Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18210 del 02/09/2020

Cassazione civile sez. II, 02/09/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 02/09/2020), n.18210

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10258/2016 proposto da:

ISTITUTO CLINICO CITTA’ STUDI S.P.A. (già Casa di Cura Santa Rita

s.p.a.), dapprima incorporante la SPAZIO IMMOBILIARE 2000 S.R.L.,

poi scissa, a far data dall’1/1/2016, mediante la costituzione della

33 S.P.A., in qualità di proprietaria dell’unità immobiliare, e

dell’ISTITUTO CLINICO CITTA’ STUDI S.P.A., in qualità di conduttore

e soggetto obbligato, rappresentate e difese dall’Avvocato TEO

QUARZO, e dall’Avvocato STEFANO SBORDONI, presso il cui studio a

Roma, via Arenula 16, elettivamente domicilia, per procure speciali

in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avvocato MAURO

FELISARI, e dall’Avvocato GUIDO ROMANELLI, presso il cui studio a

Roma, via Pacuvio 34, elettivamente domicilia, per procura speciale

a margine del controricorso;

– controricorrente –

nonchè

FINDEA S.R.L., O.P., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 687/2016 della CORTE D’APPELLO DI MILANO,

depositata il 23/2/2016;

udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del

29/1/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO;

sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto

Procuratore Generale della Repubblica Dott. DE RENZIS Luisa, la

quale ha concluso per l’estinzione del giudizio;

sentito, per il controricorrente, l’Avvocato CHIARA ROMANELLI.

 

Fatto

RILEVATO

che le società ricorrenti, con atto sottoscritto dai rispettivi legali rappresentanti, hanno dichiarato di rinunciare al ricorso e che il Condominio controricorrente ha dichiarato di accettare la rinuncia.

Diritto

CONSIDERATO

che la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio di cassazìone e che, a fronte dell’adesione delle relative controparti, la condanna alle spese non è pronunciata (art. 391 c.p.c.).

P.Q.M.

la Corte così provvede: dichiara l’estinzione del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA