Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18205 del 05/08/2010

Cassazione civile sez. III, 05/08/2010, (ud. 12/07/2010, dep. 05/08/2010), n.18205

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.M. (OMISSIS), M.M. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GERMANICO 146, presso lo

studio dell’avvocato PERSICHETTI EMILIO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LATORRACA LUIGI GAUDENZIO giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

AXA ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante p.t. Dott. CE.Ma., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIALOJA 6, presso lo studio

dell’avvocato OTTAVI LUIGI, che la rappresenta e difende giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

A.M., B.A. (OMISSIS), B.

G., M.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 616/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

SEZIONE TERZA CIVILE, emessa il 4/2/2005, depositata il 14/04/2005,

R.G.N. 2544/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/07/2010 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato EMILIO PERSICHETTI; udito l’Avvocato LUIGI OTTAVI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 23 luglio 1994 B.A., premesso di avere riportato gravi lesioni a seguito della caduta di un cancello di proprieta’ di C.M. e di M.M., li conveniva in giudizio al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni in suo favore.

Resistevano i convenuti, che contestavano l’avversa pretesa, contestualmente chiedendo, e ottenendo, di chiamare in causa B. G., M.G. e A.M., che a vario titolo avevano preso parte alla progettazione, alla costruzione e alla posa in opera del manufatto, nonche’ L’Abeille Assicurazioni s.p.a.

Con sentenza del 15 gennaio 2003 il giudice adito rigettava la domanda.

Su gravame del B.A., la Corte d’appello condannava C. M. e M.M., in solido tra loro, al pagamento, in favore dello stesso, della somma di Euro 33.560,48, oltre svalutazione e interessi; condannava inoltre B.G., M.G. e A.M. a manlevare i convenuti, nella misura di un nono del totale ciascuno, mentre respingeva tutte le domande proposte nei confronti della Compagnia assicuratrice.

Avverso detta pronuncia propongono ricorso per cassazione C. M. e M.M. limitatamente al capo della sentenza che ha respinto la domanda di manleva da essi formulata nei confronti di Axa Assicurazioni s.p.a. (gia’ L’Abeille Assicurazioni s.p.a.) formulando un unico, complesso motivo e notificando l’atto a B.G., M.G. e A.M. nonche’ alla societa’ assicuratrice.

Solo quest’ultima ha resistito con controricorso.

I ricorrenti hanno altresi’ depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 Con un unico, articolato motivo, gli impugnanti denunciano omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti, costituito dall’esatta individuazione dell’oggetto della polizza n. (OMISSIS), operativa alla data del sinistro. Il giudice di merito non avrebbe considerato che, all’epoca della stipula del contratto di assicurazione, l’intera recinzione, comprensiva dei due cancelli, costituiva pertinenza dell’unico fabbricato allora esistente, che era quello contrassegnato dal numero civico (OMISSIS). Dalla deposizione del teste Ce. era peraltro emerso che il numero (OMISSIS) non corrispondeva a un gia’ esistente edificio, ma era stato individuato in sede amministrativa, come civico che, lottizzata l’area, sarebbe stato attribuito all’esito del completamento della seconda costruzione.

E parimenti non aveva il decidente tenuto conto del fatto che l’art. 26 delle Condizioni Generali di Assicurazione estendeva espressamente la garanzia ai cancelli; che la lettura della polizza da essi sostenuta aveva trovato pieno riscontro nella deposizione dell’agente dell’Abeille col quale era avvenuta la prima stipula; che, dopo l’edificazione del fabbricato contrassegnato dal civico (OMISSIS), era stato concluso altro contratto avente ad oggetto l’immobile edificato per primo e relative pertinenze, con contestuale sostituzione di quello originario e riduzione del premio, in quanto non piu’ comprensivo dell’intera recinzione.

2 Le critiche sono infondate.

La Corte territoriale ha motivato il rigetto della domanda di manleva rilevando che la polizza n. (OMISSIS) sulla quale essa era fondata, risultava conclusa per il solo fabbricato contrassegnato dal civico (OMISSIS), non gia’ per il fabbricato, ed annesso cancello, sito al numero (OMISSIS), presso il quale, pacificamente, si era verificato il sinistro. Ha precisato in proposito che i convenuti avevano allegato, ma non dimostrato, che all’epoca della conclusione del contratto di assicurazione il numero civico contrassegnato con il (OMISSIS) comprendeva anche il (OMISSIS), di talche’, tenuto conto della lettera del contratto, la polizza, in quanto relativa al fabbricato (OMISSIS), l’unico esistente all’interno della recinzione, non poteva percio’ stesso comprendere anche il (OMISSIS). Ha anche aggiunto che a diverse conclusioni si sarebbe pervenuti ove, al momento della conclusione dell’accordo, vi fosse stato un unico numero (OMISSIS), destinato in seguito a sdoppiarsi, ma che, esistendo gia’ da allora un numero (OMISSIS), era da escludere che la polizza potesse riferirsi a due diversi accessi, anche a quello destinato fin dall’origine a servire l’edificando fabbricato (OMISSIS).

3 Ritiene il collegio che tale apparato motivazionale, in quanto basato su una attenta considerazione dello stato dei luoghi e su una non implausibile identificazione dell’oggetto del contratto di assicurazione sfugga al sindacato di questa Corte. Valga in proposito ricordare che nel procedimento civile il controllo di legittimita’ non si configura come terzo grado di giudizio, bensi’ come strumento preordinato all’annullamento delle pronunzie viziate da violazione di norme, ovvero da omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.

Questi vizi non possono tuttavia mai consistere nella difformita’ dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale e’ assegnato alla prova (Cass. civ., 6 marzo 2008, n. 6064).

In definitiva il ricorso deve essere rigettato.

La peculiarita’ della fattispecie induce il collegio a compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

 

 

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