Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18205 del 29/07/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 18205 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: CARRATO ALDO

SENTENZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 1453/07) proposto da:
DEMITRY EMILIO (DMT MLE 39S15 1820V), rappresentato e difeso, in forza di procura
speciale a margine del ricorso, dagli Avv.ti Giancarlo Camassa e Giacomo Cervellera ed
elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Angelo Settembrino, in Roma, Via
Calpurnio Picone, n. 96; – ricorrente contro
GE.CO . Impianti tecnologici di Stefano De Luca;

– intimata –

Avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce n. 352/2005, depositata il 15 novembre
2005 e non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica dell’8 maggio 2013 dal

Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
udito l’Avv. Cristina Mancini (per delega) nell’interesse del ricorrente;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Costantino Fucci, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
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Data pubblicazione: 29/07/2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato il 9 marzo 1994, la GE.CO . Impianti tecnologici chiedeva al
Tribunale di Taranto di condannare il sig. Emilio Demitry a pagare la somma di £.
25.097.475. per i lavori commissionati, ed effettuati, nella proprietà di costui in Torre
Colimena.

parziale accoglimento della domanda, condannava il sig. Demitry Emilio al pagamento
della residua somma di £. 8.065.100 e alla rifusione, nella misura di un terzo, delle spese
di lite, dichiarando compensata fra le parti la rimanente quota.
Con atto di appello, notificato il 12 ottobre 2004, il sig. Demitry impugnava la sentenza di
prime cure dinanzi alla Corte d’Appello di Lecce — sez. dist. di Taranto.
Si costituiva l’appellata GE.00., la quale formulava appello incidentale, chiedendo che il
sig. Demitry fosse condannato a pagare per intero le spese del primo grado.
La Corte d’Appello di Lecce-sez. dist. di Taranto, con sentenza n. 352/2005, depositata il
15 novembre 2005 e non notificata, in parziale accoglimento sia dell’appello principale che
di quello incidentale, accertava nella misura del 19% l’importo dell’Iva sulla fattura emessa
dalla GE.CO . in favore dell’originario convenuto il 10 agosto 1991, e su tale nuovo importo
liquidava gli interessi della domanda al soddisfo; rideterminava in euro 1.132,86
l’ammontare complessivo delle spese sostenute dall’attrice in primo grado e dichiarava
interamente compensate fra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
La Corte territoriale, a sostegno della sua decisione, evidenziava che il sig. Demitry,
tramite i documenti prodotti, aveva dimostrato di aver versato alla GE.00., non i quattro
milioni di lire dichiarati nell’atto di citazione, ma, a più riprese, la maggior somma di £.
16.000.000, della quale, soltanto, si doveva tener conto, non in aggiunta alla prima ma
questa compresa; quanto, alle spese, la Corte tarantina asseriva che il giudice di prime
cure aveva indicato nella sentenza l’argomento, giuridicamente corretto e logicamente
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Nella costituzione del convenuto, il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 1074/03, in

apprezzabile, che aveva determinato la compensazione (pur dovendosi rideterminare
l’importo effettivo delle spese vive).
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Demitry Emilio, articolato
in due motivi. L’intimata non ha svolto attività difensiva in questa fase.

MOTIVI DELLA DECISIONE

mancata o erronea valutazione delle risultanze probatorie, in ordine ad un documento
attestante l’avvenuta estinzione parziale dell’obbligazione ex art. 1176 e segg. c.c., dalla
cui considerazione sarebbe scaturito soltanto un importo residuo del debito ammontate ad
euro 28,02.
2. Con il secondo motivo il ricorrente ha prospettato la violazione e falsa applicazione del
d.m. 5/10/1994, così come modificato dal d.m. 8/4/2004 n. 127 vigente, in materia di
regolamento recante determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli
avvocati, che si sarebbero dovuti computare con riguardo al relativo scaglione di
riferimento del valore della controversia, ossia entro il limite di euro 600,00.
3. La prima censura è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Con tale doglianza il ricorrente ha inteso confutare il percorso logico della Corte territoriale
nella parte in cui non aveva adeguatamente valutato le risultanze riconducibili ai due
distinti documenti coincidenti con il computo metrico del 15 maggio 1990 e la fattura n. 2
del 1991, dai quali si sarebbe dovuta evincere la circostanza dell’avvenuta corresponsione
dell’acconto di £ 4.000.000 e da considerare congiuntamente a cinque versamenti
effettuati su c/c bancario della ditta GE.CO . .
Diversamente dalla prospettazione del ricorrente, il collegio rileva che, invece, la
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motivazione adottata dalla Corte di secondo grado si profila sufficiente e logica, avendo
essa affermato che, alla stregua dei congrui accertamenti probatori già compiuti in primo
grado, era risultato che l’originario convenuto aveva dimostrato di aver provveduto al
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1. Con il primo motivo il ricorrente ha censurato il vizio di omessa motivazione per

versamento, in più riprese, dell’importo complessivo di £ 16.000.000, ivi inclusa la somma
di £ 4.000.000 corrisposta a titolo di acconto, come del resto era stato espressamente
dichiarato dal procuratore dello stesso Demitry all’udienza del 20 febbraio 1997. Pertanto,
la Corte di appello pugliese ha, in modo logicamente consequenziale, ritenuto che il
giudice di prime cure aveva valutato correttamente l’ammontare della somma residua

dal valore complessivo dei lavori eseguiti dalla società GE.00., determinato in £
20.054.250, sulla scorta dell’espletata c.t.u.
4. Il secondo motivo, oltretutto difettante di specificità (in ordine alla necessità
dell’indicazione puntuale degli errori eventualmente commessi dal giudice di primo grado
ed alla precisazione delle voci di tabella degli onorari e dei diritti in concreto d applicare), è
da ritenersi assorbito poiché condizionato all’eventuale fondatezza della prima censura
(invece esclusa), da cui sarebbe derivata la conseguenza che le spese di primo grado
avrebbero dovuto essere liquidate con riferimento ad una controversia di valore fino ad
euro 600,00, nel quale era ricompreso l’importo che sarebbe scaturito nell’ipotesi di
accoglimento del primo motivo (al contrario disatteso).
5. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente esposte, il ricorso
deve essere integralmente respinto, senza che debba adottarsi alcuna pronuncia sulle
spese della presente fase, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 8 maggio 2013.

ancora dovuta alla ditta attrice, detraendo l’importo effettivamente corrisposto dal Demitry

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