Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18205 del 24/07/2017


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Cassazione civile, sez. II, 24/07/2017, (ud. 01/03/2017, dep.24/07/2017),  n. 18205

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27936-2013 proposto da:

CENTRALE LATTE PARMA SRL (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ITALO CARLO FALBO 22, presso lo studio dell’avvocato

ANGELO COLUCCI, che lo rappresenta e difende GIOVANNI FRANCHI;

– ricorrente –

contro

FONDAZIONE BIZZOZERO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

NOMENTANA 76, presso lo studio dell’avvocato MARCO SELVAGGI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANDREA SONCINI,

FRANCESCO SONCINI;

– controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 669/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 15/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/03/2017 dal Consigliere Dott. MANNA FELICE.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia, su cui opera l’effetto preclusivo di Cass. n. 22044/09, che ha annullato la sentenza di secondo grado con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, ha per oggetto la risoluzione per inadempimento della donazione modale di un terreno disposta in favore della Fondazione Bizzozero con atto pubblico del 10.6.1948, da parte della Centrale Latte Parma s.r.l., con l’obbligo di conservare la destinazione a caseificio – scuola della costruzione ivi esistente e che altri aveva donato alla Fondazione stessa senza alcun onere. Con la predetta sentenza questa Corte ha annullato la pronuncia d’appello perchè il giudice di merito, nel dichiarare risolta la donazione modale per inadempimento della donataria, aveva omesso di chiarire ed esplicare in modo specifico e puntuale gli elementi dai quali aveva tratto la conclusione secondo cui la Fondazione Bizzozero aveva cessato di rispettare la destinazione dell’immobile donato all’esercizio del caseificio scuola, le cause di tale evento nonchè l’entità del ritenuto inadempimento, cioè se l’asserita cessazione dell’attività suddetta fosse totale o parziale, circostanza quest’ultima rilevante ai fini dell’esame della domanda proposta dalla Centrale del Latte avente ad oggetto la risoluzione della donazione per inadempimento dell’onere da parte della donataria.

Con sentenza n. 669/13 la Corte d’appello di Bologna, quale giudice di rinvio, ha rigettato la domanda di risoluzione. Ha osservato al riguardo che lo scopo perseguito con la clausola modale nel 1948 era essenzialmente di tipo didattico, e in allora poteva essere assicurato esclusivamente attraverso l’insegnamento pratico del lavoro caseario. Tuttavia le modalità con cui tale scopo va perseguito oggi sono diverse e devono tenere conto della realtà dei caseifici moderni e dell’evoluzione delle tecniche produttive. La scelta della Fondazione Bizzozero di continuare ad impiegare la struttura per l’insegnamento teorico dell’arte casearia, effettuando invece l’esperienza pratica presso i moderni caseifici di zona, deve ritenersi, ha ritenuto la Corte bolognese, in linea col fine pubblicistico perseguito con il modus. Circostanza, quest’ultima, che trova conferma oltre che nelle deposizioni raccolte anche nelle informazioni assunte dal giudice in sede di ispezione dei luoghi. La Fondazione, ha concluso la Corte, ha svolto e continua tuttora a svolgere l’attività d’insegnamento della materia lattiero – casearia, ed è da escludere, pertanto, l’inadempimento dell’onere. Infine, osservava che nella valutazione del modus e del suo eventuale inadempimento non poteva trascurarsi come le modalità di acquisizione degli immobili da parte della Fondazione fossero di per sè indicative della prevalenza rispetto alla proprietà del terreno della proprietà superficiaria della costruzione, acquisita per effetto della separata donazione di quest’ultima da parte di un terzo e senza alcun onere ( M.G.).

Per la cassazione di tale sentenza la Centrale Latte Parma s.r.l. propone ricorso affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso la Fondazione Bizzozero, che propone altresì ricorso incidentale condizionato.

Attivato il procedimento camerale ex art. 380 – bis c.p.c., comma 1, inserito, a decorrere dal 30 ottobre 2016, dal D.L.31 agosto 2016, n. 168, art. 1 – bis, comma 1, lett. f), convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, la Fondazione Bizzozero ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Sostiene parte ricorrente che il giudice di rinvio è andato oltre il compito affidatogli, poichè ha escluso l’inadempimento del modus, mentre avrebbe dovuto limitarsi a chiarire in modo specifico e puntuale gli elementi da cui evincerne l’entità totale o parziale.

1.1. – Il motivo è manifestamente infondato.

La sentenza di cassazione, nel rilevare la carenza motivazionale della pronuncia d’appello, ha rimesso al giudice di merito di rivalutare l’esistenza dell’inadempimento del modus donativo per gli effetti dell’art. 793 c.c. e in ogni suo aspetto (“… si osserva che la sentenza impugnata, nell’esprimere le ragioni del proprio convincimento nei termini sopra enunciati, ha omesso di chiarire ed esplicare in modo specifico e puntuale gli elementi dai quali ha tratto la conclusione secondo cui la Fondazione Bizzozero aveva cessato di rispettare la destinazione dell’immobile donato all’esercizio del caseificio scuola (attesa la contestazione in proposito sollevata dall’appellata), le cause di tale evento nonchè l’entità del ritenuto inadempimento, ovvero se l’asserita cessazione dell’attività suddetta fosse totale o parziale, circostanza quest’ultima rilevante ai fini dell’esame della domanda proposta dalla Centrale del Latte avente ad oggetto la risoluzione della donazione “de quo” per inadempimento dell’onere da parte della donataria”: così a pagg. 12-13 della sentenza di cassazione).

2. – Il secondo motivo allega la violazione, ancora, dell’art. 384 c.p.c., comma 2, e dell’art. 793 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Sostiene parte ricorrente che la Corte distrettuale avrebbe violato anche l’art. 793 c.c., comma 2, in base al quale il donatario è tenuto all’adempimento dell’onere entro i limiti della cosa donata. Sicchè nel valutare l’inadempimento non si possono fare distinzioni in relazione alla natura del donatum, se cioè sia stata donata la proprietà piena o quella superficiaria.

2.1. – Il motivo è inammissibile, perchè aggredisce una (poco intelligibile) considerazione svolta soltanto ad abundantiam (subito dopo la conclusione raggiunta: v. pag. 11), che come tale non intacca la ratio decidendi della decisione come sopra ricapitolata in parte narrativa (sull’inammissibilità dei motivi di ricorso riferiti a considerazioni di mero rinforzo, cfr. per tutte Cass. n. 22380/14).

3. – Il terzo motivo censura la violazione o falsa applicazione degli artt. 1218 e 1455 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Premesso che è il donatario convenuto in risoluzione per inadempimento del modus donativo a dover provare la causa non imputabile dell’inadempimento stesso, parte ricorrente sostiene che è del tutto pacifico che ormai da quattro lustri l’edificio di via (OMISSIS) non sia utilizzato “come caseificio e quindi come scuola”.

3.1. – La censura è inammissibile, perchè prospetta come violazione di legge quello che è un accertamento di fatto operato dal giudice di rinvio in senso non conforme alle aspettative della parte ricorrente. La sentenza impugnata non afferma affatto che non sia l’onerato a dover provare l’adempimento. Al contrario, ha escluso in positivo l’esistenza dell’inadempimento stesso attualizzando la realizzazione dello scopo didattico al mutamento dei tempi, che non consentono più di concentrare nell’immobile donato alla Fondazione Bizzozero l’attività di caseificio – scuola. Ha, infatti, ritenuto che nell’immobile proseguisse l’insegnamento teorico dell’arte casearia (molto più complesso che nel passato), effettuando, invece, l’esperienza pratica presso i moderni caseifici della zona.

E poichè tale accertamento di fatto è insindacabile in sede di legittimità, non rientrandosi nella previsione di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. (sia in base al previgente che in forza del nuovo testo, quest’ultimo applicabile alla sentenza in esame), la censura opera in un ambito estraneo al controllo di questa S.C..

4. – Il rigetto del ricorso principale assorbe l’esame di quello incidentale condizionato (sorprendentemente diretto ad ottenere la nomina di un c.t.u., che sarebbe stata già richiesta “tempestivamente” in causa).

5. – Seguono le spese, liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente principale.

6. – Ricorrono le condizioni per il raddoppio, a carico di detta parte, del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente principale al pagamento delle spese, che liquida in Euro 5.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 1 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2017

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