Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18211 del 16/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 16/09/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 16/09/2016), n.18211

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11927/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 10/2011 della COMM.TRIB.REG. di GENOVA,

depositata il 29/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2016 dal Consigliere Dott. GIOVANNI ARIOLLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.L. ricorreva avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta ed irrogazione della sanzioni con cui l’Ufficio di Sanremo aveva revocato le agevolazioni fiscali c.d. “prima casa”, a causa della violazione delle disposizioni di cui all’art. 1, nota 2 bis della tariffa parte prima allegata al D.P.R. n. 131 del 1986. Sosteneva il ricorrente che, pur avendo alienato la prima casa, acquistata con i benefici di legge, prima del quinquennio previsto dalla normativa, entro un anno aveva realizzato su un terreno di sua proprietà un fabbricato non di lusso e ugualmente adibito ad abitazione principale, circostanza che gli avrebbe permesso di conservare l’agevolazione, come previsto dalla circolare ministeriale n. 38/E del 12 agosto 2005.

Con sentenza n. 112/05/2007, la C.T.P. di Imperia respingeva il ricorso, ritenendo di condividere la tesi sostenuta dall’Ufficio, secondo cui per poter mantenere le agevolazioni in precedenza acquisite era necessario comprare, successivamente alla vendita entro un anno, un nuovo immobile o terreno sul quale costruire un fabbricato da adibire a prima casa.

Con sentenza in data 16/3/2010 la C.T.R. di Genova, Sez. 13, in riforma della decisione della CTP di Imperia, accoglieva l’appello del contribuente, ritenendo sufficiente e necessario il fatto che entro l’anno avvenisse la costruzione del nuovo fabbricato sostitutivo della prima residenza, avendosi, in tal modo, un reimpiego del ricavato della vendita per la costruzione della casa, unica condizione richiesta dalla legge e realizzata nella fattispecie concreta.

Avverso la predetta sentenza ricorre per cassazione l’Agenzia per le Entrate, svolgendo un unico motivo.

Il contribuente non si è costituito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo proposto, l’Agenzia delle entrate deduce la “violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 4, nota 2 bis della parte prima della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

La questione di diritto oggetto della presente controversia può ricondursi al seguente quesito: “se, in una fattispecie nella quale il contribuente abbia usufruito dell’applicazione agevolata dell’IVA per l’acquisto della prima casa ai sensi della Tabella A, parte II, n. 21 allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, la decadenza dalle agevolazioni suddette stabilita dall’art. 1, nota 2 bis della parte prima della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, per l’ipotesi in cui il contribuente alieni entro cinque anni dall’acquisto l’immobile acquistato godendo dei suddetti benefici senza procedere al riacquisto, entro l’anno successivo, di altro immobile da adibire ad abitazione principale, possa essere evitata anche nel caso che il contribuente entro l’anno costruisca una nuova abitazione su terreno già di sua proprietà (come ritenuto dalla CTR di Genova nella sentenza impugnata) ovvero soltanto in caso di acquisto di nuovo immobile”. (la ricorrente ritiene necessario l’acquisto).

Ciò premesso, ritiene il Collegio, aderendo all’orientamento espresso in materia da questa Corte (da ultimo vedi sent. n. 24253 del 2015), che il motivo è infondato.

Ai sensi dell’art. 1, comma 4, nota 2 bis, della parte prima della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le decadenze dalle agevolazioni tributarie per l’acquisto della prima casa “non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale”.

Pronunciandosi sulla legittimità costituzionale di tale disposizione, il Giudice delle leggi ha osservato: “che il legislatore, con il denunciato ultimo periodo del comma 4 della nota 2 bis dell’art. 1 della parte I della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, ha inteso disciplinare una fattispecie del tutto diversa da quella dell’accesso alle agevolazioni, stabilendo non una reiterazione delle agevolazioni medesime, ma un’eccezione alla regola della decadenza da tali benefici prevista dal primo periodo dello stesso comma; eccezione che opera esclusivamente nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione, proceda all’acquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale; che, al riguardo, non è irragionevole che il legislatore, al fine di consentire al contribuente di evitare la decadenza dalle suddette agevolazioni, richieda, con riferimento all’acquisto del secondo immobile, una condizione diversa e più restrittiva (la destinazione della casa ad abitazione principale) rispetto a quelle stabilite, per la concessione delle agevolazioni medesime per l’acquisto del primo immobile, in particolare dalla lettera a) del comma 1 della nota 2 bis dell’art. 1 della parte 1 della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 (e cioè che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquisito come prima casa sul territorio italiano)”; da ciò traendo la conclusione di manifesta infondatezza della censura di incostituzionalità ivi sollevata, “perchè la previsione della decadenza dai benefici fiscali prima casa per chi non adibisca a propria abitazione principale il nuovo immobile acquistato è adeguata e non eccede i limiti dell’ampia discrezionalità riservata al legislatore in materia di agevolazioni: limiti che, come questa Corte ha più volte affermato, vanno individuati esclusivamente nella palese arbitrarietà od irrazionalità” (Corte Cost., ord. n. 46 del 13 febbraio 2009).

Al riguardo anche questa Corte ha avuto occasione di affermare che rientra nella suddetta fattispecie di esonero dalla causa di decadenza anche l’acquisto a titolo originario, per accessione al terreno di proprietà del contribuente, dell’immobile la cui realizzazione questi abbia affidato in appalto, in quanto ciò che conta è solo che nel nuovo immobile si costituisca l’abitazione principale (cfr. Cass., sent. n. 13291/2011, ove la soluzione contraria è stata assunta in ragione del fatto che si trattava dell’acquisto in comunione di una esigua quota, pari al quattro per mille, che non consentiva di ritenere l’immobile adibito ad abitazione principale, in mancanza di prova contraria del contribuente).

Un’interpretazione estensiva della norma è stata poi fornita dalla stessa Agenzia delle Entrate (vedi: Ris. n. 44/E del 16 marzo 2004), per la quale non determina la decadenza dal bonus fiscale “prima casa” l’acquisto, entro un anno dall’alienazione dell’immobile agevolato, di un terreno sul quale il contribuente intende costruire la propria abitazione principale. In proposito deve subito rilevarsi come tale termine integri semplicemente un dies ad quem, senza che sia invece fissato il dies a quo, con la conseguenza che la conclusione dovrebbe restare ferma – ed è proprio il caso in esame – anche nell’ipotesi in cui il contribuente fosse già in precedenza proprietario del terreno, essendo solo necessario che su tale terreno venga realizzato, entro un anno dalla vendita del precedente immobile, un fabbricato utilizzabile come abitazione principale.

Va, altresì, sottolineto che, per non incorrere nella decadenza dal beneficio fiscale in questione, non è sufficiente procedere, entro un anno dalla vendita del primo immobile, all’acquisto del terreno, essendo anche richiesto che, entro quello stesso termine, il fabbricato costruito sul terreno acquisti rilevanza dal punto di vista urbanistico, e quindi – argomentando dall’art. 2645 bis c.c., comma 6, – che quantomeno nell’edificio “sia stato eseguito il rustico, comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità, e sia stata completata la copertura”; il che indirettamente avvalora la tesi secondo cui di quel terreno può ben predicarsi l’appartenenza ultrannuale al contribuente, non essendo affatto scontato che entro un solo anno dal suo acquisto si riesca a pervenire, tra adempimenti burocratici ed interventi operativi, alla edificazione di un fabbricato da adibire ad abitazione principale.

In ogni caso, pare assodato che, per la stessa amministrazione finanziaria, il riferimento legislativo al riacquisto di un “altro immobile da adibire a propria abitazione principale” debba essere inteso in senso ampio, dunque non circoscritto al mero acquisto di un altro fabbricato abitativo, ma esteso all’acquisto di un terreno, che all’evidenza, per integrare il requisito della destinazione ad abitazione principale, richiede necessariamente un intervento edificatorio.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, si reputa meritevole della conservazione dei benefici fiscali previsti per l’acquisto della c.d. “prima casa” il contribuente che, entro un anno dall’alienazione del primo immobile per il quale ne aveva fruito, abbia a realizzare su un proprio terreno un fabbricato, dando concreta attuazione al proposito di adibirvi effettivamente la propria abitazione principale (cfr. Cass., ord. n. 8847/2015, con riguardo alla diversa fattispecie di plurimi atti di rivendita e riacquisto di immobili da adibire a prima casa di abitazione a seguito del godimento del beneficio in riferimento ad un acquisto originario, nell’ottica dell’integrazione, per ciascuno di essi, dei requisiti necessari a conservare l’agevolazione originariamente goduta). E ciò a prescindere dall’epoca di acquisto di detto terreno – sia essa anteriore o posteriore all’alienazione del primo immobile adibito a “prima casa” – ed in virtù del principio dell’accessione di cui all’art. 934 c.c., il quale comporta l’acquisto della proprietà della costruzione ivi realizzata ed incorporata a titolo originario, quale successivo incremento (accessio, appunto) dell’originario immobile posseduto; circostanza, questa, del tutto idonea ad integrare la condizione impeditiva della decadenza di cui all’art. 1, nota 2 bis della parte prima della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, laddove si richiede semplicemente che il contribuente, “entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale”, senza alcuna discriminazione tra acquisti a titolo originario e a titolo derivativo.

In conclusione, deve ritenersi che la decadenza dalle agevolazioni per l’acquisto della prima casa può essere evitata non solo nel caso di acquisto di un nuovo immobile, da adibire ad abitazione principale, entro l’anno successivo all’alienazione infraquinquennale dell’immobile originariamente acquistato con i suddetti benefici, ma anche quando il contribuente “costruisca una nuova abitazione su terreno già di sua proprietà”, come correttamente ritenuto nella sentenza impugnata.

Va, pertanto, rigettato il ricorso, senza necessità di statuizione sulle spese, stante la mancata costituzione della parte intimata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2016

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