Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18209 del 05/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/07/2019, (ud. 26/03/2019, dep. 05/07/2019), n.18209

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sul ricorso 27581-2017 proposto da:

O.E.E., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato SPADAVECCHIA PIERLUIGI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 687/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata l’08/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SAMBITO

MARIA GIOVANNA C..

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza in data 8.5.2017, la Corte d’Appello di Ancona ha confermato il rigetto delle istanze volte al riconoscimento della protezione internazionale avanzate da O.E.E. (nata a Benin City, Edo Nigeria), che ha proposto ricorso, con un motivo, con cui denuncia violazione e falsa applicazione di norme di legge (D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5 e 8 e art. 14, lett. c)). Il Ministero non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La sentenza fonda la sua tesi sfavorevole alla ricorrente in relazione al riconoscimento della protezione sussidiaria, anzitutto, escludendo la credibilità della stessa, in relazione alla genericità ed alla scarsa credibilità del suo racconto (peraltro modificato nelle sue versioni) aggiungendo che, in base a rilievi dattiloscopici, la stessa risultava identificata in diverse città italiane con nomi, date di nascita e nazionalità diverse, ed era stata attinta da provvedimenti di espulsione. Inoltre la Corte ha, da una parte, osservato che la richiedente aveva rappresentato una situazione del tutto scollegata da rischi di danno grave in riferimento al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), senza proporre specifiche censure al riguardo alla sentenza di prime cure, ed ha, dall’altra, affermato, sulla scorta di concordi report, che nella zona meridionale della Nigeria, da cui ella proviene, non sussiste una situazione di violenza generalizzata per effetto di un conflitto armato.

2. Il ricorso è inammissibile. 3. Non solo, è totalmente generico nella esposizione dei fatti, e non contesta la valutazione di non credibilità soggettiva, ma lo stesso si limita a ripercorrere i principi informatori della materia e la loro elaborazione giurisprudenziale, senza considerare che: a) le dichiarazioni che siano intrinsecamente inattendibili, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non richiedono alcun approfondimento istruttorio officioso (Cass. n. 5224 del 2013; n. 16925 del 2018); b) non vi sono specifiche censure in relazione alle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); c) la valutazione all’esito delle acquisizioni officiose circa l’inesistenza di una situazione di violenza generalizzata nella regione di origine costituisce un accertamento di fatto rimesso al giudice del merito, il cui risultato può esser censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e ciò non è stato fatto (Cass. n. 30105 del 2018).

4. Non va provveduto sulle spese, in assenza di attività difensiva da parte del Ministero. Essendo la parte stata ammessa a patrocinio a spese dello State non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019

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