Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18210 del 24/07/2017
Cassazione civile, sez. II, 24/07/2017, (ud. 18/05/2017, dep.24/07/2017), n. 18210
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23276-2013 proposto da:
K.N.F. (OMISSIS) in proprio e quale socio
accomandatario della COLLI DI K.N. F & C SAS
(OMISSIS), domiciliati in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di
CASSAZIONE ex lege,rappresentati e difesi dall’avvocato MARCO PIVA;
– ricorrenti –
contro
SETA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIRO MENOTTI 24 INT 2 SCALA
B, presso lo studio dell’avvocato LORETTA BURELLI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMILIANO SINACORI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 188/2012 del TRIBUNALE di UDINE, depositata il
13/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/05/2017 dal Consigliere Dott. LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
– la vicenda oggetto del giudizio trae origine dal contratto col quale la società Colli s.a.s. commissionò alla società SETA s.r.l. la fornitura di fusti grezzi per la realizzazione di sedie modello Isabel;
– il Tribunale di Udine, in parziale accoglimento dell’opposizione proposta dalla Colli avverso il decreto ingiuntivo notificatole su iniziativa dalla SETA, rideterminò in Euro 11.212,81 (oltre agli interessi legali), la somma dovuta dalla Colli alla SETA;
– l’appello proposto dalla Colli fu dichiarato inammissibile, ex art. 348 bis c.p.c., dalla Corte di Appello di Trieste;
– avverso la sentenza di primo grado ha proposto ricorso per cassazione la società Colli s.a.s. sulla base di quattro motivi;
– la SETA s.r.l. ha resistito con controricorso;
Diritto
CONSIDERATO IN FATTO
che:
– nell’ipotesi di ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis c.p.c., comma 1, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 3, deve essere proposto nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza (o dalla notificazione della stessa, se anteriore), senza che sia applicabile il termine “lungo” previsto dall’art. 327 c.p.c. (Cass., Sez. 6 3, n. 15235 del 21/07/2015);
– il ricorso risulta tardivamente proposto, in quanto l’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello è stata comunicata al difensore della Colli, avv. Piva Mario, l’11.2.2013 e il ricorso per cassazione risulta proposto con atto notificato il 26.9.2013, oltre il termine di giorni sessanta previsto dalla legge;
– il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;
– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 – quater, (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 (cinquemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, il 18 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2017