muro sino a
sette metri dal confine.
Il Landini proponeva appello sostenendo che il muro non
doveva essere arretrato in quanto muro aderente alla
costruzione della Parigi la quale in precedenza aveva
sopraelevato il proprio fondo con la costruzione di un
terrapieno e che il muro di contenimento era, in
realtà, un muro di cinta posto sul confine e alla
distanza di tre metri dall’edificio dell’attrice.
La Parigi proponeva appello incidentale per ottenere la
condanna del Landini al risarcimento dei danni.
Con sentenza del 24/6/2006 la Corte di Appello di
Firenze

rigettava

l’appello

del

Landini

e,

in

accoglimento dell’appello incidentale, lo condannava a
pagare all’attrice la somma di euro 10.000 a titolo di
risarcimento dei danni.
La Corte territoriale rilevava:

4

al muro di contenimento, condannava il Landini alla

- che il muro era da considerarsi parte integrante del
terrapieno e, quindi, costruzione e non muro di cinta
in quanto aveva la precipua funzione di contenere il
terrapieno

costruito

dall’appellante

che

aveva

artificialmente alterato l’andamento altimetrico del

– che l’eccezione secondo la quale il muro fosse un
costruzione in aderenza al terrapieno, da qualificarsi
come costruzione in precedenza realizzata dalla Parigi,
era una questione nuova, non trattata in istruttoria,
che non poteva essere prospettata per la prima volta in
appello, specie in considerazione del fatto che il
Tribunale aveva già rilevato che non esisteva nessun
muro di contenimento della proprietà della Parigi e che
nessun terrapieno risultava da questa realizzato;

che la Parigi, in conseguenza della illegittima

costruzione del muro lungo oltre 14 metri, posto a soli
tre metri dalle finestre del fabbricato e alto fino a
metri 3,14 aveva subito un pregiudizio nel godimento
del fabbricato anche quanto ad aria, luce e panorama e
per l’asservimento de facto, protrattosi sin dai primi
mesi del 1997; il relativo danno poteva essere
liquidato equitativamente in euro 10.000.

5

piano di campagna;

Il Landini propone ricorso affidato a due motivi e
deposita memoria.
Resiste con controricorso la Parigi.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione

dell’art. 116 c.p.c. e il vizio di motivazione.
Il ricorrente sostiene che il muro, posto sul confine
con la proprietà della Parigi soprastante di circa due
metri e (asseritamente) costruito prima del terrapieno
con il quale egli aveva sopraelevato il piano di
campagna nella sua proprietà, sporgente per circa un
metro rispetto al piano di campagna della confinante,
doveva essere considerato muro di cinta e di sostegno
della

più

elevata

proprietà

confinante

e

non

costruzione.
Il ricorrente formula 4 quesiti e il c.d. “momento di
sintesi” quanto al vizio di motivazione ex art. 366 bis
c.p.c., ora abrogato ma applicabile ratione temporis.
I quesiti e il momento di sintesi vengono in questa
sede sintetizzati per brevità.
I primi due quesiti sono fondati sul presupposto che il
muro sia un muro di confine, con finalità di sostenere
e contenere il terreno del fondo soprastante; nel

e falsa applicazione degli artt. 873 e 878 c.c.,

secondo quesito si chiede se il muro possa continuare a
considerarsi muro di contenimento e di confine anche
per la parte che emerge, per massimo un metro al di
sopra del piano di campagna del fondo sostenuto.
Con il terzo quesito il ricorrente chiede se il

campagna, nel proprio fondo, fino all’altezza del muro,
possa definirsi costruzione soggetta alle regole delle
distanze tra costruzioni.
Con il quarto quesito il ricorrente chiede se il
giudice possa fondare il suo libero convincimento possa
prescindere dal valutare l’intero elemento di prova
esaminato estrapolando solo alcune parti o dandone una
errata lettura senza che ciò possa costituire vizio di
motivazione.
Quanto al vizio di motivazione e al momento di sintesi,
il ricorrente chiede affermarsi omessa la motivazione
per il mancato esame e la mancata considerazione di
risultanze istruttorie
1.1 I quesiti di diritto sono inammissibili perché
assolutamente non pertinenti alla ratio decidendi della
sentenza impugnata, ma solo ripetitivi della infondata
tesi del ricorrente (già ritenuta infondata dalle due
conformi sentenze di merito) secondo la quale il muro

7

successivo rialzamento, con un terrapieno del piano di

da lui costruito sarebbe un muro di cinta del confine e
di contenimento del soprastante terreno della
confinante.
Nei quesiti, in altri termini, si muove da una premessa
che distorce, in fatto e a sostengo della propria tesi,

secondo il quale il muro era stato costruito per
contenere il terrapieno che il convenuto costruiva per
sopraelevare il proprio piano di campagna.
In particolare, la Corte di appello aveva già rilevato
che la tesi che la costruzione fosse stata realizzata
in aderenza alla costruzione rappresentata dal
terrapieno asseritamente costruito dalla Parigi non era
neppure esaminabile perché questione nuova e comunque
infondata non essendo provato, come già dichiarato da
primo giudice con sentenza non impugnata sul punto, che
la Parigi avesse realizzato un terrapieno.
Con il ricorso ora il Landini modifica, solo in questa
sede di legittimità, la propria linea difensiva,
sostenendo che egli aveva dapprima costruito il muro
per contenere il fondo sopraelevato della vicina e
soltanto dopo aveva realizzato il terrapieno.
La

tesi

è

nuova,

ma,

soprattutto,

confligge

inammissibilmente con l’accertamento di fatto dei

8

il motivato accertamento dei giudici del merito,

giudici del secondo grado (conforme all’accertamento
del giudice di primo grado, pienamente motivato secondo
il quale il muro è stato realizzato non per sostenere
il fondo del vicino, ma solo per realizzare la
sopraelevazione e per contenere il terrapieno con il

Resta quindi applicabile il principio già affermato da
questa Corte secondo il quale un muro di contenimento
tra due fondi posti a differenti livelli,ove il
dislivello sia stato creato artificialmente, è da
considerarsi costruzione a tutti gli effetti e come
tale soggetta agli obblighi delle distanze previste
dall’art. 873 c.c. e dalle eventuali disposizioni
integrative (v. Cass. 1217/2010; Cass. 4511/97; Cass.
4196/87); ovviamente anche il terrapieno viene a
costruire parte integrante della costruzione in quanto
muro e terrapieno costituiscono, insieme, costruzione.
Per gli stessi motivi deve rigettarsi la censura per
vizio di motivazione e la connessa censura di
violazione dell’art. 116 c.p.c. in materia di
valutazione delle prove, fondata sull’ipotizzata e non
dimostrata preesistenza di un muro di contenimento
dell’altrui proprietà sopraelevata; il fatto che per
realizzare la costruzione fosse tecnicamente opportuno

9

quale veniva sopraelevato il suo fondo.

prima realizzare il muro e poi il riempimento, non
esclude che il muro sia funzionale alla costruzione e
non al contenimento del fondo del vicino.
Il motivo deve pertanto essere rigettato.
2.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce

artt. 873 e 878 c.c., dell’art. 116 c.p.c. e il vizio
di motivazione.
Il ricorrente sostiene:
– che non sussisteva la violazione delle distanze per
le ragioni già esposte nel primo motivo;
– che il muro si sopraelevava, rispetto al piano di
campagna della proprietà confinante, di un solo metro,
in quanto per altri due metri conteneva il dislivello;
– che per la minima sopraelevazione non toglieva aria e
luce e non diminuiva il godimento del panorama, già
compromesso dalla preesistente costruzione frontistante
abitata da esso ricorrente;

che pertanto nulla era dovuto a titolo di

risarcimento.
Il ricorrente formula 4 quesiti e il c.d. “momento di
sintesi” quanto al vizio di motivazione ex art. 366 bis
c.p.c., ora abrogato ma applicabile ratione temporis.

10

nuovamente la violazione e falsa applicazione degli

I quesiti e il momento di sintesi vengono qui
sintetizzati per brevità.
Con il primo quesito il ricorrente chiede se il giudice
possa fondare il suo libero convincimento prescindendo
dal valutare l’intero elemento di prova esaminato ed

lettura senza che ciò possa costituire vizio di
motivazione.
Il secondo e il terzo quesito sono fondati sul
presupposto che il muro sia un muro di confine, con
finalità di sostenere e contenere il terreno del fondo
soprastante e si chiede se il muro possa continuare a
considerarsi muro di contenimento e di confine anche
per la parte che emerge, per massimo un metro, al di
sopra del piano di campagna del fondo sostenuto.
Con il quarto quesito il ricorrente chiede se il
successivo rialzamento, con un terrapieno del piano di
campagna, nel proprio fondo, fino all’altezza del muro,
possa definirsi costruzione soggetta alle regole delle
distanze tra costruzioni.
Con il quinto quesito il ricorrente chiede se un muro
alto circa un metro prospettante il confine tra due
fondi e a distanza di tre metri dal fabbricato del
confinante comporti o meno una limitazione del

11

estrapolando solo alcune parti o dandone una errata

godimento del fabbricato e un obbligo del relativo
risarcimento.
Quanto al vizio di motivazione e al momento di sintesi
il ricorrente chiede affermarsi omessa la motivazione
per il mancato esame e per la mancata considerazione di

funzione del muro, alla violazione delle norme sulle
distanze e all’obbligo di arretramento, alla
valutazione dell’altezza del muro e alla compromissione
del godimento del vicino quanto ad aria, luce e
panorama e alla spettanza del risarcimento dei danni.
2.1 Il secondo, il terzo e quarto quesito sono
inammissibili e le relative censure sono infondate, per
le ragioni già espresse a proposito del primo motivo di
ricorso, trattandosi di quesiti e censure che
configgono con gli accertamenti in fatto dei giudici di
merito, conformi, quanto alla loro applicazione in
diritto, al il principio già affermato da questa Corte
secondo il quale un muro di contenimento tra due fondi
posti a differenti livelli,ove il dislivello sia stato
creato artificialmente, è da considerarsi costruzione a
tutti gli effetti e come tale soggetta agli obblighi
delle distanze previste dall’art. 873 c.c. e dalle
eventuali disposizioni integrative.

12

risultanze istruttorie in relazione alla natura e

La motivazione della Corte di appello in fatto (anche
con riferimento al dedotto di vizio di violazione
dell’art. 116 c.p.c.) è immune da censure e conforme
alle risultanze istruttorie, quanto alla qualificazione

quanto al risarcimento del danno e alla sua
liquidazione.
Quanto a quest’ultima censura, si deve considerare che
la Corte di Appello si è uniformata ai principi già
ripetutamente affermati da questa Corte secondo
quali:
a) anche nel caso di fondi a dislivello devono trovare
applicazione le norme sulle distanze, la cui finalità
non è soltanto quella di evitare intercapedini dannose
ma anche di assicurare l’ordinato assetto urbanistico
del territorio e la tutela dell’ambiente

(Cass.

15/7/2008 n. 19486; Cass, 5/12/2007 n. 25393);
b)

gli articoli 872 e 873 c.c. prevedono per il

proprietario confinante, nella ipotesi di violazione di
norme integratrici di quelle contenute nel codice
civile in materia di distanze nelle costruzioni (quali
quelle prescritte nei regolamenti comunali), il diritto
sia alla tutela in forma specifica finalizzata al
ripristino della situazione antecedente alla insorgenza

13

del muro e del terrapieno come unitaria costruzione e,

del suddetto illecito, sia a quella risarcitoria; il
danno conseguente alla violazione delle norme del
codice civile e di quelle integrative delle prime
relative alle distanze nelle costruzioni, si identifica
nella violazione stessa, determinando quest’ultima un

pertanto, compete il risarcimento del danno senza
necessità di una specifica attività probatoria (Cass.
25/9/1999 n. 10600), rimesso, in difetto di precise
indicazioni della parte danneggiata, alla valutazione
equitativa del giudice di merito (Cass. 20/3/1998 n.
2975; Cass. 7/3/2002 n. 3341).
La

Corte

di

Appello

ha,

quindi,

liquidato

equitativamente il danno considerando che sussisteva
l’alterazione dello stato dei luoghi illecitamente
realizzata dal Landini con una costruzione della
lunghezza di oltre 14 metri e sporgente, rispetto
all’originario piano di campagna per una altezza
variabile da 1 a 3,14 metri (altezza che va calcolata
con riferimento, si ripete, all’originario piano di
campagna e non con riferimento all’altezza del
terrapieno, per rispondere ad un rilievo che muove il
ricorrente nel suo ricorso); tale alterazione aveva
sicuramente provocato un danno creando un asservimento

14

asservimento di fatto del fondo del vicino al quale,

e una apprezzabile riduzione dell’amenità del luogo,
anche con riguardo al panorama (pare evidente che non è
affatto piacevole vedersi di fronte un muro lungo 14
metri laddove in precedenza esisteva un semplice piano
di campagna), protrattasi per lungo tempo.

è del tutto ragionevole l’entità del risarcimento.
Il motivo deve quindi essere rigettato.
4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato; le
spese di questo giudizio di cassazione, liquidate come
in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna Landini Roberto
a pagare a Cesira Parigi le spese di questo giudizio di
cassazione che liquida in euro 3.000,00 per compenso
oltre euro 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, il 28/5/2013.

I criteri equitativi utilizzati sono ragionevoli, come

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA