Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18205 del 11/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18205 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

ORDINANZA
sul ricorso 28269-2015 proposto da:
ITALIA FRANCESCA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall’avvocato DANILO MOTTA;
– ricorrente contro
ITALIA SANTA, MOTTA FRANCESCO, MOTTA ANTONINO;

intimati

avverso la sentenza n. 22463/2014 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA, depositata il 22/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/12/2017 dal Consigliere Dott. PASQUALE
D’ASCOLA.

Data pubblicazione: 11/07/2018

Fatti di causa e ragioni della decisione

1) ) è impugnata per revocazione la sentenza di questa Corte 22463/14 che ha
respinto il ricorso avverso la sentenza n. 1196/2011 della Corte d’appello di Catania
relativa all’acquisto per usucapione del diritto di proprietà su un terreno sito in

La controversia si era conclusa in primo grado con sentenza n. 222/2003 del
Tribunale di Siracusa ed in secondo grado con la sentenza n. 1059/2008 della Corte di
appello di Catania. Avverso tale sentenza, oltre che il ricorso per cassazione era stata
proposta impugnazione per revocazione, definita con la sentenza n. 1196/2011 della
Corte territoriale, poi impugnata con il ricorso per cassazione, definito con sentenza
emessa da questa Corte n. 22463/14 oggetto del presente ricorso per revocazione.
Quest’ultimo è stato proposto da Francesca Italia, notificato il 23.11.2015, affidato a
due motivi e illustrato da successiva memoria.
L’intimata Italia Santa non ha svolto difese.
2) La causa è stata avviata a trattazione con rito camerale davanti alla Sesta sezione
civile, con proposta di inammissibilità.
Con il primo mezzo, parte ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione
dell’art. 366 c.p.c. in relazione agli artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c. (Travisamento di
fatto), nonché dell’art. 370 c.p.c.
7) Con il secondo mezzo, deduce la consequenziale violazione dell’art. 91 c.p.c.
I due motivi attengono ad una medesima questione processuale e possono,
quindi, essere trattati congiuntamente.
Con il ricorso si chiede la revocazione della sentenza per errore di fatto ai sensi
degli artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c., in relazione alla condanna alle spese nei confronti

n. 28269-15 D’Ascola rei

Siracusa, contrada Gesuiti.

della ricorrente, Francesca Italia, pari a C 4.000,00 per le spese del giudizio di
legittimità, C 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.
L’errore della Corte, secondo l’ipotesi del ricorrente, consisterebbe nell’aver
ritenuto valida la notifica del controricorso, proposto da Santa Italia, avvenuta presso
la cancelleria, anziché all’indirizzo PEC del difensore della ricorrente, Avv. Silvio Aliffi,

“per le comunicazioni e notifiche”.
Parte ricorrente ritiene che la Corte non si sia avveduta di tale dato documentale che,
alla luce della giurisprudenza di legittimità, avrebbe impedito di ravvisare l’elezione
del domicilio ex lege presso la cancelleria, con conseguente necessità, a fini di una
valida instaurazione del rapporto processuale, della notifica all’indirizzo di posta
elettronica indicato.
Secondo il ragionamento svolto nel ricorso, poiché avrebbero dovuto essere
ritenuti invalidi sia il controricorso sia la memoria depositata ex art. 378 c.p.c. dalla
parte intimata, l’attività difensiva espletata dalla controricorrente sarebbe stata
tamquam non esset e, per l’effetto, inammissibile la condanna alle spese a suo favore.
La censura è inammissibile.
Ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4) c.p.c.,l’errore revocatorio ricorre quando
“la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è
incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui
verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non
costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”. L’errore
revocatorio consiste quindi nell’erronea percezione degli atti di causa, ovverosia in una
svista materiale o processuale che abbia inciso sul contenuto decisorio della sentenza
in modo determinante.

n. 28269-15 D’Ascola rei

indicato specificatamente nel prologo del ricorso per cassazione quale domicilio eletto

Nel caso di specie l’errore denunciato non integra gli estremi dell’errore
revocatorio sia per carenza di decisività sia perché la questione sulla validità della
costituzione della controricorrente ha già formato oggetto della pronuncia revocanda.
Con riferimento al primo profilo, il rilevato difetto di decisività si evince dal fatto
che nel caso in esame la notifica del controricorso ha comunque prodotto il risultato

Opera, infatti, l’insegnamento, condiviso e consolidato nella giurisprudenza di
questa Corte, secondo cui «il principio, sancito in via generale dall’articolo 156 del
codice di rito, secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l’atto ha
raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, anche in relazione
alle quali – pertanto – la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l’atto,
malgrado l’irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario»
(Cass., SU n. 7665 del 2016; conf.., n. 13857 del 2014; n. 1184 del 2001 e n. 1548
del 2002).
Questa Corte ha affermato che, nel giudizio di cassazione, a seguito dell’entrata
in vigore della legge 12 novembre 2011, n. 183, «la notifica del controricorso al
difensore che non abbia eletto domicilio in Roma deve essere effettuata, a pena di
nullità, all’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato all’ordine professionale
ed indicato in ricorso, fermo restando che, ai sensi dell’art. 156, terzo comma, cod.
proc. civ., ove l’atto, malgrado l’irritualità della notifica, sia venuto a conoscenza del
destinatario, la nullità non può essere dichiarata per il raggiungimento dello scopo»
(Cass. Sez. L, Sentenza n. 13857 del 18/06/2014, Rv. 631660 – 01).
Il raggiungimento dello scopo, nel caso di specie, è attestato dal deposito della
memoria illustrativa in cui la ricorrente eccepiva l’inammissibilità del controricorso
(pag. 1 memoria depositata il 5.7.2014). Con il che la stessa parte dava atto

n. 28269-15 D’Ascola rei

della conoscenza dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale.

dell’avvenuta conoscenza della difesa avversaria e, quindi, della sanatoria per
raggiungimento dello scopo.
Simile dato si riallaccia al secondo profilo di inammissibilità, ovverosia che il
fatto della invalida costituzione del controricorrente costituì un punto controverso sul
quale la sentenza ebbe a pronunciare, con una statuizione espressa sulla validità del

riferimento alla tempestività della notifica.
La sentenza 22463 ha ritenuto che il controricorso fosse idoneo all’attività difensiva e
dunque si deve ritenere che abbia tenuto conto anche degli aspetti formali su cui
viene ora portata l’attenzione. La ritenuta validità dell’atto non può essere rimessa in
discussione con riguardo al luogo della notifica, una volta che la Corte si sia
pronunciata espressamente sulla valida instaurazione del rapporto processuale nel
giudizio di cassazione.
Il che rende inammissibile sotto diverso e concorrente profilo il ricorso per
revocazione proposto.
Non vi è la necessità di provvedere sulle spese, in mancanza di attività difensiva
dell’intimata né di verificare la completa instaurazione del contraddittorio stante l’esito
di questo procedimento (SU 6826/10.- (SOL((
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

controricorso (pag. 6 della sentenza revocanda) che era stata contestata con

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