Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18210 del 02/09/2020
Cassazione civile sez. II, 02/09/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 02/09/2020), n.18210
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10258/2016 proposto da:
ISTITUTO CLINICO CITTA’ STUDI S.P.A. (già Casa di Cura Santa Rita
s.p.a.), dapprima incorporante la SPAZIO IMMOBILIARE 2000 S.R.L.,
poi scissa, a far data dall’1/1/2016, mediante la costituzione della
33 S.P.A., in qualità di proprietaria dell’unità immobiliare, e
dell’ISTITUTO CLINICO CITTA’ STUDI S.P.A., in qualità di conduttore
e soggetto obbligato, rappresentate e difese dall’Avvocato TEO
QUARZO, e dall’Avvocato STEFANO SBORDONI, presso il cui studio a
Roma, via Arenula 16, elettivamente domicilia, per procure speciali
in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avvocato MAURO
FELISARI, e dall’Avvocato GUIDO ROMANELLI, presso il cui studio a
Roma, via Pacuvio 34, elettivamente domicilia, per procura speciale
a margine del controricorso;
– controricorrente –
nonchè
FINDEA S.R.L., O.P., + ALTRI OMESSI;
– intimati –
avverso la sentenza n. 687/2016 della CORTE D’APPELLO DI MILANO,
depositata il 23/2/2016;
udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del
29/1/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO;
sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto
Procuratore Generale della Repubblica Dott. DE RENZIS Luisa, la
quale ha concluso per l’estinzione del giudizio;
sentito, per il controricorrente, l’Avvocato CHIARA ROMANELLI.
Fatto
RILEVATO
che le società ricorrenti, con atto sottoscritto dai rispettivi legali rappresentanti, hanno dichiarato di rinunciare al ricorso e che il Condominio controricorrente ha dichiarato di accettare la rinuncia.
Diritto
CONSIDERATO
che la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio di cassazìone e che, a fronte dell’adesione delle relative controparti, la condanna alle spese non è pronunciata (art. 391 c.p.c.).
P.Q.M.
la Corte così provvede: dichiara l’estinzione del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 29 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2020