Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18206 del 16/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 16/09/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 16/09/2016), n.18206

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14902/2012 proposto da:

C.A., R.M., elettivamente domiciliati in ROMA VIA

ISONZO 42, presso lo studio l’Avvocato LUCA DI GREGORIO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO IADEVAIA

giusta delega a margine;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE DI ROMA (OMISSIS) in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE LAZIO, AGENZIA DELLE

ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE 2^ ROMA UFFICIO CONTROLLI AREA LEGALE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 247/2011 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 15/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;

udito per il ricorrente l’Avvocato DI GREGORIO che si riporta e

chiede l’inammissibilità;

udito per il controricorrente l’Avvocato GENTILI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

TOMMASO BASILE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma con avviso di liquidazione d’imposta ed irrogazione di sanzioni accertava che i contribuenti C.A. e R.M. avevano indebitamente usufruito delle agevolazioni edilizie previste per l’acquisto della prima casa di cui alla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 131, in quanto l’immobile da loro acquistato costituito da una palazzina sita nel comune di (OMISSIS) doveva essere considerato di lusso perchè avente superficie utile superiore a 240 mq, e pertanto ne disponeva il recupero applicando interessi di legge.

Avverso l’avviso di recupero d’imposta contribuenti proposero ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma che lo accolse con sentenza appellata dalla soccombente Agenzia delle Entrate davanti alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

I giudici di secondo grado accolsero l’appello dell’Ufficio ritenendo che nel computo della superficie totale dell’immobile dovesse essere inclusa anche la superficie utile ma non abitabile.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio hanno proposto ricorso per cassazione C.A. e R.M. con tre motivi e memoria. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso tardivamente proposto.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano nullità della sentenza per violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2 n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 Cost., n. 4, ed art. 111 Cost., nonchè per omessa o apparente motivazione perchè la CTR non ha motivato in alcun modo in ordine al proprio convincimento limitandosi a riportare gli atti difensivi di parte e citando massime giurisprudenziali richiamate in modo acritico e scollegate tra loro.

Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto il giudice di appello, a fronte di tutti gli elementi di prova forniti dai ricorrenti, quali il progetto approvato dal Comune di Roma, la visura e la planimetria catastale nonchè la perizia giurata di un tecnico abilitato non ha motivato la propria decisione anche per la mancata proposizione di specifici e puntuali motivi di appello che individuassero le questioni costituenti l’oggetto e l’ambito del riesame.

Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano violazione di legge e falsa applicazione del D.M. 2 agosto 1969, art. 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la CTR ha ritenuto erroneamente che secondo la tesi dei contribuenti i locali sottotetto e quelli posti al piano seminterrato dovessero essere esclusi dalla superficie utile perchè non abitabilè, mentre al contrario dovevano essere esclusi perchè rientrano pienamente nell’ambito definitorio del D.M. 2 agosto 1969, art. 6.

Il ricorso proposto è infondato e deve essere respinto in ordine a tutti i motivi.

Questa Corte ha avuto modo di stabilire che l’elencazione dei locali esclusi dal computo dei 240 mq di superficie utile prevista dal D.M. 2 agosto 1969, art. 6, (cantine, soffitte, terrazzi e balconi) è tassativa. Infatti (sez. 5, Sentenza n. 861 del 17/01/2014) “In tema di imposta di registro, ipotecarie o catastali, per stabilire se un’abitazione sia di lusso e, quindi, esclusa dai benefici per l’acquisto della prima casa ai sensi della tariffa 1, art. 1, nota 2 bis, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la sua superficie utile – complessivamente superiore a mq. 240 – va calcolata alla stregua del D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, n. 1072, che va determinata in quella che – dall’estensione globale riportata nell’atto di acquisto sottoposto all’imposta – residua una volta detratta la superficie di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchina, non potendo, invece, applicarsi i criteri di cui al D.M. Lavori Pubblici 10 maggio 1977, n. 801, richiamato dalla L. 2 febbraio 1985, n. 47, art. 51, le cui previsioni, relative ad agevolazioni o benefici fiscali, non sono suscettibili di un’interpretazione che ne ampli la sfera applicativa.

Pertanto esattamente i giudici di appello hanno ritenuto computabile la superficie del sottotetto e del seminterrato che non rientrano nella tipologia di locali sopra indicati (vedi anche Sez. 5, Sentenza n. 10807 del 28/06/2012) in quanto deve ritenersi che anche il seminterrato ed il sottotetto siano computabili ai fini della superficie utile complessiva che supera quindi complessivamente i 240 mq secondo quanto stabilito dai giudici di merito con accertamento non censurabile in quanto adeguatamente e congruamente motivato.

Sul punto si è espressa anche Sez. 5, Sentenza n. 25674 del 15/11/2013 che in caso analogo ha affermato in riferimento alla “Utilizzabilità” della superficie: “In tema di imposta di registro, per stabilire se una abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dall’agevolazione per l’acquisto della “prima casa”, di cui all’art. 1, terzo comma, Parte prima, Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, occorre fare riferimento alla nozione di “superficie utile complessiva” di cui al D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, art. 6, in forza del quale è irrilevante il requisito dell'”abitabilità” dell’immobile, siccome da esso non richiamato, mentre quello dell'”utilizzabilità” degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituisce parametro idoneo ad esprimere il carattere “lussuoso” di una abitazione. Ne consegue che è legittima la revoca del beneficio ove, mediante un semplice intervento edilizio, possa computarsi nella superficie “utile” un vano deposito di un immobile (nella specie, in concreto non abitabile perchè non conforme ai parametri aero-illuminanti previsti dal regolamento edilizio), assumendo rilievo in coerenza con l’apprezzamento dello stesso mercato immobiliare – la marcata potenzialità abitativa dello stesso”.

Per quanto sopra il ricorso deve essere respinto parte ricorrente condannata alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso proposto,conferma la sentenza impugnata e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di Agenzia delle Entrate che si liquidano in 7.000,00 complessive oltre spese accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Quinta Civile, il 10 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2016

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