Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1821 del 24/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 24/01/2017, (ud. 07/12/2016, dep.24/01/2017),  n. 1821

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16032-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona dei Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.F.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2441/1/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA emessa il 21/10/2014 e depositata il

16/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/12/2016 dal Consigliere Relatore GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso pEr cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di R.F. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Toscana n. 2441/01/2014 depositata in data 16/12/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di liquidazione dell’imposta di Registro dovuta in relazione ad un unico atto di cessione di due quote sociali in favore di due diversi cessionari – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente (sull’assunto che l’imposta fissa di Registro colpiva il documento e non il negozio a contenuto plurimo).

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno, da un lato, rilevato, stante la mancata costituzione della parte appellata, che mancava in atti la “Raccomandata AR”, al fine di dimostrare “la regolarità della consegna” e, dall’altro lato, nel merito, hanno sostenuto che la cessione di quote sociali “deve scontare l’imposta di Registro in misura fissa”.

A seguito di deposito di relazione ex art. 350 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con unico nuotino, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.P.R. n. 131 del 1986, avendo i giudici della C.T.R. ritenuto che l’imposta di Registro anche in relazione ad un atto unico contenente vendite plurime doveva scontare un’unica imposta a tasso fisso.

2. La censura è inammissibile.

Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. 24469/2013; Cass. 3840/2007; Cass. 3229/2012) ha ribadito che “qualora il giudice che abbia ritenuto inammissibile una domanda, o un capo di essa, o un singolo motivo di gravame, così spogliandosi della “potestas iudicandi” sul relativo merito, proceda poi comunque all’esame di quest’ultimo, per difetto di interesse, il motivo di impugnazione della sentrnza da lui pronunciata che ne contesti solo la motivazione, da considerarsi svolta “ad abundantiam”, su tale ultimo aspetto”. Nella specie, la C.T.R. ha in primis rilevato che l’atto di appello non risultava, ai fini della sua ammissibilità, regolarmente notificato alla contribuente appellata, non costituitasi. La Commissione ha poi svolto argomentazioni ulteriori, ad abundantiam, sul merito dell’avviso di liquidazione, annullandolo.

La ricorrente non ha censurata la preliminare statuizione, avente valenza autonoma, in ordine alla non regolare instaurazione del contraddittorio.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato da parte della ricorrente, poichè il disposto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater non si applica all’Agenzia delle Entrate (Cass. SSUU 9938/2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA