Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18207 del 11/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18207 Anno 2018
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: ORILIA LORENZO

ORDINANZA
sul ricorso 14897-2017 proposto da:
TURRIZIANI LINA, TURRIZIANI ANNA, elettivamente
domiciliate in ROMA, VIA G. A. SARTORIO 60, presso lo studio
dell’avvocato _MARCO CAMARDA, rappresentate e difese
dall’avvocato CARLA GABRIELE;
– ricorrenti contro
TURRIZIANI GINO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
G. MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO
NICOLAIS, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO ROMA;
– controricorrente e ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 1510/2017 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 07/03/2017;

Data pubblicazione: 11/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/06/2018 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

Ric. 2017 n. 14897 sez. M2 – ud. 26-06-2018
-2-

RICORSO N. 14897/2017

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Le signore Lina e Anna Turriziani hanno proposto ricorso per
cassazione contro la sentenza ad esse sfavorevole della Corte d’Appello di
Roma (del 7.3.2017) nel giudizio di scioglimento di comunione ereditaria
in contraddittorio col fratello Gino.

Il relatore ha formulato proposta di improcedibilità di entrambi i
ricorsi.
Le ricorrenti hanno depositato una memoria.
2 Ritiene il Collegio che nel caso in esame sussistono le condizioni
per pervenire immediatamente alla declaratoria di improcedibilità sia del
ricorso principale che di quello incidentale.
A norma dell’art. 369 comma 2 n. 2 cpc insieme col ricorso deve
essere depositata, sempre a pena di improcedibilità, la copia autentica
della sentenza “con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta…”.
La formulazione della norma processuale è chiarissima nel senso di
richiedere il deposito materiale dell’atto unitamente al ricorso.
Ebbene, nel caso di specie le ricorrenti danno atto della avvenuta
notifica della sentenza di appello in data 5.4.2017 (v. pag. 1 ricorso), ma
nell’incarto processuale non si rinviene la relazione di notificazione della
sentenza e quindi la sanzione dell’improcedibilità è inevitabile (v. Cass.
S.U. ord. 16-4-2009, n. 9005, Cass. S.U. 16-4-2009 ord. n. 9006, Cass.
28-9-2009 n. 20795, Cass. 1-12-2009 n. 25296, Cass. 26-4-2010 n.
9928, Cass. 11-5-2010 n. 11376, Cass. 6-8-2010 n. 18416, Cass. 10-92010 n. 19271, Cass. 10-12-2010 n. 25070; più di recente, v. altresì Sez.
1, Sentenza n. 16549 del 2015 e ancora, Sez. 2, Sentenza n. 22176 del
2014, queste ultime non massimate).
E’ vero che le sezioni unite hanno affermato la procedibilità del
ricorso per cassazione quando la copia notificata della sentenza
impugnata, non prodotta dal ricorrente, che pur abbia dichiarato
l’esistenza di tale evento, sia stata depositata da un’altra parte nel
giudizio di legittimità o comunque sia presente nel fascicolo di ufficio

Quest’ultimo resiste con controricorso contenente ricorso incidentale

RICORSO N. 14897/2017

(Cass. S.U. n. 10648/2017), ma nel caso di specie si è fuori anche da tali
ipotesi.
Né soccorre il principio affermato da Cass. 17066/2013 e Sez. 6 – 3,
Ordinanza n. 18645 del 22/09/2015, che esenta dalle formalità di
deposito della copia notificata nel solo caso di intervallo tra pubblicazione

tale intervallo è, nella specie, maggiore.
Il ricorso principale deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile.
Le considerazioni svolte dalle ricorrenti nella memoria difensiva
(ingiustificabilità della gravosa sanzione in caso di avvenuta notifica della
sentenza a mezzo pec e in caso di conferma da parte del controricorrente
dell’esattezza della data di notifica; contrasto con i principi del giusto
processo e gli orientamenti della CEDU; osservanza delle informazioni
tratte dal sito della Corte di Cassazione; rispetto dei termini di
impugnazione) non possono condurre alla abrogazione di fatto della
precisa disposizione contenuta nell’art. 369 comma 2 n. 2 cpc, che – non a
caso – il legislatore del 2016, in sede di modifica delle disposizioni del
giudizio di cassazione, non ha ritenuto assolutamente di toccare.
Piuttosto, va osservato che la memoria difensiva non si confronta
assolutamente con i principi affermati da questa Corte con le recenti
pronunce, tra cui Sez. 6 -, Ordinanze n. 30765 e 30918 del 22/12/2017 in
tema di deposito della relata di notificazione della sentenza avvenuta con
modalità telematica ai fini del rispetto della prescrizione dell’art. 369 cpc,
principi condivisi e ribaditi espressamente da ultimo anche dalle Sez. U con la Sentenza n. 10266 del 27/04/2018 Rv. 648132; parimenti, omette
di confrontarsi con la citata sentenza delle S.U. n. 10648/2017 che,
analizzando compiutamente il tema della improcedibilità anche alla luce
dei principi elaborati dalla CEDU e ritenendo conforme a tali principi la
soluzione “più liberale” adottata, non ha mancato di evidenziare che la
mancata produzione, nei termini, della sentenza impugnata o la mancata
prova (mediante la relata di notifica) della tempestività del ricorso per
cassazione costituiscono negligenze difensive che, per quanto frequenti, in

della sentenza e notifica del ricorso inferiore al termine breve, visto che

RICORSO N. 14897/2017

linea di principio non sono giustificabili, trattandosi di adempimenti
agevoli, normativamente prescritti da sempre, di intuitiva utilità per
attivare il compito del giudice in modo non “trasandato” e conseguente
con il fine di pervenire sollecitamente alla formazione del giudicato.
Consentire il recupero della omissione mediante la produzione a

vanificherebbe il senso del duplice adempimento nel meccanismo
processuale (così S.U. n. n. 10648/2017 cit.).
Analoga sorte merita il ricorso incidentale di Gino Turriziani che ha
ugualmente dato atto (a pag. 1) della avvenuta notifica della sentenza
senza però produrla a sua volta: come infatti già affermato da questa
Corte, in tema di giudizio di cassazione, il ricorrente incidentale è
esonerato dal deposito della sentenza impugnata solo se vi ha già
provveduto il ricorrente principale in conformità dell’art. 369 c.p.c.,
sicché, in mancanza, il ricorrente incidentale ha l’onere di produrre, a
pena di improcedibilità del ricorso, la predetta sentenza corredata della
relata di notifica (Sez. 1, Sentenza n. 16548 del 06/08/2015 Rv. 636337).
L’esito del giudizio comporta la compensazione delle spese del
giudizio di legittimità.
Sussistono le condizioni per dare atto — ai sensi dell’art. 1, comma
17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che
ha aggiunto il comma 1 –quater all’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell’obbligo di versamento,
da parte dei ricorrenti principali e incidentale, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione.
P.Q.M.

dichiara improcedibile il ricorso principale e quello incidentale compensa le
spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art.1,comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la

tempo indeterminato con lo strumento di cui all’art. 372 c.p.c.

RICORSO N. 14897/2017

sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti
principali e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1 -bis dello stesso art. 13.
Roma, 26.6.2018.

tfl

Il Presidente

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