Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18207 del 05/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/07/2019, (ud. 26/03/2019, dep. 05/07/2019), n.18207

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23311-2017 proposto da:

D.A.K., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato SFORZA ELISA;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI PIACENZA, QUESTORE DI PIACENZA;

– intimati –

avverso il decreto N. R.G. 937/2017 del GIUDICE DI PACE di PIACENZA,

depositato il 13/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SAMBITO

MARIA GIOVANNA C..

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Giudice di Pace di Piacenza ha rigettato i ricorsi riuniti avverso due decreti di espulsione nei confronti di D.A.K., che ricorre per cassazione, con un motivo. La Prefettura non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso, con cui si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. c), , ed omesso esame di fatti decisivi per il giudizio)è fondato.

2. Il GdiP, proprio come deduce il ricorrente, ha enunciato svariati principi in tema di concessione della protezione internazionale e di espulsione ed è pervenuto al rigetto del ricorso avverso il provvedimento di espulsione, omettendo di esaminare la dedotta ragione d’inespellibilità (pur enunciata al primo posto della parte narrativa), avendo il ricorrente affermato di esser convivente col padre cittadino italiano.

3. Il decreto va pertanto cassato con rinvio, per l’esame della questione dedotta, al GdP di Piacenza in persona di diverso Magistrato, il quale provvederà, anche, a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie cassa e rinvia, anche per le spese, al GdP di Piacenza in persona di diverso Magistrato

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019

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