Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18209 del 24/07/2017


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Cassazione civile, sez. II, 24/07/2017, (ud. 04/05/2017, dep.24/07/2017),  n. 18209

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28216-2013 proposto da:

P.L. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO (OMISSIS), quale procuratrice della SOCIETA’

CARTOLARIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI PUBBLICI (SCIP) SPA, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio

dell’avvocato BETTINO TORRE, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato RICCARDO D’ALIA giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1981/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 15/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/05/2017 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DI DIRITTO

1. Gli odierni ricorrenti, unitamente ad altri soggetti, che poi non hanno coltivato il giudizio nelle fasi di gravame, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano, l’INAIL, la SCIP S.r.l., il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ed il Ministero delle Finanze assumendo di essere conduttori di appartamenti di proprietà dell’INAIL siti in (OMISSIS), trasferiti alla SCIP con Decreto del 28 novembre 2002.

Aggiungevano che tali immobili dovevano essere venduti ai conduttori sulla base del D.Lgs. n. 104 del 1996, sicchè avendo esercitato il diritto di opzione di cui all’art. 6, inoltrando la comunicazione a mezzo raccomandata entro la data del 31 ottobre 2001 all’ente proprietario, erano da ritenersi proprietari degli immobili, in quanto si era verificato il trasferimento della proprietà.

In effetti nella stessa legge andava individuata la sussistenza di proposte irrevocabili di vendita, occorrendo semplicemente provvedere alla formalizzazione della vendita per atto pubblico o sentenza ex art. 2932 c.c..

A tal fine poi il prezzo andava determinato sulla base del valore catastale moltiplicato per 100 e cioè secondo il criterio stabilito per gli immobili non di pregio, ai sensi del citato D.Lgs. art. 6, commi 1 e 5.

Nella resistenza dell’INAIL e di SCIP, il Tribunale adito con la sentenza n. 8738 del 2 luglio 2008, dichiarava la carenza di legittimazione dei Ministeri, e rigettava le domande proposte.

2. La Corte d’Appello di Milano con la sentenza n. 1981 del 15 maggio 2013 rigettava l’appello proposto dai conduttori, condannandoli anche al rimborso delle spese del giudizio di appello.

Ad avviso della Corte distrettuale, una volta rilevato il passaggio in giudicato del rigetto dell’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario e dell’affermazione del difetto di legittimazione passiva dei dicasteri convenuti, l’appello era infondato.

L’appello infatti verteva sulla dedotta erronea interpretazione del D.Lgs. n. 104 del 1996, in quanto si contestava l’affermazione del Tribunale secondo cui esisteva una mera facoltà di dismettere i beni.

Secondo la Corte di appello le argomentazioni degli appellanti, che erano sostanzialmente reiterative delle tesi di cui all’atto di citazione, si ponevano in contrasto con la giurisprudenza intervenuta in materia la quale ha affermato che il diritto riconosciuto dalla legge ai conduttori non è un diritto di opzione, attesa l’incompatibilità di un diritto siffatto con la generica individuazione degli enti immobiliari oggetto e diritto.

Nella fattispecie non vi era stata un’offerta di vendita da parte dell’INAIL, il quale aveva effettuato solo un’attività preparatoria diretta ad sondare la volontà dei conduttori di volersi avvalere della preferenza nell’ambito delle future dismissioni immobiliari.

L’esercizio della prelazione prevista dalla legge presuppone in ogni caso una comunicazione all’avente diritto della volontà del proprietario di alienare il bene, comunicazione che vale altresì come proposta contrattuale.

Alla legge nella sua generalità ed astrattezza non può assegnarsi il valore di proposta contrattuale, in quanto è mancata la comunicazione a contenuto specifico da parte dell’ente ai singoli conduttori, sulla base della quale poi ritenere conclusa la vendita.

Tale conclusione determinava poi l’assorbimento delle questioni concernenti il prezzo di vendita.

Infine era disatteso anche il secondo motivo di appello relativo alla condanna alle spese di lite, in quanto non era dato riscontrare alcuna incertezza nella giurisprudenza di legittimità, ma un’uniformità di interpretazione nel senso fatto proprio dal giudice di prime cure.

3. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso P.L., + ALTRI OMESSI

L’INAIL, anche quale procuratrice della SCIP ha resistito con controricorso.

4. In data 6 aprile 2017 è stato depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione con adesione del controricorrente.

In conseguenza di ciò, il processo va dichiarato estinto ex artt. 390 e 391 c.p.c., avendo le parti altresì dichiarato di essersi accordate anche per la sorte delle spese di lite.

PQM

 

dichiara estinto il processo.

Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 4 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2017

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