Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18211 del 05/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 05/09/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 05/09/2011), n.18211

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.C.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA CARDINAL DE LUCA 22, presso lo studio dell’avvocato

D’ISIDORO VINCENZO, che lo rappresenta e difende, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in

proprio e quale mandatario della SCCI SPA – società di

cartolarizzazione dei crediti INPS, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso L’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI CALIULO,

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, giust mandato speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

GEMA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 635/2009 della CORTE D’APPELLO di BARI del

5/02/09, depositata il 16/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

udito l’Avvocato Coretti Antonietta, (delega avv. Antonino Sgroi),

difensore del controricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. ELISABETTA CESQUI che nulla

osserva.

Fatto

OSSERVA

Con la sentenza impugnata depositata il 16 aprile 2009 la Corte d’appello di Bari confermava la statuizione di primo grado con cui era stata rigettata la opposizione proposta da D.C.D. avverso la cartella esattoriale per il pagamento dei contributi di lavoro autonomo per gli anni 2002 e 2003; la Corte infatti affermava, tra le altre considerazioni, che l’atto di appello non esprimeva alcuna censura riconoscibile sulla motivazione del primo Giudice che aveva ritenuto intempestiva l’opposizione avverso un atto esecutivo, riconducibile al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29, comma 2 e art. 617, comma 1 e art. 618 bis cod. proc. civ., comma 1,;

Avverso detta sentenza il D.C. propone ricorso con due motivi, l’inps resiste con controricorso con cui si eccepisce l’inammissibilità del ricorso;

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di inammissibilità del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili;

Con il ricorso si denunzia “carenza logica di motivazione in ordine a un punto decisivo”, nullità del ruolo esattoriale e della cartella” violazione di legge in tema di onere della prova – prescrizione- infondatezza della pretesa creditoria”.

Il ricorso è inammissibile per mancanza del quesito di diritto, nonostante le censure, tranne la prima, riguardino logicamente la violazione di legge, ancorchè invero le leggi che si assumono violate non vengano precisate; l’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, (applicabile, ai sensi dell’art. 27, comma 2, di detto decreto, ai ricorsi per cassazione proposti avverso sentenze rese pubbliche in data successiva all’entrata in vigore del decreto stesso, come nella specie) stabilisce che l’illustrazione di ciascun motivo di ricorso proposto ai sensi del precedente art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3, e 4, debba concludersi, a pena d’inammissibilità del motivo, con la formulazione di un quesito di diritto. Attraverso questa specifica norma, in particolare, il legislatore si propone l’obiettivo di garantire meglio l’aderenza dei motivi di ricorso (per violazione di legge o per vizi del procedimento) allo schema legale cui essi debbono corrispondere. La formulazione del quesito funge da prova necessaria della corrispondenza delle ragioni del ricorso ai canoni indefettibili del giudizio di legittimità, inteso come giudizio d’impugnazione a motivi limitati. Ne consegue non solo che la formulazione del quesito di diritto previsto da detta norma deve necessariamente essere esplicita, in riferimento a ciascun motivo di ricorso (cfr., in tal senso, Sez. un, n. 7258 del 2007, e Cass. n. 27130 del 2006), ma anche che essa non deve essere generica ed avulsa dalla fattispecie di cui si discute (cfr. Sez. un. n. 36 del 2007), risolvendosi altrimenti in un’astratta petizione di principio, perciò inidonea tanto ad evidenziare il nesso occorrente tra la singola fattispecie ed il principio di diritto che il ricorrente auspica sia enunciato, quanto ad agevolare la successiva enunciazione di tale principio, ad opera della Corte, in funzione nomofilattica. Inoltre la Corte, con la sentenza 26 marzo 2007 n. 7258 delle Sezioni unite, ha affermato che la disposizione non può essere interpretata nel senso che il quesito di diritto si possa desumere implicitamente dalla formulazione del motivi di ricorso, perchè una tale interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma;

Nè rileva che sia stato eccepito, con la prima censura, anche il difetto di motivazione, sia perchè manca il momento di sintesi prescritto dal medesimo art. 366 bis, sia perchè, trattandosi di questione di puro diritto, non viene in realtà lamentato alcun difetto di motivazione, il quale peraltro è ammissibile solo sull’interpretazione dei fatti, di cui in questo caso non si fa questione;

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese a favore dell’Inps liquidate in Euro trenta per esborsi ed in Euro duemilacinquecento per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA