Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18206 del 11/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 18206 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

ORDINANZA
sul ricorso 28391-2015 proposto da:
ANGUINI MARIA RITA, ANGUINI NADIA, elettivamente
domiciliate in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo
studio dell’avvocato ELISABETTA NARDONE, rappresentate e
difese dall’avvocato GIUSEPPE LA SPINA;

– ricorrenti contro
DI FAZIO CESIDIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
SILVIO PELLICO 16, presso lo studio dell’avvocato FRANCO
GARCEA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ADRIANA MORELLI;
GAMBACURTA STEFANINA, nella qualità di erede di
BENEDETTI TERESA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
REGINA MARGHERITA 262/264, presso lo studio dell’avvocato

Thi

Data pubblicazione: 11/07/2018

VINCENZO MARANO, rappresentata e difesa dall’avvocato
FRANCO MATARANGOLO;

controricorrenti

avverso la sentenza n. 19495/2015 della CORTE SUPREMA DI

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/12/2017 dal Consigliere Dott. PASQUALE
D’ASCOLA.

Ric. 2015 n. 28391 sez. M2 – ud. 07-12-2017
-2-

CASSAZIONE di ROMA, depositata il 30/09/2015;

Fatti di causa e ragioni della decisione

1) È impugnata per revocazione la sentenza di questa Corte n. 19495 del 30
settembre 2015, che ha respinto il ricorso di Committeri Gabriella avverso la sentenza
n. 259 del 18 giugno 2009 della Corte di appello di Perugia.

dalla premorta Bruschetti Giovanna in favore della infermiera Committeri e la
reiezione della domanda di annullamento per errore e dolo della donazione fatta dalla
attrice Benedetti alla medesima convenuta.
La sentenza ha così motivato:
«La ricorrente deduce: 1) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7752697-2727 e 2729 c.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., non risultando provata, da
parte attrice, la eccepita incapacità di intendere e di volere di Bruschetti Giovanna al
momento dell’atto di donazione, posto che la pretesa incapacità non era emersa né
dalla documentazione medica né dalla prova orale e trattandosi, fra l’altro, di
donazione per atto pubblico con presenza di testimoni, sottoscritto previa relativa
lettura.
A conclusione della censura viene sottoposto al Collegio il quesito di diritto:
“se, ai fini dell’annullamento dell’atto pubblico di donazione ex art. 775 c.c. per
incapacità di intendere e di volere, sia necessaria la prova rigorosa e specifica su tale
incapacità al momento della stipula dell’atto, comprendente notoriamente anche il
momento immediatamente anteriore o immediatamente successivo”;
2) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112-132, n.4-342 c.p.e. in
relazione all’art. 360 n.3),4) e 5) c.p.c.; con motivazione apodittica e solo apparente il
Giudice di Appello aveva ritenuto inammissibile l’appello di essa ricorrente in ordine
alla domanda di manleva e di risarcimento, non considerando che la sentenza di primo
3
n. 28391 -15 D’Ascola rei

VI

2) La Corte umbra aveva confermato la invalidità della donazione effettuata

grado era stata censurata in maniera specifica quanto all’inadempimento del Notaio
alla propria prestazione professionale.
Sul punto vengono formulati quesiti di diritto attinenti: a) alla specificità del
gravame, come risultante dalle censure e dalle conclusioni esposte nell’atto di appello;
b) alla nullità della motivazione in quanto “affidata ad elementi diversi da quelli

inesistenti…”.
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo va rigettato in quanto, se pure prospettato come vizio di
violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c.„ si risolve in una critica delle valutazioni del
Giudice di appello in ordine alle risultanze istruttorie poste a fondamento della
decisione (prove documentali, testimoniali, conclusioni peritali, interrogatorio
formale), risultanze che, invece, risultano adeguatamente scrutinate dalla Corte di
merito ed, in quanto tali, non incidenti, sulla questione di merito sollevata dal
ricorrente per sostenere l’insussistenza, nel caso concreto, della incapacità naturale
della Bruschetti al momento della stipula dell’atto di donazione, assunto, come già
detto non rientrante nel dettato dell’art. 360 n. 3 c.p.c. La seconda doglianza non è
corredata da valido quesito di diritto e difetta del “momento di sintesi”, richiesto on
riferimento al dedotto vizio motivazionale, in violazione dell’art. 366 bis c.p.c.
applicabile, nella specie, “ratíone temporis”.
In particolare i due quesiti, formulati a pag. 27 del ricorso, sono del tutto
generici e tautologici. In ogni caso il Giudice di Appello ha ritenuto condivisibile la
statuizione del Tribunale in ordine all’assenza di colpa del Notaio, alle capacità
cognitive della Bruschetti ed ha re-spinto nel merito l’appello proposto dalla
Committeri nei confronti del Notaio sul rilievo della insussistenza di un danno derivato

4
n. 28391 -15 D’Ascola rei

dedotti nell’atto di appello e, quindi, agganciata a dati solo apparenti e in concreto

alla stessa dalla incapacità della donante Bruschetti, profilo quest’ultimo non
specificatamente impugnato.
In conclusione il ricorso va rigettato. >>
3) Il notaio Di Fazio ha resistito alla domanda di revocazione proposta da Maria
Rita e Nadia Anguini affermatesi eredi della Committeri. Anche l’erede testamentaria

4) La causa è stata avviata a trattazione con rito camerale davanti alla Sesta
sezione civile, con proposta di inammissibilità.
Le parti Anguini e Gambacurta hanno depositato memorie.

5) Il primo motivo di revocazione sostiene che la sentenza sarebbe viziata da
errore di fatto per aver risposto solo al vizio dedotto ex art 360, comma 1, n.3 c.p.c. e
non anche a quello denunciato ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, con i quali
sarebbe stata eccepita la nullità della valutazione del giudice di merito e l’illogicità
della stessa perché <>.
La censura è inammissibile.
La Corte ha svolto una valutazione completa e adeguata delle censure dedotte
con il primo motivo del ricorso per cassazione. Nel dettaglio, la Corte ha ritenuto che
le doglianze, benché presentate con una rubrica eterogenea, convergessero tutte su
una medesima questione relativa alla richiesta di rivisitazione dell’apprezzamento di
merito, motivatamente espresso dal giudice di appello e da quello di primo grado, la
cui sentenza era stata sostanzialmente confermata.
Questa valutazione non può essere ripetuta in un secondo giudizio di legittimità,
poiché la revocazione è ammessa solo in relazione ad una svista percettiva e, quindi,
ad un errore che non consenta equivoci o margini di opinabilità. Situazione, questa,
5
n. 28391 -15 D’Ascola rei i)
l,

H

di Benedetti, Stefanina Gambacurta, si è costituita resistendo in giudizio.

del tutto diversa da quella denunciata, la quale lamenta un errore di comprensione e
di analisi del motivo, senza indicazione di alcuna mancanza puntuale, che, anzi, risulta
smentita dal testo stesso del motivo, tutto teso a far valere un vizio di motivazione
della sentenza impugnata (cfr inizio § 8 del ricorso a pag. 19) e a richiedere un

6) Il secondo profilo del ricorso per revocazione attiene al secondo motivo del
ricorso per cassazione. Parte ricorrente lamenta che la Corte di Cassazione abbia
glissato sulla censura sollevata contro il difetto di specificità rilevato dalla Corte di
appello. Si duole che i quesiti formulati nel ricorso siano stati ritenuti tautologici e
chiede, pertanto, un riesame degli stessi, riportati in seno al ricorso per revocazione.
Sul punto, il Collegio rileva nuovamente che non può ripetere la valutazione, del tutto
pertinente e congrua, già svolta nella sentenza della Corte di Cassazione, la quale, in
definitiva, non rivela alcuna svista o incongruità manifesta tale da far pensare ad una
omessa lettura o a un travisamento di fatto. I quesiti riassunti erano infatti tesi a
riaffermare la bontà della tesi sostenuta circa l’adempimento dell’onere di specificità,
ma non sintetizzavano né elencavano o additavano gli elementi che dovevano
smentire l’assunto criticato.
Inoltre la sentenza qui impugnata conteneva una ratio di chiusura che non è coinvolta
dalla censura sulla revocazione e che renderebbe non decisivo l’errore lamentato. Il
riferimento è, in particolare, alla mancata impugnazione, con un motivo specifico,
della statuizione della Corte di appello con cui è stata ritenuta la insussistenza del
danno asseritamente derivato dalla incapacità della Bruschetti (pag. 6 sentenza
impugnata).

n. 28391 -15 D’Ascola rei

11\

6

riesame delle prove testimoniali e documentali.

Infine il ricorso è inammissibile, sotto concorrente profilo, per mancata prova della
qualità di erede delle ricorrenti, che hanno prodotto con la memoria ex artt. 380-bis
c.p.c. solo la denuncia di successione.
Quest’ultima, a fronte della contestazione formulata nel controricorso del Notaio Di
Fazio (pag. 6) e alla luce di Cass., Sez. Un. n. 12065/2014 non è documentazione

assumendo di essere erede di una delle parti originarie del giudizio, intervenga in un
giudizio civile pendente tra altre persone, ovvero lo riassuma a seguito di interruzione,
o proponga impugnazione, deve fornire la prova, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., oltre
che dei decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest’ultima;
a tale riguardo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47
del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, non costituisce di per sè prova idonea di tale
qualità, esaurendo i suoi effetti nell’ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi
procedimenti amministrativi, dovendo tuttavia il giudice, ove la stessa sia prodotta,
adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova formulazione dell’art. 115 cod.
proc. civ., come novellato dall’art. 45, comma 14, della legge 18 giugno 2009, n. 69,
in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto
dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta
valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità
di erede e, nell’ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione,
strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della
dichiarazione sostitutiva suddetta>>.
Alla luce di tutte le osservazioni svolte il ricorso per revocazione va dichiarato
inammissibile.
Le spese sono liquidate come da dispositivo.

7
n. 28391 -15 D’Ascola rei

sufficiente. Infatti, con tale pronuncia le Sezioni Unite hanno chiarito che «colui che,

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 sussistono i
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1
bis dello stesso articolo 13.
PQM

Condanna le parti ricorrenti alla refusione a ciascuna parte controricorrente
delle spese di lite liquidate per ognuna in euro 3000,00 per compenso, 200 per
esborsi, oltre accessori di legge e rimborso spese generali (15 °/0).
Dà atto della sussistenza delle condizioni di cui all’art.13 comma 1 quater del
d.p.r 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dai comma 17 dell’art. 1 della legge n.
228/12 per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile,
sottosezione seconda, tenuta il 7 dicembre 2017

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA