Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1821 del 24/01/2017
Cassazione civile, sez. VI, 24/01/2017, (ud. 07/12/2016, dep.24/01/2017), n. 1821
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16032-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona dei Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
R.F.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2441/1/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della TOSCANA emessa il 21/10/2014 e depositata il
16/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/12/2016 dal Consigliere Relatore GIULIA IOFRIDA.
Fatto
IN FATTO
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso pEr cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di R.F. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Toscana n. 2441/01/2014 depositata in data 16/12/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di liquidazione dell’imposta di Registro dovuta in relazione ad un unico atto di cessione di due quote sociali in favore di due diversi cessionari – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente (sull’assunto che l’imposta fissa di Registro colpiva il documento e non il negozio a contenuto plurimo).
In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno, da un lato, rilevato, stante la mancata costituzione della parte appellata, che mancava in atti la “Raccomandata AR”, al fine di dimostrare “la regolarità della consegna” e, dall’altro lato, nel merito, hanno sostenuto che la cessione di quote sociali “deve scontare l’imposta di Registro in misura fissa”.
A seguito di deposito di relazione ex art. 350 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.
Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.
Diritto
IN DIRITTO
1. La ricorrente lamenta, con unico nuotino, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.P.R. n. 131 del 1986, avendo i giudici della C.T.R. ritenuto che l’imposta di Registro anche in relazione ad un atto unico contenente vendite plurime doveva scontare un’unica imposta a tasso fisso.
2. La censura è inammissibile.
Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. 24469/2013; Cass. 3840/2007; Cass. 3229/2012) ha ribadito che “qualora il giudice che abbia ritenuto inammissibile una domanda, o un capo di essa, o un singolo motivo di gravame, così spogliandosi della “potestas iudicandi” sul relativo merito, proceda poi comunque all’esame di quest’ultimo, per difetto di interesse, il motivo di impugnazione della sentrnza da lui pronunciata che ne contesti solo la motivazione, da considerarsi svolta “ad abundantiam”, su tale ultimo aspetto”. Nella specie, la C.T.R. ha in primis rilevato che l’atto di appello non risultava, ai fini della sua ammissibilità, regolarmente notificato alla contribuente appellata, non costituitasi. La Commissione ha poi svolto argomentazioni ulteriori, ad abundantiam, sul merito dell’avviso di liquidazione, annullandolo.
La ricorrente non ha censurata la preliminare statuizione, avente valenza autonoma, in ordine alla non regolare instaurazione del contraddittorio.
3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.
Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.
Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato da parte della ricorrente, poichè il disposto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater non si applica all’Agenzia delle Entrate (Cass. SSUU 9938/2014).
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2017