Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18209 del 02/09/2020

Cassazione civile sez. II, 02/09/2020, (ud. 28/01/2020, dep. 02/09/2020), n.18209

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – rel. Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25299/2016 proposto da:

M.D.M., rappresentata e difesa dagli avvocati SILVIA

COSENTINO, MICHELE CARPANO;

– ricorrente –

contro

D.F., R.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA BARBERINI 29, presso lo studio dell’avvocato MANFREDI

BETTONI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato GRAZIA

OCCHIENA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1306/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 19/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2020 dal Presidente Dott. SERGIO GORJAN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.D.M. ebbe ad evocare in causa avanti il Tribunale di Asti D.F. e R.G. lamentando che a seguito di opere fatte dai convenuti sul loro fondo assoggettato a servitù di transito a favore di suo predio, il godimento della servitù le era stato reso più difficoltoso.

Resistettero i consorti R. – D. contestando la pretesa avversaria ed anzi chiedendo che all’attrice fosse inibita condotta di molestia nei loro confronti ed all’esito della trattazione il Tribunale astigiano respinse ambedue le domande proposte dalle parti.

La M. interpose gravame avanti la Corte d’Appello di Torino e,resistendo i consorti D. – R., il Collegio subalpino ebbe a rigettare l’impugnazione osservando come in concreto alcun disagio apprezzabile la posa della recinzione sul fondo servente ha apportato all’esercizio della servitù di transito, siccome in concreto fruibile.

La M. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dalla Corte distrettuale fondato su due motivi,che illustra anche con nota difensiva.

I consorti R. – D. si sono costituiti a resistere con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da M.D.M. s’appalesa siccome privo di pregio giuridico e va rigettato.

Con il primo mezzo d’impugnazione la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione del disposto ex art. 1067 c.c. ed art. 112 c.p.c., in quanto la Corte cisalpina aveva assegnato valore dirimente, ai fini della decisione, ad elemento – sufficienza della larghezza del transito per il suo esercizio – rispetto all’elemento del disagio conseguito alla riduzione dell’ampiezza, evocando all’uopo puntuali arresti di legittimità.

La svolta censura appare di difficile comprensione, posto anche che evoca a suo sostegno arresti di legittimità non conferenti, poichè non pare confrontarsi con l’effettiva motivazione esposta dalla Corte distrettuale a sostegno della sua statuizione di rigetto dell’appello.

Difatti,il Collegio piemontese ha puntualmente messo in evidenza come gli elementi probatori assunti in primo grado hanno consentito di accertare che l’ampiezza del varco lasciato nella neo apposta recinzione oggetto di lite dai resistenti è di misura pari all’ampiezza del varco del portone carraio della recinzione in muratura della corte,cui il transito in questione adduce.

Dunque rimane criptico il senso dell’argomentazione critica svolta, fondato sul contenuto del concetto di “tolleranza” cui la ricorrente correla anche la violazione dell’art. 112 c.p.c., posto che non sui confronta effettivamente con la ragione posta dalla Corte territoriale alla base della sua decisione per appunto rilevare come l’opera nuova non incida sul godimento, siccome fruito del periodo antecedente, della servitù.

A nulla rilevano i richiami ad arresti di legittimità citati dalla ricorrente per altro nemmeno pertinenti in questa causa, posto che non risulta precisato il titolo costitutivo della servitù di lite e nemmeno può dirsi proposta domanda nuova, bensì eventualmente argomentazione nuova che appunto per questo non appare correlata alla ragione posta dai Giudici a sostegno della loro statuizione.

Con la seconda ragione di doglianza la M. lamenta omesso esame di fatto decisivo, individuato nella misura del passo sotto il porticato presente nella recinzione muraria al cui interno porta il transito di causa.

Sostiene la ricorrente che la Corte subalpina non ebbe a considerare se l’ampiezza del passo sotto il citato porticato ed il varco lasciato dai resistenti nella recinzione da loro apposta sia uguale.

La censura appare manifestamente infondata posto che appositamente la Corte torinese dà atto che l’ampiezza dei due varchi in questione è uguale, precisando che un tanto risulta accertato in sede di giudizio di prime cure a mezzo consulenza tecnica ed apposito esperimento giudiziale con transito anche di autocarro.

La mera affermazione contraria sostenuta nell’argomentazione critica non per ciò configura il vizio denunziato poichè comunque la Corte di merito ha esaminato il fatto dedotto.

La M. va condannata a rifondere ai consorti R. – D. le spese di lite del presente procedimento di legittimità, tassate in Euro 3.000,00 oltre accessori di legge e rimborso forfetario, come precisato in dispositivo.

Concorrono il capo alla ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere ai resistenti,in solido fra loro,le spese di questo giudizio di legittimità,che liquida in Euro 3.000,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in Camera di consiglio, il 28 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2020

 

 

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