Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18208 del 05/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/07/2019, (ud. 26/03/2019, dep. 05/07/2019), n.18208

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25763-2017 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO M

ARCHETTI 19, presso lo studio dell’avvocato PINTO GUGLIELMO,

rappresentato e difeso dall’avvocato TARCHINI MARIA CRISTINA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), PUBBLICO MINISTERO IN PERSONA

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 742/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 19/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SAMBITO

MARIA GIOVANNA C..

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza in data 19.5.2017, la Corte d’Appello di Brescia, ha confermato il rigetto delle istanze volte al riconoscimento della protezione internazionale avanzate dal cittadino del Bangladesh S.A., che ha proposto ricorso, con un motivo, con cui denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5. Il Ministero non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La sentenza fonda la sua tesi sfavorevole al ricorrente, escludendo che la condizione di povertà possa, da sola, costituire fondamento per il riconoscimento della protezione umanitaria. Tale conclusione è avversata dal ricorrente, secondo cui “viste le vicende che hanno interessato il ricorrente, qualora quest’ultimo dovesse fare ritorno nel proprio paese d’origine egli correrebbe il serio e fondato rischio di non poter realizzare i fondamentali diritti al lavoro, alla salute e alla stessa vita”.

2. Premesso al riguardo che la disciplina di cui al D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, che ha, tra l’altro, sostituito la disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari, con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non trova applicazione in relazione alle domande proposte, come nella specie, prima della sua entrata in vigore, che vanno valutate al lume della disciplina preesistente (Cass. n. 4890 del 2019), il motivo è infondato. La situazione di vulnerabilità che legittima l’emissione dell’invocato titolo di soggiorno deve riguardare la vicenda personale del richiedente, e su tale punto il ricorrente tace, diversamente, infatti, verrebbe in rilievo non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti, e per di più riferita ad una condizione di povertà in Patria che non è contemplata dall’invocato art. 10 Cost. che riconnette il diritto d’asilo all’impedimento dell’esercizio delle libertà democratiche.

3. Non va provveduto sulle spese in assenza di attività difensiva della parte intimata. Essendo stato ammesso a patrocinio a spese dello Stato non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019

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