Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18208 del 02/09/2020

Cassazione civile sez. II, 02/09/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 02/09/2020), n.18208

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 1781/2016 R.G., proposto da:

B.M., E B.E., rappresentati e difesi

dall’avv. Andrea Colle, dall’avv. Laura Fontana, con domicilio

eletto in Roma, Via della Balduina n. 289.

– ricorrenti –

contro

B.A. E C. S.N.C., in persona del legale rappresentante

p.t.;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n., 2083/2015,

depositata in data 1.9.2015.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23.1.2020 dal

Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso.

Udito l’avv. Maria Gloria Di Loreto.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.G. ha adito il tribunale di Belluno, esponendo di aver acquistato da B.M. e da D.D.L. l’immobile sito in (OMISSIS), censito in catasto ai mappali (OMISSIS), confinante con i fondi di cui alle partt. (OMISSIS), di proprietà della B.A. e c. s.n.c.; che parte del suo immobile era stato occupato dalla convenuta, la quale aveva altresì realizzato – in corrispondenza con la locale (OMISSIS) – un illegittimo accesso al proprio fondo.

Ha chiesto il rilascio della porzione abusivamente occupata, con condanna alla rimozione delle opere, invocando gli effetti della sentenza, resa inter partes, dal Tribunale di Belluno, avente il n. 468/1997.

La convenuta ha chiesto il rigetto della domanda, istando in via riconvenzionale, per l’accertamento dell’usucapione, o, in subordine, per la costituzione coattiva della servitù di passaggio.

Il tribunale ha ordinato l’eliminazione delle opere e il rilascio della porzione controversa.

Proposto appello da parte della B.A. s.n.c. e costituitisi in giudizio B.M. ed E., eredi di S.G., all’esito, con sentenza n. 2083/2015, la Corte distrettuale di Venezia ha riformato la decisione di primo grado, costituendo la servitù di passaggio ai sensi dell’art. 1052 c.c., in favore dell’appellante.

La sentenza, esclusa una situazione di interclusione assoluta del fondo della B. s.n.c., ha osservato che le parti raggiungevano le rispettive proprietà dalla strada comunale (OMISSIS) mediante una stradina demaniale arginale di proprietà della Regione Veneto (chiusa da sbarre di ferro fissate al suolo a circa mt. 112 dall’imbocco della strada comunale) il cui utilizzo era riservato ai mezzi di servizio per la manutenzione dell’argine; che la società accedeva al proprio fondo – prima dell’inizio della causa – attraverso un imbocco a destra, all’altezza del segnale di divieto, lungo una rampa collocata in parte sul terreno degli eredi S. e, per altra parte, sulla part. (OMISSIS), di sua proprietà; che, per effetto della sentenza di primo grado, la rampa era stata ristretta relativamente al tratto insistente sulla part. (OMISSIS), rendendo impraticabile il transito di mezzi meccanici.

Ha ritenuto che il fondo, munito di altro accesso alla via pubblica non ampliabile, fosse relativamente intercluso, rilevando che l’alternativa al ripristino della rampa originaria consisteva nel realizzare altra rampa su una strada demaniale riservata al transito di mezzi di servizio, per la quale occorreva una specifica autorizzazione amministrativa a carattere precario e revocabile.

La cassazione della sentenza è chiesta da B.M. ed E. con ricorso in tre motivi.

La B.A. e c. s.n.c. non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo censura l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, assumendo che la sentenza, avendo accertato che il passaggio avveniva sulla rampa di accesso alla via pubblica nel tratto insistente sulla part. (OMISSIS), aveva anche ammesso che, fino ad allora e anche dopo la sentenza di primo grado, la resistente aveva transitato sul proprio terreno senza alcun pregiudizio per le attività ivi svolte, il che rendeva assolutamente contraddittorie le conclusioni raggiunte dalla Corte di merito circa la sussistenza dei presupposti per la costituzione della servitù ai sensi dell’art. 1052 c.c..

Si assume inoltre che, come affermato dal c.t.u., la società avrebbe potuto ottenere l’autorizzazione per la realizzazione di altra rampa di accesso, e che la valutazione della Corte distrettuale circa il fatto che il tratto di strada arginale, che partiva dalla strada comunale fino al punto in cui era stato apposto il divieto di passaggio, fosse aperto al transito risultava contraddittoria, poichè “se la liceità di un utilizzo della cosa pubblica fosse dato dalle disponibilità che ne ha la collettività o dall’uso dei cittadini, non sarebbe possibile impedire il transito di una strada sempre utilizzata, destinare e destinare una via a transito limitato o spostare un divieto”.

Infine, la costituzione della servitù sarebbe stata imposta senza accertare la rispondenza del peso alle esigenze della produzione.

Il motivo è infondato.

Il fatto asseritamene non valutato – l’esercizio del passaggio sulla sola rampa esistente nella proprietà della B. s.n.c. – risulta oggetto di specifica valutazione da parte della sentenza, non peraltro nei termini descritti in ricorso (e cioè che il passaggio avvenisse sulla sola part. (OMISSIS)), ma nel senso che – prima della decisione di primo grado – il percorso utilizzato insisteva per un tratto sulla strada comunale (OMISSIS), fino alle sbarre poste in corrispondenza della proprietà della resistente, e poi attraverso una rampa collocata sul fondo di quest’ultima e – per il restante tragitto – sul suolo dei ricorrenti.

La sentenza ha inoltre stabilito che il percorso era stato ristretto per effetto della pronuncia di primo grado, e che, da tale momento, il transito poteva avvenire solo sulla porzione in proprietà della società, ma con modalità non rispondenti alle esigenze della produzione.

Tale accertamento in fatto – di per sè insindacabile – contrasta con le deduzioni svolte in ricorso, senza che le argomentazioni del giudice di merito palesino alcun vizio di contraddittorietà riguardo alla condizione di interclusione, siccome determinata proprio dal divieto di oltrepassare la proprietà dei ricorrenti e dall’impossibilità di utilizzare il tratto di strada riservato ai mezzi di servizio, poichè sottratto all’uso pubblico.

La sentenza ha, difatti, evidenziato che l’alternativa possibile consisteva nella realizzazione di un’ulteriore rampa – diversa da quella esistente – per giungere alla via pubblica, occorrendo a tale fine un’autorizzazione amministrativa di cui la resistente non era in possesso e che sarebbe stata comunque revocabile.

Tale assunto non è in contraddizione con il fatto che l’asservimento ha comunque comportato l’attraversamento dalla area pubblica fino al punto in cui era imposto il divieto di accesso, poichè, come ha dato atto il giudice di merito, per tale tratto la porzione demaniale era soggetta al pubblico transito.

Le contrarie deduzioni svolte dai ricorrenti non inficiano e non consentono di confutare il giudizio in fatto espresso dalla sentenza, limitandosi a censurare sul piano della contraddittorietà le argomentazioni valorizzate dalla Corte distrettuale, sollecitando un controllo non più ammissibile in cassazione, essendo il vizio di motivazione censurabile solo in caso di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” o di condivisibilità della motivazione stessa (Cass. 23940/2017; Cass. 21257/2014; Cass. 13928/2015; Cass. s.u. 8053/2014).

2. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 1052 e 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che la Corte di merito, valorizzando le sole conclusioni del c.t.u., abbia sollevato la società resistente dall’onere della prova della necessità del passaggio, della mancanza assoluta di alternative e della sussistenza di un interesse superiore della produzione, essendo, peraltro, emerso che il transito era stato esercitato in passato esclusivamente sulla rampa esistente sulla part. (OMISSIS) e che la società avrebbe potuto realizzare una ulteriore rampa di collegamento alla via pubblica.

Il motivo non merita accoglimento.

Si è già detto che la sentenza ha accertato in fatto che, fino alla pronuncia di primo grado, l’accesso era esercitato tramite il passaggio anche sulla proprietà dei ricorrenti e che – una volta chiuso l’accesso – non era possibile far transitare sulla part. (OMISSIS) i mezzi pesanti indispensabili per l’esercizio dell’attività esercitata dalla B. s.n.c..

Pertiene parimenti al merito il fatto che, per effetto della restrizione della rampa, il fondo della società non beneficiasse di un comodo accesso con i mezzi agricoli e che il passaggio fosse divenuto insufficiente per soddisfare i bisogni della produzione.

La necessità di impiegare tali veicoli risulta, inoltre, logicamente desunta dalla tipologia dell’attività imprenditoriale svolta dalal resistente (questioni su cui, peraltro, come osservato dalla Corte distrettuale, non era stata sollevata alcuna contestazione: cfr. sentenza pag. 9), e quindi dalla concreta utilizzazione a fini produttivi del fondo dominante.

Non era inoltre precluso accertare l’inadeguatezza del transito in base agli esiti della c.t.u., trattandosi di valutare aspetti tecnici riguardo ai quali la resistente era tenuto solo ad un obbligo di allegazione, spettando poi al consulente il compito di verificarne la fondatezza.

Come costantemente affermato da questa Corte, la consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio (perchè volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitano di specifiche conoscenze), è sottratta alla disponibilità delle parti ed è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.

Questi può affidare al consulente non solo l’incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto posto a fondamento della pretesa e che il giudice ritenga che l’accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (Cass. 3717/2019; Cass. 1190/2015; Cass. 20695/2013; Cass. 6155/2009), senza che si profili la violazione delle regole di riparto dell’onere probatorio (Cass. 3340/1977).

3. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.,

ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che, essendo stata respinta la domanda di acquisto della servitù per usucapione, nonchè quella di rivendica della proprietà del tratto poi asservito, ed essendo stata accolta la sola domanda subordinata ex art. 1052 c.c., sulla base di requisiti accertati direttamente in giudizio, i ricorrenti non potevano essere condannati, senza alcuna giustificazione, al pagamento delle spese di entrambi i gradi di causa, potendo al più configurarsi una situazione di soccombenza reciproca tale da legittimare la compensazione delle spese.

Il motivo è fondato.

La Corte di merito, in conformità con quanto dedotto nella citazione introduttiva ed in contrasto con quanto allegato dalla società convenuta, ha accertato che il fondo dei ricorrenti non era gravato dalle servitù rivendicate in via riconvenzionale anzitutto a titolo di usucapione, e solo dopo aver rilevato la sussistenza dei presupposti dell’art. 1052 c.c., ha costituto la servitù in via coattiva per la riscontrata rispondenza del peso alle esigenze della produzione e della situazione di interclusione del fondo della B. s.n.c..

Nel regolare le spese di entrambi i gradi di giudizio, la sentenza si è tuttavia limitata, testualmente, a dichiarare che: “le spese sono a carico degli appellati”, senza minimamente indicare, con riferimento alla situazione concreta, se e in che termini si configurasse la soccombenza dei ricorrenti, omettendo, in particolare, di motivare e valutare l’esito globale del giudizio, tenendo conto anche della fondatezza della tesi dei ricorrenti, secondo cui non sussisteva originariamente alcun asservimento, nè le condizioni per l’acquisto del diritto a titolo di usucapione.

Di tale esito, da valutare globalmente in base all’insieme delle statuizioni adottate, occorreva tener conto per la corretta applicazione dell’art. 91 c.p.c., esplicitando in motivazione le ragioni della decisione, anche riguardo alle vicende che avevano condotto all’accoglimento della sola domanda subordinata di costituzione della servitù.

Sono quindi respinti i primi due motivi di ricorso ed è accolto il terzo. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA