Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18207 del 05/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 05/09/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 05/09/2011), n.18207

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.M.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIALE DELL’UNIVERSITA’ 11, presso lo studio dell’avvocato

FABBRI FRANCESCO, che la rappresenta e difende, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SMA SPA in persona della procuratrice, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA EZIO 24, presso lo studio dell’avv. PEZZANO GIANCARLO, che

la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 413/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

20.1.09, depositata il 29/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FILIPPO CURCURUTO.

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che:

C.A.M. impugna con ricorso per due motivi, illustrato anche da memoria, la sentenza della Corte d’appello di Roma che ha respinto il suo gravame contro la decisione di primo grado di rigetto del suo ricorso nei confronti della SMA Fin Srl., poi SMa S.p.A. diretto alla declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatole, secondo quanto risulta dalla sentenza qui impugnata, il 10 aprile 2001. La SMA resiste con controricorso e propone ricorso incidentale.

I due ricorsi, proposti contro la stessa sentenza, vanno riuniti.

Il primo motivo del ricorso principale denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2106 e 2119 c.c., con riferimento agli artt. 221 e 222 del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi del 2 luglio 2004 e successivi rinnovi e modificazioni, nonchè della L. n. 604 del 1966, art. 5, nonchè infine vizio di motivazione.

Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione e/o falsa applicazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7, comma 1, nonchè del (e in relazione all’art. 119 del CCNL per i dipendenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi del 2 luglio 2004 e successivi rinnovi e modificazioni concernenti la tutela del diritto di difesa del dipendente nel procedimento disciplinare, nonchè infine vizio di motivazione.

In relazione alla data della sentenza impugnata l’ammissibilità del ricorso deve essere scrutinata anche alla luce dell’art. 366 bis c.p.c., ora abrogato ma senza effetto retroattivo (Cass. 13 gennaio 2010, n. 428).

E’ agevole constatare al riguardo che, in contrasto con la consolidata interpretazione data da questa Corte alla disposizione appena richiamata, nessuno dei due motivi di ricorso si conclude con il quesito di diritto ivi previsto nè, per la parte concernente il vizio di motivazione, con un’indicazione del fatto controverso attraverso il momento di sintesi idoneo a permetterne alla Corte una immediata e non equivoca identificazione.

Va altresì aggiunto, per completezza, che il ricorso pur fondandosi ampiamente su clausole di contratto collettivo omette la specifica indicazione richiesta dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6. Inoltre, dal ricorso non emerge che si sia provveduto alla integrale produzione dello stesso contratto come ora richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte (v. Sez. Un., Sentenza n. 20075/2010).

Rilievi in gran parte analoghi valgono anche per i tre motivi del ricorso incidentale, i quali denunziano tutti sia violazione e falsa applicazione di norme di legge, specificamente indicate, che vizio di motivazione, senza esser corredati nè dal quesito di diritto nè dal suo omologo sul piano della denunzia dei vizi motivazionali.

In conclusione, i due ricorsi vanno dichiarati inammissibili, con compensazione delle spese, data la reciproca soccombenza.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili; compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2011

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