Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18210 del 16/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 16/09/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 16/09/2016), n.18210

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11587/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.D.;

– intimato –

nonchè da:

R.D., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G. MAZZINI

113, presso lo studio dell’avvocato PAOLO ROCCHI, che lo rappresenta

e difende giusta delega a margine;

– controricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 66/2011 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 28/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2016 dal Consigliere Dott. GIOVANNI ARIOLLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GUIZZI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato ROCCHI che ha chiesto il

rigetto del ricorso principale, accoglimento incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso

incidentale, accoglimento per quanto di ragione del ricorso

principale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.D. impugnava dinanzi alla CTP di Roma l’avviso di liquidazione ed irrogazione delle sanzioni con cui l’Agenzia delle entrate, accertando maggiori imposte, revocava i benefici fiscali per l’acquisto della prima casa, sul rilievo che era seguita una variazione di destinazione d’uso dell’immobile da civile abitazione ad albergo, prima del quinquennio. Il ricorrente eccepiva la decadenza dell’Ufficio e, pertanto, riteneva l’avviso infondato. L’Ufficio si costituiva in giudizio e sosteneva la tempestività della notifica e, quindi, concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio. La CTP di Roma con sentenza n. 379 del 2009 rigettava il ricorso e compensava le spese. I primi giudici ritenevano tempestiva la notifica, in quanto l’Ufficio aveva beneficiato della proroga prevista dalla L. n. 289 del 2002.

Avverso tale decisione proponeva appello il contribuente, ribadendo la decadenza dell’Ufficio e facendo presente che il cambio di destinazione d’uso dell’immobile (per cui erano stati tolti i benefici fiscali) si era verificato in data 26.10.2005, quindi dopo cinque anni dall’acquisto. Chiedeva, quindi, in via principale l’annullamento dell’accertamento con l’accoglimento dell’appello e, in via subordinata, la riduzione dell’imposta tributaria con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva l’Ufficio, il quale chiedeva il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado. In particolare, nel merito, eccepiva che l’immobile aveva subito una variazione di destinazione d’uso da abitazione ad albergo che era preordinato ad una riconduzione di natura commerciale.

Con sentenza in data 3.3.2011, la CTR accoglieva l’appello del contribuente, compensando le spese.

Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, la quale ne ha chiesto l’annullamento, deducendo tre motivi di ricorso.

Ha resistito con controricorso il contribuente, spiegando anche ricorso incidentale con cui deduce un unico motivo. Ha, altresì, depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso principale è fondato. Il cambiamento di destinazione d’uso da civile abitazione ad albergo e pensioni con fini di lucro non si sostanzia semplicemente in un mutamento della categoria catastale. In tal caso, muta, insieme alla destinazione catastale, la finalità per cui viene utilizzato l’immobile: non più per esigenze abitative, come richiede la ratio che riconosce le c.d. agevolazioni prima casa, ma per fini di lucro. Nel caso in esame, non si tratta, infatti, di una unità immobiliare inserita in un complesso destinato a residenza turistico-alberghiera, che si può in ipotesi considerare casa di abitazione laddove risulti idonea ad ospitare nuclei familiari, ma di una civile abitazione che in data 26/10/2005 ha subito una variazione di destinazione d’uso che ha fatto assumere all’immobile un carattere differente da quello abitativo richiesto dalla norma per l’applicazione di una tale agevolazione, attribuendogli una natura commerciale che assume carattere prevalente.

Peraltro, per come documentato dall’Ufficio, risulta che il mutamento di destinazione d’uso dell’immobile era preordinato ad una riconversione di natura commerciale del fabbricato in oggetto, ciò desumendosi dalla combinazione logico-fattuale dei seguenti elementi, puntualmente evocati dall’Ufficio nel corso del giudizio di merito e con i quali la CTR ha omesso di confrontarsi nella sentenza impugnata: 1) in data 15.3.2001 è stata costituita la società Gefred a r.l. che svolge l’attività di affittacamere per brevi soggiorni (c.d. casa per vacanza); 2) la sede di tale società è in (OMISSIS) e, pertanto, è ubicata nello stesso indirizzo che il contribuente ha indicato come residenza (cfr. ricorso); 3) in data 15.3.2002 il contribuente è stato nominato presidente del consiglio di amministrazione di detta società; 4) dall’anno 2002 il contribuente è indicato avere effettuato una serie di locazioni non finanziarie di fabbricati che avevano come controparte la suddetta società; 5) il 7.7.2009 risulta presentato all’Ufficio Roma (OMISSIS) l’atto di conferimento per la costituzione della piena proprietà della citata società, in cui il contribuente risulta parte; 6) il 17.9.2009 il contribuente ha assunto la carica di amministratore della Gefred s.r.l..

Pertanto, insufficiente e contraddittoria, anche per travisamento dei fatti, risulta la motivazione della CTR nella parte in cui ha affermato che, nel caso di specie, il “cambio di destinazione d’uso non assume certamente un carattere diverso da quello abitativo”, facendone per ciò conseguire l’accoglimento dell’appello del contribuente.

I benefici fiscali per l’acquisto della “prima casa” in favore dell’acquirente di immobile destinato ad abitazione “non di lusso”, possono essere conservati a condizione che il contribuente realizzi l’intento, dichiarato nell’atto di acquisto, di destinare l’immobile a propria abitazione: i benefici fiscali, infatti (Cass., 17 ottobre 2005 n. 20066; id., 10 settembre 2004 n. 18300; id., 28 marzo 2003 n. 2714; id., 12 marzo 2003 n. 3604), sono naturaliter subordinati al raggiungimento dello scopo per cui vengono concessi ed un mutamento della destinazione commerciale dell’immobile nel quinquennio vanifica la finalità agevolativa prevista dalla legge, con conseguente legittimità dell’azione di “recupero” intrapresa nei termini dall’Ufficio (vedi sul punto anche Cass., sent. n. 20376/2006 e sent. n. 14173/2016).

In accoglimento del ricorso dell’Ufficio, va pertanto cassata sul punto la sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, la causa può decidersi nel merito, rigettandosi, per le ragioni sopra indicate e in forza del principio di diritto enunciato, il ricorso originariamente proposto dal contribuente poichè infondato, restando di conseguenza assorbite le altre questioni sollevate col ricorso.

2. Parimenti va rigettato il ricorso incidentale proposto dal contribuente avverso il capo della sentenza impugnata che ha rigettato l’eccezione preliminare di decadenza dell’Ufficio dal potere impositivo di accertamento. Sul punto, va precisato che la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza prevista dalla L. L. 289 del 2002, art. 11, comma 1, trova applicazione sia ai termini pendenti alla data di entrata in vigore della legge che a quelli che cominciano a decorrere durante il periodo di sospensione, perchè, in diretta dipendenza dalla natura giuridica della sospensione temporale, la legge che la dispone rende irrilevante che l’inizio del termine cada prima e fuori del periodo di sospensione o al suo interno (v. in termini, sul precedente condono edilizio, Cass., sent. n. 15118 del 2006 e sulla L. n. 289 del 2002, ord. n. 279 del 2013 e ord. n. 24683 del 2014; da ultimo Cass., sent. 28 giugno 2016, n. 13342).

Pertanto, alla data del 3/6/2006 (giorno in cui è stato notificato l’avviso di liquidazione) il termine decadenziale, per come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata, non si era ancora verificato (l’atto di compravendita dell’immobile è stato redatto il 28/9/2001).

3. Quanto alle spese di giudizio, ricorrono giustificati motivi per disporne la compensazione con riferimento al giudizio di merito. Quanto alle spese relative alla presente sede di legittimità, seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

PQM

Accoglie il ricorso principale. Rigetta ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso originario. Compensa le spese del giudizio di merito. Condanna il resistente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessive Euro 7.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2016

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