Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18208 del 05/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 05/09/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 05/09/2011), n.18208

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.A.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29, presso lo studio dell’avvocato DI

MEO FRANCO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

LABONIA GIUSEPPE, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CARIATI (OMISSIS) (CS) in persona del Sindaco pro-

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. DE LEVA 39, presso

lo studio dell’avvocato TUCCI LUIGINA, rappresentato e difeso dagli

avvocati CHIAPPETTA MARIO, SERO ARCANGELO, giusta delibera di giunta

n. 110 del 28.5.2010 e giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL’ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E

PROVINCIALI (OMISSIS) (Sede Centrale e Sezione Regionale

Calabria), COMUNE DI MANDATORICCIO (CS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 230/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO

del 13.11.08, depositata il 16/03/2 009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FILIPPO CURCURUTO;

udito per il controricorrente l’Avvocato Grazia Fiermonte (per delega

avv.ti Mario Chiappetta ed Arcangelo Sero) che si riporta agli

scritti. E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott.

DOMENICO IANNELLI che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che:

R.A.M. impugna con ricorso per cinque motivi la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro che ha respinto il suo gravame contro la decisione di primo grado di rigetto del ricorso della R. nei confronti del Comune di Cariati e dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali, diretto ad ottenere il riconoscimento della titolarità della carica di segretario in base alla convenzione di segreteria intervenuta tra il Comune di Cariati ed il Comune di Mandatoriccio, con declaratoria di nullità della nomina di altro segretario, ordine di reintegra della ricorrente nella sede, riconoscimento delle differenze retributive e del risarcimento dei danni morali e professionali.

Il Comune di Cariati resiste con controricorso.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro, violazione del disposto degli artt. 1321-1325-1326 c.c., in relazione al D.P.R. n. 465 del 1997, art. 10, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 98, comma 3, ed al D.Lgs. n. 267 del 2000.

Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 99.

Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 465 del 1997, art. 15.

Il quarto motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 17, commi 1 e 2 del CCNL 16 maggio 2001; D.P.R. n. 465 del 1997, art. 15, comma 2 e 4 le; D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 97, comma 6.

Il quinto motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione.

In relazione alla data della sentenza impugnata l’ammissibilità del ricorso deve essere scrutinata anche alla luce dell’art. 366 bis c.p.c., ora abrogato ma senza effetto retroattivo (Cass. 13 gennaio 2010, n. 428).

E’ agevole constatare al riguardo che, in contrasto con la consolidata interpretazione data da questa Corte alla disposizione appena richiamata, nessuno dei primi quattro motivi di ricorso si conclude con il quesito di diritto ivi previsto. Nel quinto motivo manca poi l’indicazione del fatto controverso attraverso il momento di sintesi idoneo a permetterne alla Corte una immediata e non equivoca identificazione.

Il ricorso deve quindi esser dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente alle spese, in Euro per esborsi, e Euro 30,00 per onorari, oltre ad IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2011

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