Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18205 del 19/09/2016

Cassazione civile sez. trib., 16/09/2016, (ud. 02/05/2016, dep. 16/09/2016), n.18205

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25556/2012 proposto da:

C.D., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA SAN

BERNARDO 101, presso lo studio dell’avvocato GENNARO TERRACCIANO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCIANO

IMPARATO giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO LOCALE DI CATANIA, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente incidentale condizionato –

avverso la sentenza n. 110/2012 dalla COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

CATANIA, depositata il 19/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/05/2016 dal Consigliere Dott. LUCIO LUCIOTTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato TERRACCIANO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato PALATIELLO che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento per quanto

di ragione del ricorso principale e del ricorso incidentale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 110 del 19 aprile 2012 la Commissione tributaria regionale della Sicilia rigettava l’appello proposto da C.D. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Palermo, che aveva a sua volta rigettato il ricorso avverso il diniego tacito opposto dall’Agenzia delle entrate al rimborso della quota pari al 90% delle imposte IRPEF ed IVA versate per gli anni 1990, 1991 e 1992, richiesto dal contribuente, residente nella provincia di Catania, colpita degli eventi sismici del dicembre 1990, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17. Rilevava il giudice di appello la tardività della richiesta di rimborso perchè avanzata in data 23 dicembre 2008 e, quindi, ben oltre il termine biennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, u.p., decorrente dal 1 gennaio 2003, data di entrata in vigore della L. n. 289 del 2002, che aveva riconosciuto l’agevolazione tributaria ai soggetti residenti nelle provincie colpite dagli eventi sismici, risultando che a tale data il contribuente aveva provveduto a versare tutte le imposte, con conseguente inapplicabilità al medesimo delle successive proroghe ex lege, previste solo per i contribuenti che quel versamento non avevano ancora effettuato.

2. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre con unico motivo il contribuente cui replica l’Agenzia delle entrate con controricorso e ricorso incidentale pure affidato ad un motivo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il motivo di ricorso principale, dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, del D.L. n. 300 del 2006, art. 3 quater, comma 2, e della L. n. 31 del 2008, art. 36 bis. Sostiene che i giudici d’appello, ritenendo tardiva la richiesta di rimborso delle imposte versate negli anni 1990, 1991 e 1992 che il contribuente – quale soggetto residente nella provincia di Catania, colpita degli eventi sismici del dicembre 1990 – aveva avanzato ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, in data 23 dicembre 2008 e, quindi, oltre il termine biennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, u.p., decorrente dal 1 gennaio 2003, data di entrata in vigore della citata legge n. 289 del 2002, avevano escluso l’applicabilità delle proroghe legislative, e segnatamente della L. n. 31 del 2008, art. 36 bis, che aveva previsto una riapertura dei termini per l’accesso alla definizione automatica alla data del 31 marzo 2008, di entrata in vigore della predetta legge, sull’erronea considerazione del carattere innovativo del citato art. 36 bis, desumibile, secondo i giudici di appello, dal fatto che, oltre a prevedere una proroga del termine entro il quale effettuare i versamenti delle imposte, aveva anche modificato la percentuale di tali versamenti ridotta dal 30% (prevista dal D.L. n. 300 del 2006, art. 3 quater, comma 2) al 10%.

2. Ritiene la Corte che il motivo di ricorso debba essere accolto limitatamente alle imposte diverse dall’IVA e per ragioni diverse da quelle esposte dal ricorrente.

3. Va, al riguardo, premesso che nelle more del presente giudizio di legittimità è intervenuta la L. n. 190 del 2014 (c.d. legge di stabilità 2015) che all’art. 1, comma 665, ha espressamente previsto che I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell’art. 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17 e successive modificazioni, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d’impresa, per i quali l’applicazione dell’agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l’ordinamento dell’Unione europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l’istanza di rimborso ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2 e successive modificazioni. Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 e cioè dal 1 marzo 2008.

3.1. Nel caso di specie è pacifico che il ricorrente abbia presentato l’istanza di rimborso in data 23 dicembre 2008 e, pertanto, ha diritto al rimborso del 90% delle imposte versate (in tal senso Cass. n. 24089 del 2015), ad esclusione di quanto pagato a titolo di IVA e ciò non per le ragioni esposte in tale sentenza (la cui motivazione va sul punto corretta ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c.), ma perchè della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, non è applicabile in materia di IVA per contrasto col disposto degli artt. 2 e 22 della sesta direttiva 77/388/CEE, come chiarito dall’ordinanza 15.7.15 della Corte di giustizia dell’Unione Europea nella causa C-82/14 (cfr. Cass. ord. n. 1643 del 2016; id. Sez. 5, cent. n. 25278 del 2015),che ha risposto alla questione posta con domanda di rinvio pregiudiziale di questa Corte affermando (punto 28 dell’ordinanza citata) che gli artt. 2 e 22 della sesta direttiva devono essere interpretati nel senso che ostano ad una disposizione nazionale, come la L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, la quale prevede, in seguito al terremoto che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, a beneficio delle persone colpite da quest’ultimo, una riduzione del 90% dell’IVA normalmente dovuta per gli anni 1990, 1991 e 1992, riconoscendo in particolare il diritto al rimborso, in tale proporzione, delle somme già corrisposte a titolo di IVA, in quanto la suddetta disposizione non soddisfa i requisiti del principio di neutralità fiscale e non consente di garantire la riscossione integrale dell’IVA dovuta nel territorio italiano.

4. Con il motivo di ricorso incidentale, la difesa erariale ha censurato la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, artt. 11 e 14 preleggi, L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 3 e art. 2033 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

4.1. Sostiene la difesa erariale di non condividere l’orientamento di questa Corte in ordine all’applicabilità dell’agevolazione prevista dalla L. n. 289 del 2000, art. 9, comma 17, anche ai contribuenti che all’entrata in vigore di tale disposizione di favore avevano integralmente versato le imposte relative agli anni 1990, 1991 e 1992, sollecitando anche la rimessione della questione alle sezioni unite di questa Corte. Osserva che la norma è chiara nel disporre la riduzione del carico fiscale esclusivamente per le imposte non versate; che ciò è come confermato dal sopravvenuto L. n. 17 del 2007, art. 3 quater, comma 2, di conversione del D.L. n. 300 del 2006, che, nel differire i termini per la definizione della posizione di quei contribuenti ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, prevede che la definizione si perfeziona con il versamento dell’intero ammontare dovuto per ciascun tributo; che trattasi di norma agevolativa e, come tale, di stretta interpretazione (art. 14 preleggi); che la norma è coerente con la ratio delle disposizioni di “sanatoria” (finalizzate a “far cassa” consentendo di definire i rapporti ancora pendenti accordando una riduzione d’imposta); che il rapporto tributario definitivamente estinto è insuscettibile di ripetizione, ex art. 2033 c.c., essendo assistita, al momento del pagamento, da idonea causa debendi; che non è applicabile il principio del favor rei (previsto esclusivamente per le sanzioni tributarie dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 3); che l’esigenza di evitare una disparità di trattamento in danno del contribuente più diligente, ravvisata da questa Corte nella sentenza n. 20641 del 2007, era stata esclusa anche dalla Corte costituzionale che più volte si era pronunciata affermando la compatibilità con il principio di uguaglianza di discipline di sanatoria differenziate in ragione dell’intervenuto pagamento o meno di contributi (ord. 303/1997; 143/1999, sent. 178/2000) o di imposte (sent. 32/1976; n. 33/1981 e ord. 539/1987; sent. 416/2000); che nella sentenza n. 416 del 2000 la Corte costituzionale aveva poi affermato la coessenzialità dell’incentivazione dei pagamenti non ancora effettuati alla tecnica del condono (previdenziale o fiscale), mentre le pronunce (n. 227/2009, 320/2005 e 421/1995) citate da questa Corte nelle sentenze n. 11247/10 e n. 3832/12 non erano pertinenti perchè riferite a pagamenti effettuati “sine causa”.

5. Il motivo è infondato e va rigettato.

5.1. Invero, le tesi sostenute dalla difesa erariale nel motivo in esame sono del tutto identiche a quelle esaminate e confutate da questa Corte nelle sentenze n. 20641 del 2007 (con riferimento a fattispecie del tutto analoga a quella qui vagliata), n. 11247 del 2010 (con riferimento ai contributi previdenziali dovuti dai soggetti colpiti dall’alluvione della città di Alessandria nel novembre 1994) e n. 3832 del 2012 (con riferimento ai soggetti colpiti dall’alluvione del Piemonte del 1994) in cui si è affermato che la definizione automatica della posizione fiscale prevista dalle disposizioni di favore emanate per i soggetti colpiti da particolari calamità naturali può avvenire in due simmetriche possibilità: in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento solo del 10% del dovuto da effettuarsi entro il 16 marzo 2003; in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90% di quanto versato al medesimo titolo. Ciò per effetto dell’intervento normativo citato, cui va riconosciuto il carattere di “ius superveniens” favorevole al contribuente, tale da rendere quanto già versato non dovuto “ex post” (Cass. n. 20641 del 2007) in coerenza con l’interpretazione costituzionalmente orientata della legge e, in particolare, con i principi di ragionevolezza e uguaglianza da ritenere tanto più accentuati in quanto riferiti a vittime di calamità naturali (Cass. n. 3832 del 2012).

6. Nel tentativo di superare i citati precedenti giurisprudenziali che, per evitare che si consumasse una violazione del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., in danno del contribuente più diligente, avevano ravvisato l’applicabilità delle disposizioni legislative di favore anche ai contribuenti che avessero già integralmente adempiuto alle obbligazioni tributarie, la difesa erariale ha sostenuto che la Corte costituzionale in più di un’occasione, sia con riferimento al pagamento di contributi (v. Corte Cost., ord. n. 303 del 1997; n. 143 del 1999 e sent. n. 178 del 2000) che di imposte (sent. n. 32 del 1976; n. 33 del 1981 e ord. n. 539 del 1987), aveva escluso che potesse ravvisarsi disparità di trattamento tra contribuenti che avessero adempiuto o meno a tali obbligazioni, affermando, nella sentenza n. 416 del 2000, come fosse coessenziale alla tecnica del condono (previdenziale o fiscale) l’incentivazione dei pagamenti non ancora effettuati, mediante la concessione di benefici (di solito, la riduzione della misura dovuta), mentre le pronunce del Giudice delle leggi (cfr. Corte Cost. n. 227 del 2009, n. 320 del 2005 e n. 421 del 1995) citate da questa Corte nelle sentenze n. 11247 del 2010 e n. 3832 del 2012 non erano pertinenti perchè riferite a pagamenti effettuati dal contribuente “sine causa”.

6.1. Diverse sono le ragioni di non condivisibilità della predetta tesi.

6.1.1. Va innanzitutto precisato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa erariale, le pronunce della Corte costituzionale da ultimo citate non sono affatto pertinenti al caso di specie, perchè nelle stesse vengono definite “sine causa” i pagamenti di tributi precedentemente effettuati dal contribuente e, quindi, dovute al momento della “solutio”, ma divenuti indebiti a seguito di successivo intervento legislativo. Che è situazione del tutto identica a quella in esame.

6.1.2. Inoltre, la questione della violazione del principio di eguaglianza in danno del contribuente che abbia diligentemente assolto la propria obbligazione (contributiva o fiscale), è stata espressamente affrontata dalla Corte costituzionale proprio nella sentenza n. 416 del 2000 citata dalla controricorrente (con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della L. n. 448 del 1998, art. 7, comma 10, che, in materia di applicazione retroattiva della doppia agevolazione godibile per l’acquisto della prima casa ai sensi della L. n. 168 del 1982 e della L. n. 12 del 1985, escludeva il diritto al rimborso per i soggetti che avevano definito il rapporto tributario alla data di entrata in vigore della predetta legge). In tale pronuncia il Giudice delle leggi ha differenziato la disciplina del condono che essendo caratterizzata dalla incentivazione dei pagamenti non ancora effettuati e non escludendo la “causa debendi” dei pagamenti anteriormente effettuati, non interferisce con il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. – dalle altre disposizioni di favore – nel cui ambito si ascrivono quella in esame – che sono estranee alla tecnica ed alle finalità del condono e che non rispondono ad esigenze della finanza pubblica (così in Corte cost., sent. n. 416 citata), ma piuttosto mirano a realizzare un’uniformità di regolamentazione di una disciplina sostanziale (come la Corte costituzionale ha ritenuto con riferimento alle agevolazioni per la prima casa, nel caso scrutinato nella sentenza sopra citata), oppure a prevedere misure di sostegno in favore di soggetti particolarmente bisognosi, come quelli danneggiati da calamità naturali (in tal senso Cass. n. 11247 del 2010), che è l’ipotesi che viene qui in rilievo.

6.1.3. Pertanto, il motivo di ricorso incidentale in esame va rigettato poichè le argomentazioni in esso svolte dalla difesa erariale non si sono dimostrate capaci di scalfire l’orientamento che questa Corte ha adottato nelle sentenze n. 20641 del 2007, n. 11247 del 2010 e n. 3832 del 2012, sulla scia delle pronunce della Corte costituzionale sopra richiamate, condivise dal Collegio.

7. Conclusivamente, quindi, il primo motivo del ricorso principale va rigettato con riferimento all’IVA, accolto con riferimento alle altre imposte, con conseguente cassazione in parte qua della sentenza impugnata ed accoglimento, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, u.p., dell’originario ricorso limitatamente alle imposte diverse dall’IVA, mentre il ricorso incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate va rigettato e le spese processuali, comprese quelle di merito, vanno compensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza e l’incidenza dello ius superveniens sulla decisione assunta.

PQM

La Corte accoglie il motivo di ricorso principale con riferimento alle imposte diverse dall’IVA, rigetta per il resto, cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto, in relazione ai quali, pronunciando nel merito, accoglie l’originario ricorso proposto dal contribuente; rigetta il motivo di ricorso incidentale e compensa integralmente le spese processuali di tutti i giudizi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 2 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2016

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