Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1821 del 26/01/2011

Cassazione civile sez. I, 26/01/2011, (ud. 09/12/2010, dep. 26/01/2011), n.1821

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18512-2009 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

F.G., F.P., F.A. tutti in

proprio e quali eredi di T.L., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell’avv. ARIELLA COZZI,

rappresentati e difesi dall’avv. BALDASSINI ROCCO, giusta delega a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

– ricorrenti incidentali –

avverso il decreto n. 345/08 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del

18.2.08, depositato il 13/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. EDUARDO

VITTORIO SCARDACCIONE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il Ministro della giustizia, con ricorso del 20 luglio 2009, ha impugnato per cassazione – deducendo due motivi di censura, nei confronti di G., A. e F.P. – quali eredi di T.L. -, il decreto della Corte d’Appello di Perugia depositato in data 13 giugno 2008, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso dei predetti resistenti – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1-, in contraddittorio con il Ministro della giustizia – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilità o per l’infondatezza del ricorso -, ha condannato il resistente a pagare ai ricorrenti, jure hereditatis e pro quota, la somma di Euro 1.500,00 a titolo di equa riparazione, nonchè a ciascuno degli stessi ricorrenti, jure proprio, la somma di Euro 4.800,00, allo stesso titolo;

che resistono, con controricorso, Fa.Gi., A. e P. (quali eredi di T.L.), i quali hanno anche proposto ricorso incidentale deducendo un unico motivo di censura;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale per l’irragionevole durata del processo presupposto – richiesto nella misura di Euro 23.000,00 -, proposta con ricorso del 10 maggio 2007, era fondata sui seguenti fatti: a) T.L., dante causa dei ricorrenti, con citazione notificata il 30 novembre 1993, aveva promosso causa ereditaria nei confronti di M. M. e B.M.M. dinanzi al Tribunale di Roma; b) in data 29 novembre 1999, la T. era deceduta; c) il Tribunale adito non aveva ancora deciso definitivamente la causa alla data del 10 maggio 2007, di deposito del ricorso per equa riparazione;

che la Corte d’Appello di Perugia, con il suddetto decreto impugnato:

a) ha determinato la durata complessiva del processo presupposto in tredici anni circa; b) ha detratto da tale periodo complessivo cinque anni (anzichè tre anni), “attesa la particolare difficoltà della controversia per il numero delle parti, per la quantità dei documenti prodotti, per la complessità degli accertamenti svolti (…), tenuto conto anche della sentenza intervenuta che ha definito una parte della controversia”, determinando perciò la durata irragionevole in otto anni complessivi; c) premesso che i ricorrenti agivano sia jure hereditatis sia jure proprio, che il decesso della loro dante causa non era mai stato dichiarato e che “non risulta che gli eredi si siano mai costituiti”, ha affermato in linea generale che, nella specie, gli eredi possono agire soltanto jure hereditatis, nonchè jure proprio solo dal momento in cui hanno acquisito la qualità di parte, – d) ha liquidato agli eredi, jure hereditatis e “in solido (recte: pro quota)”, la somma di Euro 1.500,00, per il periodo antecedente la morte della T.; d) “per il periodo successivo, considerato che gli eredi non sì sono neppure costituiti, e che avevano già avuto una decisione favorevole relativa alla causa di petizione ereditaria, il danno può essere liquidato in Euro 800,00 per anno e così Euro 4.800,00 per ciascun erede, oltre interessi dalla domanda al saldo”.

Considerato, preliminarmente, che il ricorso principale e quello incidentale, proposti contro lo stesso decreto, debbono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ.;

che con i due motivi di censura – i quali possono essere esaminati congiuntamente, avuto riguardo alla loro stretta connessione -, il ricorrente principale denuncia come illegittimi, anche sotto il profilo del vizio di motivazione:

a) la liquidazione dell’indennizzo agli eredi non soltanto – incorrettamente – jure hereditatis, ma anche – erroneamente – jure proprio, ciò in quanto è pacifico che gli eredi non si sono mai costituiti in giudizio nel processo presupposto; b) comunque, la liquidazione per ciascuno degli eredi – anzichè cumulativamente in favore degli stessi – dell’ulteriore somma di Euro 4.800,00 jure proprio;

che, con l’unico motivo, i ricorrenti incidentali criticano il decreto impugnato, nella parte in cui ha determinato la durata ragionevole del processo presupposto in cinque anni, anzichè in tre anni, sostenendo che tale determinazione collide con le disposizioni della CEDU e con la costante giurisprudenza della Corte EDU e della Corte di legittimità;

che il ricorso incidentale è inammissibile;

che, secondo consolidato orientamento di questa Corte, ai fini della determinazione della durata ragionevole del processo, ai sensi della L. n. 89 del 2001, la natura della causa non può giustificare, di per sè, l’applicazione di un termine ridotto di durata, dovendo il giudice, pur sempre, valutare la complessità della singola causa (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 20546 del 2009);

che, nella specie, la Corte perugina si è motivatamente discostata dallo standard triennale di durata ragionevole del processo di primo grado, giustificando specificamente le ragioni di tale scostamento (“attesa la particolare difficoltà della controversia, per il numero delle parti, per la quantità dei documenti prodotti, per la complessità degli accertamenti svolti (…), tenuto conto anche della sentenza intervenuta che ha definito una parte della controversia”), sicchè le critiche mosse a siffatta motivazione si risolvono in censure alle specifiche valutazioni degli elementi probatori acquisiti al processo a quo effettuate dalla Corte d’appello e, come tali, esse sono inammissibili;

che il ricorso principale merita invece accoglimento, nei limiti di seguito precisati;

che, al riguardo, è noto il generale orientamento di questa Corte, secondo il quale, in tema di equa riparazione prevista dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, nel caso di decesso di una parte, l’erede ha diritto a conseguire, jure successionis, l’indennizzo maturato dal de cuius per l’eccessiva protrazione di un processo che lo vide parte anche prima dell’entrata in vigore della citata legge, nonchè, jure proprio, l’indennizzo dovuto in relazione all’ulteriore decorso della medesima procedura, dal momento in cui abbia assunto formalmente la qualità di parte, ovverosia si sia costituito nel giudizio, ciò in quanto, anche se la qualificazione ordinamentale – negativa del processo, ossia la sua irragionevole durata, è stata già acquisita nel segmento temporale in cui era parte il de cuius e permane anche in relazione alla valutazione della posizione del successore – che subentra, pertanto, in un processo oggettivamente irragionevole -, per la commisurazione dell’indennizzo da riconoscere dovrà prendersi quale parametro di riferimento proprio la costituzione dell’erede in giudizio, posto che il sistema sanzionatorio delineato dalla Convenzione europea e tradotto in norme nazionali dalla L. n. 89 del 2001 si fonda non sull’automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi dal ritardo abbia subito danni, patrimoniali e non patrimoniali, ed in relazione ad indennizzi modulabili in base al concreto patema subito (cfr, ex plurimis, la sentenza n. 2983 del 2008);

che, in particolare, questa Corte ha anche enunciato il principio, per il quale, in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, qualora la parte costituita in giudizio sia deceduta anteriormente al decorso del termine di ragionevole durata del processo, l’erede ha diritto al riconoscimento dell’indennizzo, jure proprio, soltanto per il superamento della predetta durata verificatosi con decorrenza dal momento in cui, con la costituzione in giudizio, ha assunto a sua volta la qualità di parte, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la continuità della sua posizione processuale rispetto a quella del dante causa, prevista dall’art. 110 cod. proc. civ., in quanto il sistema sanzionatorio delineato dalla CEDU e tradotto in norme nazionali dalla L. n. 89 del 2001 non si fonda sull’automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi dal ritardo abbia ricevuto danni patrimoniali o non patrimoniali, mediante indennizzi modulabili in relazione al concreto patema subito, il quale presuppone la conoscenza del processo e l’interesse alla sua rapida conclusione (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 23416 del 2009);

che, nella specie, la Corte perugina – nel riconoscere ai ricorrenti il diritto all’indennizzo jure proprio – si è illegittimamente discostata dai predetti, condivisi, orientamenti, posto che è pacifico che gli eredi di T.L. non si sono mai costituiti nel processo presupposto;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alla censura accolta – cioè, nella parte in cui condanna il Ministro della giustizia a pagare a ciascuno dei ricorrenti la somma di Euro 4.800,00 con gli interessi legali dalla domanda al saldo -, restando assorbita ogni altra censura;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2;

che ai ricorrenti – quali eredi di T.L. – non spetta alcun indennizzo jure proprio, per l’irragionevole protrazione del processo presupposto di primo grado dalla data del decesso della T. (30 novembre 1999) alla data del deposito della domanda di equa riparazione (10 maggio 2007);

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, paragrafo 4^, e B, paragrafo 1^, allegate al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi, previa compensazione per la metà, in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso -, per l’intero, in complessivi Euro 950, 00, di cui Euro 50, 00 per esborsi, Euro 400, 00 (Euro 200, 00+Euro 200, 00, per gli altri due ricorrenti) per diritti ed Euro 500, 00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge;

che le spese del presente grado di giudizio – avuto riguardo all’esito complessivo della lite – possono essere compensate per intero tra le parti.

P.Q.M.

Riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, accoglie il ricorso principale nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato – nella parte in cui condanna il Ministro della giustizia a pagare a ciascuno dei ricorrenti la somma di Euro 4.800,00 con gli interessi legali dalla domanda al saldo – e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro della giustizia al rimborso, in favore delle parti ricorrenti, delle spese del giudizio di merito, che determina nella metà dell’intero, intero liquidato in complessivi Euro 950,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 400,00 per diritti ed Euro 500,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’Avv. Rocco Baldassini, dichiaratosene antistatario. Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 9 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2011

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