Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18208 del 24/07/2017


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Cassazione civile, sez. II, 24/07/2017, (ud. 20/04/2017, dep.24/07/2017),  n. 18208

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17642-2013 proposto da:

M.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

GIUSEPPE MAZZINI 145, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO

LOMBARDI, rappresentata e difesa dall’avvocato BRUNO GARLATTI;

– ricorrente –

contro

MA.OD., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO

EMILIO 32, presso lo studio dell’avvocato MARA CURTI, rappresentato

e difeso dall’avvocato MAURIZIO MICULAN;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 384/2012 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 20/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2017 dal Consigliere Dott. ORILIA LORENZO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza 20.6.2012 la Corte d’Appello di Trieste, accogliendo l’impugnazione proposta da Ma.Od. contro la sentenza 534/09 del Tribunale di Gorizia, ha rigettato la domanda contro di lei proposta da M.V. per ottenere la declaratoria di legittimità del recesso di quest’ultima da un preliminare di vendita di tre rami di azienda (stipulato il 29.9.2005) e la dichiarazione di risoluzione di due contratti definitivi di cessione di due rami di azienda stipulati tra le parti il 18.10.05 e il 13.7.2006 nonchè il risarcimento dei danni.

Per giungere a tale soluzione, la Corte territoriale ha rilevato che i due contratti non prevedevano la cessione del ramo di azienda relativo alla vendita di genere di monopolio (pure previsto nel preliminare del 29.9.2005) e che ciononostante la M. aveva accettato di acquistare gli altri due rami di azienda contemplati nel preliminare, relativi rispettivamente al commercio di libri e giornali (primo contratto) e di cartolibreria (secondo contratto). Ha quindi negato rilievo alla lettera dell’Amministrazione dei Monopoli del 3.7.2006 e alla dichiarazione della Ma. del 18.10.2005 e pertanto ha ritenuto infondata sia la domanda principale di risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione e di legittimità del recesso che quelle subordinate di risoluzione per inadempimento della Ma. del preliminare e dei contratti definitivi nonchè di annullamento per errore di fatto e di diritto.

Contro tale decisione la M. ricorre con sei motivi.

Resiste con controricorso la Ma..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con i primi cinque motivi, la ricorrente denunzia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, (nel testo previgente) la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Osserva in particolare:

– che la Corte d’Appello ha errato nel considerare l’avvenuta prestazione del consenso al mancato trasferimento del ramo di azienda relativo ai generi di monopolio: si sostiene che non risultava provata in alcun modo la conoscenza da parte dell’acquirente della lettera 10.10.2005 dell’amministrazione statale circa l’impossibilità di vendita di quel ramo prima della data del 1.5.2006; difettando una tale prova – si rileva – i giudici di merito hanno dato per scontato la conoscenza della impossibilità di trasferimento del ramo di azienda riguardante i generi di monopolio prima della data del 1.5.2006 (primo motivo);

– che la Corte non ha motivato adeguatamente sulle circostanze dedotte dall’appellata, quali l’integrale pagamento del prezzo previsto dal preliminare per i tre rami di azienda, nonostante mancasse proprio il trasferimento del ramo più redditizio (relativo alla tabaccheria): ad avviso della ricorrente, la conclusione della Corte di merito sarebbe stata logica se in sede di stipula dei contratti definitivi si fosse addivenuti ad un pagamento del prezzo in misura ridotta, laddove – invece – il pagamento integrale deponeva per la prova della buona fede sul successivo trasferimento anche del restante ramo (secondo motivo);

– che la lettera dell’Amministrazione statale venne ricevuta dopo la stipula del secondo contratto, e pertanto non risultano illustrate completamente le ragioni in base alle quali si è ritenuta la consapevolezza della M. dell’inadempimento avversario e quindi la mancanza di interesse all’acquisto del ramo mancante: la ricorrente procede quindi a ricostruire i vari momenti della vicenda da cui emergerebbe il suo persistente interesse ad ottenere il ramo di azienda mancante e la buona fede nell’imminente acquisto del restante ramo evidenziando che una eventuale conoscenza da parte sua della missiva prima del secondo rogito avrebbe escluso la conclusione del contratto definitivo senza la previsione di quel ramo (terzo motivo);

– che la Corte d’Appello ha errato nel negare rilievo alla dichiarazione della Ma. contenente l’impegno a cedere il ramo di azienda relativo ai generi di monopolio: a dire della ricorrente, mancava un formale disconoscimento da parte dell’alienante, essendo stata eccepita dalla controparte solo l’assenza di prova documentale (quarto motivo);

– che la Corte d’Appello non ha spiegato le ragioni a sostegno dell’esclusione della impossibilità sopravvenuta ovvero del grave inadempimento dell’altra parte ovvero dell’errore causa di annullamento (quinto motivo).

Queste censure sono infondate.

Il riferimento al vizio motivazionale rende opportuno ricordare che secondo il costante orientamento di questa Corte, anche a sezioni unite – ed oggi ribadito dal Collegio – la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione (v. tra le tante, Sez. 3, Sentenza n. 17477 del 09/08/2007 Rv. 598953; Sez. U, Sentenza n. 13045 del 27/12/1997 Rv. 511208; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 91 del 07/01/2014 Rv. 629382).

Nel caso in esame, si è assolutamente al di fuori di tali ipotesi estreme perchè la Corte d’Appello, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, ha illustrato il proprio convincimento focalizzando il dato essenziale della libera volontà delle parti, cioè l’accettazione, da parte della compratrice M., della cessione di soli due rami di azienda e tale passaggio motivazionale è giuridicamente corretto, essendo basato sul principio della autonomia contrattuale di cui all’art. 1322 c.c. e sull’interpretazione della volontà delle parti spettante al giudice di merito ai sensi dell’art. 1362 c.c..

Del resto, la violazione dei canoni ermeneutici non viene neppure censurata dalla ricorrente che a suo tempo – e quanto meno in occasione della stipula del secondo contratto definitivo (13.7.2006) – ben avrebbe potuto pretendere di chiarire la sorte del terzo ramo di azienda (quello relativo appunto alla attività di tabaccheria del cui mancato trasferimento oggi si duole).

L’aver quindi dedotto, dalla regolare sottoscrizione dei due contratti, una sostituzione delle originarie pattuizioni è una conclusione del tutto plausibile e pertanto la decisione impugnata si sottrae al sindacato di questa Corte, rendendosi così logicamente superflua ogni disquisizione sulla valenza probatoria della lettera ministeriale.

2 Col sesto ed ultimo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 214 e 216 c.p.c., riproponendosi la questione della dichiarazione di parte del 18.10.2005 (coeva al primo contratto e precedente rispetto al secondo contratto).

Il motivo è infondato perchè la Corte d’Appello ha ritenuto che la scrittura era stata disconosciuta ed era mancata l’istanza di verificazione.

Tale affermazione appare giuridicamente corretta, come si evince dalla semplice lettura delle norme richiamate dalla ricorrente e, poichè non viene qui censurato il vizio di motivazione, oggi non è dato sindacare le ragioni che hanno indotto la Corte di merito a ritenere l’avvenuto disconoscimento della scrittura da parte della Ma..

In conclusione, non coglie nel segno la critica della ricorrente, che in sostanza sollecita una alternativa ricostruzione dei fatti in una sorta di terzo grado di giudizio attraverso una censura fattuale, peraltro priva di autosufficienza (art. 366 c.p.c.) perchè cita una serie di documenti dei quali non trascrive – neppure per le parti di rilievo in questa sede – il contenuto (ciò vale per il preliminare, per i due contratti definitivi e la lettera ministeriale): il ricorso va dunque respinto con addebito di ulteriori spese a carico della parte soccombente.

Considerato che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, -della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2017

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