Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18209 del 05/08/2010

Cassazione civile sez. un., 05/08/2010, (ud. 15/06/2010, dep. 05/08/2010), n.18209

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di sezione –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL TAGLIAMENTO IN

PROVINCIA DI UDINE E PORDENONE ((OMISSIS)), in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI

PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell’avvocato DE MATTEIS

FERDINANDO MARIA, rappresentato e difeso dagli avvocati RADICE MARCO,

CEREDA SERGIO CESARE, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SECAB S.C.A.R.L., in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso lo

studio dell’avvocato CARAVITA DI TORITTO BENIAMINO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARPILLERO MARCO, per

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 183/2008 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 01/12/2008;

udita .la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO MERONE;

uditi gli avvocati Ferdinando Maria DE MATTEIS per delega

dell’avvocato Sergio Cesare Cereda, Marco MARPILLERO’;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per l’accoglimento, p.q.r., del

ricorso.

 

Fatto

La SECAB, Societa’ Elettrica Cooperativa Alto But a r.l., titolare di una concessione di derivazione di acqua dal torrente (OMISSIS), per la produzione di energia elettrica, per potenza nominale di Kw 1.594 – titolare, quindi, di una “piccola derivazione”, in quanto la produzione non raggiunge i tre Kw – ha proposto opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Venezia, su richiesta del Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Tagliavento in Provincia di Udine e Pordenone, per il pagamento della somma capitale di Euro 76.599,72, oltre interessi e spese, richiesta a titolo di sovracanoni concessori per il periodo 1998 – 2002, precedente l’inizio dello sfruttamento della derivazione.

Il TRAP adito ha respinto l’opposizione della SECAB. La societa’ ha poi impugnato vittoriosamente la decisione di primo grado dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. In particolare, il TSAP:

– premesso in diritto che l’obbligo di pagare il sovracanone, collegato alla mera concessione della derivazione, come sancito dalla Corte Costituzionale, (sentenza n, 533/2002), e’ comunque condizionato all’entrata in funzione degli impianti, salvo che il mancato funzionamento non sia imputabile a comportamenti dolosi o colposi del concessionario, che devono essere provati da chi pretende il pagamento (p. 21 della sentenza impugnata);

– ritenuto in fatto che, nella specie, si e’ verificato un ritardo nello sfruttamento della concessione, che non risulta addebitatane alla SECAB (p. 22);

– ha accolto l’appello della societa’, ritenendo che il consorzio non abbia diritto al pagamento dei sovracanoni concessori richiesti.

Con l’odierno ricorso, proposto nei confronti della SECAB, il Consorzio chiede la cassazione della sentenza del TSAP, sulla base di due motivi, illustrati anche con memoria. La societa’ resiste con controricorso.

Diritto

Il ricorso non puo’ trovare accoglimento.

Con il primo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., la difesa del Consorzio chiede di sapere se viola la citata disposizione “la sentenza di appello che si e’ pronunciata ed ha deciso su una questione, nel caso di specie il dies a quo dell’obbligo di pagamento del sovra canone ai BIM bacini imbriferi montani, che non e’ stata devoluta alla sua cognizione con il ricorso in appello, essendo stata la statuizione di primo grado espressamente accettata dall’appellante”.

Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione della L. n. 959 del 1953, art. 1, della L. n. 1259 del 1954, artt. 1 e 2, della L. n. 925 del 1980, art. 4 e del R.D. n. 1775 del 1933, art. 37 anche in combinato disposto tra loro, in relazione al R.D. n. 1775 del 1933, art. 200 la difesa del Consorzio prospetta alla Corte il seguente quesito di diritto: se, in base al combinato disposto delle citate disposizioni, “nonche’ tenendo conto della sentenza della corte Costituzionale n. 533/2002 i concessionari di piccola derivazione idroelettrica sono tenuti a pagare il sovracanone dalla data di rilascio della concessione e non dalla data di utilizzazione delle acque”.

Secondo la tesi prospettata con il primo motivo, il TSAP si sarebbe pronunciato ultra petita nella parte in cui la sentenza impugnata ha stabilito quale dovesse essere il termine iniziale (dies a quo) a partire dal quale era dovuto il pagamento del sovracanone, in quanto la questione non sarebbe stata riproposta con i motivi di appello formulati dalla societa’.

Il motivo e’ improcedibile (rectius: il ricorso e’ improcedibile in relazione al primo motivo), inammissibile e, comunque, infondato.

Il ricorso e’ improcedibile in relazione al primo motivo perche’ la parte ricorrente non ha depositato, come richiede l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, (cosi’ come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 7), assieme al ricorso, copia dell’appello della controparte, in relazione al quale viene eccepita l’ultrapetizione, per cui non si puo’ procedere all’esame dei presupposti della censura (v., ex multis, Cass. SS.UU. 28547/2008, 7161/2010).

Il motivo e’ anche inammissibile per carenza di autosufficienza, perche’ non viene precisata quale sarebbe la statuizione specifica in cui consisterebbe l’eccepita ultrapetizione, posto che la causa ha ad oggetto proprio la determinazione della data a partire dalla quale e’ dovuto il sovracanone.

Comunque, se la questione riguarda la individuazione di una data antecedente l’inizio dello sfruttamento della concessione, a partire dalla quale fosse dovuto il sovracanone, sul presupposto che il sovracanone stesso sia comunque dovuto dal momento in cui il concessionario abbia ottenuto la concessione (sostanzialmente una questione di quantum), la censura e’ infondata ed assorbita dalla infondatezza del secondo motivo di ricorso (che riguarda l’an).

Infatti, il problema prospettato con il secondo quesito e’ stato gia’ sottoposto all’esame di questa Corte ed e’ stato risolto nel senso che “Il sovracanone per la concessione di una piccola derivazione di acqua per produzione di energia elettrica, pur basandosi sul presupposto della titolarita’ della concessione di derivazione, e non gia’ sull’uso effettivo della stessa, ed essendo, quindi, dovuto indipendentemente dall’entrata in funzione degli impianti, postula, tuttavia, un nesso oggettivo con l’utilizzazione effettiva o potenziale della risorsa idrica; ne consegue che esso non e’ dovuto, o e’ dovuto in misura ridotta, qualora la derivazione risulti totalmente o parzialmente inutilizzabile per calamita’ naturali o comunque per cause non imputabili al concessionario” (Cass. SS. UU. 25341/2009; conf. 25342/09 e 25343/09). In forza di tale principio di diritto i ricorsi dei Consorzi sono stati ricettati.

Nella specie, il TSAP avendo ritenuto, in punto di fatto, che il ritardo nello sfruttamento della concessione non sia addebitabile alla societa’, correttamente ha disconosciuto il diritto del consorzio ad ottenere il pagamento del sovracanone per tutto il periodo precedente. Sul punto relativo alla ricostruzione dei fatti, il Consorzio non eccepisce vizi di motivazione o violazione delle regole sull’onere della prova e, quindi, la conseguente pronuncia in diritto appare perfettamente in linea con la giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio intende dare continuita’.

Conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidata come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il Consorzio ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in complessivi Euro 5700,00 (cinquemilasettecento/00), di cui Euro 5500,00 (cinquemilacinquecento/00) per onorario, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 15 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

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