Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18210 del 05/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 05/09/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 05/09/2011), n.18210

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso la

DIREZIONE AFFARI LEGALI DI POSTE ITALIANE, rappresentata e difesa

dagli avvocati LIBRERA MARIAROSARIA, MELE MARCO, giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 110, presso lo studio dell’avvocato MARANDO

FRANCESCA, rappresentato e difeso dall’avvocato MIGLIACCIO BENINO,

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controrlcorrente –

avverso la sentenza n. 117/2009 della CORTE D’APPELLO di SALERNO del

4/03/09, depositata il 13/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

è presente il P.G. in persona del Dott. ELISABETTA CESQUI.

Fatto

OSSERVA

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Salerno ha accolto la domanda proposta da I.A. nei confronti del datore di lavoro Poste Italiane per il pagamento dell’indennità cd. agente unico, intesa a compensare il lavoro di ritiro e consegna di materiale postale oltrechè di autista, stabilita con l’accordo sindacale del 12 settembre 1996 e non più corrisposta a partire dal primo gennaio 1998;

Avverso detta sentenza la società soccombente propone ricorso con un motivo; il lavoratore resiste con controricorso.

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili;

Si è infatti già affermato con molteplici pronunzie, proprio in relazione alla indennità di “agente unico” corrisposta dalla s.p.a.

Poste Italiane (tra le tante Cass. n. 20339 del 20/09/2006) che “Il principio della irriducibilità della retribuzione, che si può desumere dall’art. 2103 cod. civ. e art. 36 Cost., ossia dal divieto di assegnazione a mansioni inferiori e dalla necessaria proporzione tra l’ammontare della retribuzione e la qualità e quantità del lavoro prestato, si estende alle indennità compensative di particolari e gravosi modi di svolgimento del lavoro, nel senso che quella voce retributiva può esser soppressa ove vengano meno quei modi di svolgimento della prestazione, ma deve essere conservata in caso contrario. Ne consegue che l’impegno, assunto con accordo collettivo, di rivedere l’ammontare della speciale voce retributiva entro un certo termine, comporta che alla scadenza di questo, non seguita dall’abolizione di quella prestazione, la indennità deve essere conservata, eventualmente nel suo ammontare attuale, ex art. 36 Cost., qualora il datore abbia disdettato l’accordo.”. Il ricorso va quindi rigettato.

Nulla per le spese stante la tardività del controricorso notificato il 27 aprile 2010, a fronte della notifica del ricorso il precedente 15 marzo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2011

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