Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18208 del 05/08/2010

Cassazione civile sez. un., 05/08/2010, (ud. 15/06/2010, dep. 05/08/2010), n.18208

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di Sezione –

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di Sezione –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11418/2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

CREDITO EMILIANO S.P.A. ((OMISSIS)), aderente al Fondo Interbancario

di Tutela dei Depositi, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso

lo studio dell’avvocato ZUENA ELEUTERIO, rappresentata e difesa

dall’avvocato VILARDO ROBERTO, per delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 394/01/04 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

PROVINCIALE di PALERMO, depositata il 05/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO MERONE;

udito l’Avvocato Eleuterio ZUENA per delega dell’avvocato Roberto

Vilardo;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

 

Fatto

Il Credito Emulano s.p.a. ha promosso giudizio di ottemperanza, con ricorso proposto dinanzi alla commissione tributaria provinciale della Sicilia, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, per ottenere l’adempimento degli obblighi derivanti da una sentenza, passata in giudicato, pronunciata dal medesimo giudice tributario (n. 197/1/02), con la quale l’amministrazione finanziaria era stata condannata ad effettuare un rimborso fiscale.

L’amministrazione convenuta, pur riconoscendo il diritto al rimborso richiesto, come si legge nella sentenza impugnata, ha eccepito di averne sospeso l’esecuzione in forza del combinato disposto del R.D. n. 2440 del 1923, art. 69, (che prevede la sospensione dei pagamenti nei confronti di chi sia debitore di altre amministrazioni dello Stato) e D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 23, (che autorizza la sospensione dei pagamenti nei confronti degli autori ai illeciti fiscali).

La commissione tributaria provinciale adita ha accolto il ricorso del Credito italiano s.p.a. ritenendo illegittimo, nel merito, il provvedimento di sospensione.

L’amministrazione finanziaria ricorre oggi per la cassazione di quest’ultima decisione, meglio indicata in epigrafe, sulla base di due motivi. Il Credito italiano s.p.a. resiste con controricorso.

Diritto

Il ricorso non può trovare accoglimento.

Con il primo motivo, l’amministrazione ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, ed il difetto di giurisdizione del giudice tributario, sostenendo la tesi che in relazione al provvedimento di fermo amministrativo, opposto alla richiesta di ottemperanza, il giudice tributario era carente di giurisdizione.

Secondo quanto dispone il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, comma 1, “Salvo quanto previsto dalle norme del codice di procedura civile per l’esecuzione forzata della sentenza di condanna costituente titolo esecutivo, la parte che vi ha interesse, può richiedere l’ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della commissione tributaria passata in giudicato mediante ricorso da depositare in doppio originale alla segreteria della commissione tributaria provinciale, qualora la sentenza passata in giudicato sia stata da essa pronunciata, e in ogni altro caso alla segreteria della commissione tributaria regionale”. La competenza (rectius: giurisdizione), dunque, appartiene al giudice che ha pronunciato la sentenza della quale viene richiesta l’ottemperanza, e prescinde dalle eventuali eccezioni prospettate dalla controparte, il cui contenuto non può ampliare il thema decidendum fine a farlo travalicare, a posteriori, dai limiti della giurisdizione del giudice che si è pronunciato nei merito. Nella specie, la sentenza in relazione alla quale è stata richiesta l’ottemperanza è stata pronunciata dalla CTP di Palermo e legittimamente il relativo ricorso è stato proposto dinanzi allo stesso giudice. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, “In tema di giudizio d’ottemperanza alle decisioni delle commissioni tributarie, il potere del giudice sul comando definitivo inevaso va esercitato entro i confini invalicabili posti dall’oggetto della controversia definita col giudicato, di tal che può essere enucleato e precisato il contenuto degli obblighi nascenti dalla decisione passata in giudicato, chiarendosene il reale significato, ma non può essere attributo un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello riconosciuto con la sentenza da eseguire. Pertanto, la possibilità di applicare al giudizio di ottemperanza l’istituto civilistico della compensazione (nella specie opposta dall’Ufficio finanziario) deve ritenersi esclusa, in quanto la dichiarazione di estinzione del debito per compensazione presuppone un accertamento del giudice che travalica i limiti fissati dal contenuto del giudicato ed è sottratto alla sua competenza” (Cass. 13681/2005, coni. 25696/2009).

Con riferimento alla specifica fattispecie all’esame del Collegio, questa Corte ha già affermato il principio di diritto, dal quale non v’è motivo di discostarsi, secondo il quale “La facoltà concessa all’amministrazione finanziaria di sospendere il pagamento di un proprio debito nei confronti del contribuente a garanzia di eventuali crediti vantati a diverso titolo nei confronti di quest’ultimo, prevista dal R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 69, (cosiddetto “fermo amministrativo”)/ può essere esercitata nel corso del giudizio di cognizione avente ad oggetto l’accertamento della pretesa restitutoria vantata dal contribuente, ma non nel giudizio di ottemperanza alla sentenza favorevole a quest’ultimo. Il giudizio di ottemperanza, infatti, non consente al giudice altro accertamento che quello dell’effettiva portata precettiva della sentenza di cui si chiede l’esecuzione, con la conseguenza che è inibito a quel giudice prendere in esame. L’applicabilità della compensazione civilistica, alla quale è preordinato l’istituto del fermo amministrativo” (Cass. 30058/2008).

Conseguentemente, il primo motivo di ricorso va rigettato, in quanto legittimamente è stata investita del giudizio di ottemperanza la CTP di Palermo. L’eccezione della intervenuta sospensione, formulata dall’amministrazione finanziaria, andava dichiarata inammissibile, in forza della citata giurisprudenza, prima ancora di essere rigettata nel merito e, quindi, in questi sensi va corretta la motivazione della sentenza impugnata (art. 384 c.p.c., u.c.) che va invece confermata nella parte dispositiva. A parte la considerazione che la stessa amministrazione finanziaria non ha mai prodotto un formale provvedimento di sospensione (si parla di un mero atto “interno” che sarebbe comunque inopponibile all’inconsapevole destinatario), che comunque avrebbe potuto essere impugnato dal suo destinatario per ottenere una pronuncia di annullamento, secondo le ordinarie regole di tutela giurisdizionale.

Con il secondo motivo, l’amministrazione ricorrente denuncia la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata che non consentirebbe di individuare la reale ratio decidendi. Secondo la ricorrente, il giudice dell’ottemperanza affermando che, nella specie, manca la prova della intervenuta sospensione e non sussiste il diritto alla compensazione, non lascia comprendere in base a quale rilievo abbia rigettato le eccezioni della convenuta. Denuncia anche la violazione del R.D. n. 2440 del 1923, art. 69, ma sul punto valgono le considerazioni relative alla inammissibilità della eccezione proposta dinanzi al giudice dell’ottemperanza.

Nel merito, la censura è infondata perchè si tratta di due autonome e non inconciliabili rationes decidendi. Ma prima ancora delle valutazioni di merito, il Collegio ha l’obbligo di rilevare la inammissibilità del motivo. Infatti, a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, u.c., avverso le sentenze del giudice dell’ottemperanza il ricorso per cassazione è proponibile soltanto per inosservanza delle norme sul. procedimento, ovvero, in forza dell’art. 111 Cost., comma 7, “per violazione di legge” in generale, e non anche per vizi di motivazione. Nella specie non opera l’estensione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 4, sostituito dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2, perchè la sentenza impugnata è – stata pubblicata prima del 2 marzo 2006, data di entrata in vigore del citato D.L. n. 40 del 2006.

Conseguentemente, il ricorso va rigettato e le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’amministrazione ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), di cui Euro 2.300,00 (duemilatrecento/00) per onorario, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

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