Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18205 del 05/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/07/2019, (ud. 17/01/2019, dep. 05/07/2019), n.18205

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10993-2018 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIOVANNI GABELLONE;

– ricorrente –

contro

E-DISTRIBUZIONE SPA già ENEL SERVIZI SRL, in persona del Procuratore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI

35, presso lo studio dell’avvocato MARCO VINCENTI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 94/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 22/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

PELLECCHIA ANTONELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Nel marzo 2003, G.G., titolare dell’omonima ditta, conveniva dinanzi al Tribunale di Brindisi la Enel Servizi s.r.l. per sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti per aver subito una violenta folgorazione, in occasione dei lavori di installazione di un condizionatore, per avere intaccato il cavo di alimentazione del contatore Enel. Parte convenuta si costituiva resistendo alla domanda. Con sentenza 1471/2011 il Tribunale dichiarava l’infondatezza della pretesa attorea.

2. Il G. proponeva appello avverso la pronuncia di prime cure. Con sentenza 94/2018, pubblicata il 22/01/2018, la Corte territoriale di Lecce respingeva il gravame, non potendosi ascrivere all’appellata alcuna condotta illecita, non sussistendo in capo all’Enel alcun obbligo giuridico di procedere alla verifica dell’impianto o di procedere all’allacciamento dell’alimentazione, una volta accertata l’attestazione di conformità; invero, la predisposizione delle tracce murarie attraverso le quali passava il filo della corrente elettrica non era stata curata dall’Enel bensì da altra impresa, che aveva altresì proceduto ad effettuare la dichiarazione di conformità ex L. n.46 del 1990. Peraltro, non essendo attribuibile alla società appellata la realizzazione dell’impianto non poteva conseguenzialmente sussistere alcun nesso eziologico tra la condotta dell’Enel ed il sinistro occorso.

3. G.G. propone ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi.

3.1. E-Distribuzione S.p.A., già Enel Distribuzione S.p.A., resiste con controricorso.

4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di inammissibilità del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio, con le seguenti precisazioni di condividere la proposta del relatore.

6.1. Con il primo motivo, parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, avendo il giudicante contraddittoriamente affermato che Enel, in quanto proprietaria, è responsabile di tutto quanto realizzato a monte del contatore, ma che la predisposizione delle tracce murarie è stata realizzata non dall’Enel ma dall’impresa autrice dell’impianto all’interno del locale. Si evidenzia, inoltre, che quest’ultima non ha eseguito i lavori a monte del contatore, così come si evince dalla documentazione in atti.

Il motivo è inammissibile in quanto non deduce la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 nei termini indicati dalla giurisprudenza di questa Corte sotto il profilo della contraddittorietà, atteso che individua la pretesa contraddittorietà nelle prime otto righe della pagina 10 (… avendo affermato che l’Enel è proprietaria, e quindi responsabile, di tutto quanto realizzato a monte del contatore, ma allo stesso tenpo che “la predisposizione delle tracce murarie, attraverso le quali passa il grosso cavo coassiale 3 conduttori x 6+6 mm, anche a monte del contatore è stata realizzata non dall’Enel, ma dalla impresa che ha realizzato l’impianto all’interno del locale”) in modo manifestamente privo di corrispondenza con la sentenza impugnata, la quale non ha detto che “tutto quanto realizzato a monte del contatore” è proprietà dell’Enel, ma ha parlato di impianto, il che allude ad un’entità ben precisa, che non è indicata dal ricorrente come parte della motivazione.

Per cui il motivo è inammissibile, in quanto non attinge l’effettiva motivazione della sentenza nel suo tenore.

Per il resto il motivo esorbita dal paradigma invocato e si sostanza in una manifestazione di critica alla motivazione della sentenza per illogicità rispetto a quanto avrebbe accertato la c.t.u., della quale si riproducono passi. Senonchè, la motivazione criticata nemmeno viene individuata. Inoltre, neppure si indica se e dove sia stata prodotta e sarebbe esaminabile la c.t.u. in questo giudizio di legittimità e nemmeno si precisa di volere fare riferimento alla sua presenza nel fascicolo d’ufficio del giudice di appello,

così adempiendo all’onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 secondo i dettami di Cass. Sez. Un., n. 22726 del 2011.

E comunque nell’escludere la responsabilità dell’odierno controricorrente, la Corte territoriale ha preso le mosse dal rilievo per cui la predisposizione delle tracce murarie era stata eseguita non già dall’Enel, ma da altra impresa, che ha provveduto alla dichiarazione di conformità di cui alla L. n. 46 del 1990. Tanto premesso, non sussistendo alcun obbligo giuridico gravante sull’Enel di procedere alla verifica dell’impianto, la responsabilità di quest’ultima andava certamente esclusa.

L’evidente coerenza della motivazione induce ad escludere l’ammissibilità delle censure sollevate, le quali, anche se formulate coerentemente con i principi di questa Corte, sarebbero stata in ogni modo infondate, per i motivi esposti.

6.2. Con il secondo motivo parte ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., artt. 1176,2043,2236 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, avendo la Corte escluso la responsabilità dell’Enel malgrado la CTU ne avesse affermato l’obbligo di vigilanza sulle modalità di realizzazione dell’impianto elettrico.

Il motivo è inammissibile in quanto pur evocando Cass. n. 11892 del 2016, in concreto non ne segue i dettami là dove ipotizza la possibilità della denuncia di un vizio di sussunzione, ma si risolve in una sollecitazione a desumere implicazioni valutative dalla c.t.u., così postulando un controllo della ricostruzione della quaestio facti proprio al di fuori di quanto affermato dalla sopradetta sentenza (confermata da Cass., Sez. UN., n. 16598 del 2016) non riconducibile alla violazione dell’art. 116 c.p.c..

Non solo: omette di individuare la motivazione criticanda e tanto sarebbe sufficiente ad evidenziarne la inammissibilità. Inoltre evoca la c.t.u, sulle cui risultanze si diffonde, senza localizzarla nel mancato rispetto dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

6.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta, in subordine alla seconda doglianza, l’omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa ex art. 360 c.p.c., n. 5, avendo la CTU precisato che sussiste sempre e comunque la responsabilità dell’Ente fornitore di energia elettrica per le violazioni degli obblighi generali e speciali previsti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza elettrica.

Il motivo oltre per essere inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 come già evidenziato, perchè evoca la c.t.u. senza osservare la norma e anche inammissibile perchè fuori dai limiti posti da Cass. S.U. 8053-8054/2014.

6.4. Con il quarto motivo, in via subordinata al terzo, il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c., 2043 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; si duole che se il Giudice di seconde cure avesse valutato le risultanze probatorie secondo criteri di razionalità logica, si sarebbe ascritta all’Enel la colpa, almeno concorrente, nella causazione del danno al G..

Il quarto motivo, dedotto in via subordine, è anch’esso inammissibile in quanto si fonda del tutto genericamente su quanto dedotto nei motivi precedenti così anche risultando privo di autonomia. Parla poi di travisamento della prova e non enuncia la violazione delle norme di diritto evocate.

7. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA