Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18211 del 24/07/2017


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Cassazione civile, sez. II, 24/07/2017, (ud. 18/05/2017, dep.24/07/2017),  n. 18211

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21012-2013 proposto da:

G.P. (OMISSIS) nella qualità di Amministratore e legale

rappresentate pro tempore del (OMISSIS), C.G.

(OMISSIS), + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

EDIL BA EDILIZIA DI BALZAROTTI SRL, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PRISCIANO 42, presso lo studio dell’avvocato ENZO

FOGLIANI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUISA

BACHMANN;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2178/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 19/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/05/2017 dal Consigliere Dott. ORILIA LORENZO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza 19.6.2012 ha dichiarato la nullità dell’appello proposto dai condomini e rigettato quello proposto dal (OMISSIS) contro la sentenza del Tribunale di Milano sez. dist. Rho (110/2008) che aveva a sua volta rigettato la domanda di risarcimento danni per equivalente proposta dai predetti contro Edil.Ba. Edilizia di Balzarotti srl per difetti costruttivi del fabbricato riguardanti la proprietà comune e individuale.

Per giungere a tale soluzione la Corte territoriale ha rilevato – per quanto ancora interessa in questa sede – che nel caso di specie, che l’appello dei condomini era nullo per mancata indicazione delle generalità; che l’impugnazione del condominio era invece infondata per difetto di legittimazione dell’amministratore ad agire a tutela dell’interesse personale dei singoli condomini che non siano parti del giudizio; che era infondata anche l’impugnazione in relazione ai danni alle parti comuni per intervenuta decadenza.

Contro tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione sia il Condominio (in persona dell’amministrare) si i singoli condomini (in epigrafe indicati) con tre motivi.

Resiste con controricorso illustrato da memoria la Edil.Ba. Edilizia di Balzarotti srl.

Il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso dei condomini e il rigetto di quello proposto dall’amministratore.

Letti gli atti;

considerato che il ricorso pone questioni di diritto di particolare rilevanza che sollecitano l’esercizio di funzioni nomofilattiche;

PQM

 

rimette gli atti alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2017

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