Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18205 del 02/09/2020

Cassazione civile sez. II, 02/09/2020, (ud. 20/01/2020, dep. 02/09/2020), n.18205

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5773/2016 proposto da:

ELLECI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14

A-4, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DARIO ODELLI;

– ricorrente e controricorrente all’incidentale –

contro

IMPRESA INDIVIDUALE C.G., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA B. TORTOLINI 34, presso lo studio dell’avvocato NICOLO’

PAOLETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIOVANNI CADEI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

CONDOMINIO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 867/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 10/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/01/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il condominio (OMISSIS) citava in giudizio dinanzi il Tribunale di Bergamo, sez. distaccata di Grumello Del Monte, C.G. per sentirlo condannare, previo accertamento dei difetti alla copertura del manto del tetto dell’immobile sito in (OMISSIS), alla rifusione delle spese necessarie all’eliminazione dei vizi.

1.1 Si costituiva il convenuto C.G., eccependo l’intervenuta decadenza dall’azione di garanzia ex art. 1669 c.c. e l’intervenuta prescrizione della medesima. In ogni caso il convenuto chiamava in causa la ELLECI S.r.l. in quanto la realizzazione dell’immobile era avvenuta in base ai progetti forniti dalla società committente che era la responsabile esclusiva in ordine ai vizi riscontrati ex art. 1669 c.c., in ogni caso tali vizi rientravano tra quelli di cui all’art. 1667 e non tra quelli di cui al successivo art. 1669 c.c. e, di conseguenza, vi era carenza di legittimazione attiva in capo al condominio, spettando l’azione unicamente al committente e non all’acquirente.

Infine, richiamava la transazione sottoscritta in data anteriore all’instaurazione del giudizio di merito con ELLECI S.r.l. e il condominio, con la quale vi era stata la definitiva definizione delle lamentele mosse dagli inquilini del condominio.

1.2 Si costituiva la società ELLECI s.r.l. contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.

2. Il Tribunale di Brescia qualificava l’azione ex art. 1669 c.c. e riteneva che non vi fosse decadenza, che la transazione aveva ad oggetto altri vizi scoperti in data antecedente, che anche sulla base della CTU risultava accertata la responsabilità del costruttore C.G., che questi non aveva dato piena prova del ruolo di nudus minister e che, pertanto, non vi era responsabilità in capo alla chiamata ELLECI.

In conclusione, il Tribunale accertava la responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c., di C.G. e lo condannava a risarcire il danno quantificato in Euro 39.000.

3. C.G. proponeva appello avverso la suddetta sentenza.

4. Si costituivano la società ELLECI S.r.l. e il condominio (OMISSIS).

5. La Corte d’Appello di Brescia accoglieva parzialmente l’impugnazione proposta da C.G. e, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo, sezione distaccata di Grumello del Monte, accertava la responsabilità solidale della società ELLECI con C.G., relativamente ai difetti di progettazione ed esecutivi accertati nel giudizio.

In particolare, la Corte d’Appello riteneva infondata l’eccezione di decadenza della denunzia dei vizi, tenuto conto che l’apprezzabile conoscenza dei difetti della costruzione e della loro riferibilità all’appaltatore si era prodotta in capo al Condominio solo il 4 febbraio 2003 quando il geometra B., incaricato dal condominio aveva depositato una perizia suscettibile di gettare definitivamente luce sui fenomeni di infiltrazione lamentati.

Questo era il dies a quo da cui far decorrere il termine di un anno ai fini della decadenza dell’azione ex art. 1669 c.c., avendo il condominio promosso un procedimento per accertamento tecnico preventivo che notoriamente interrompe il decorso della decadenza che riprende a decorrere con il deposito della relazione.

La Corte d’Appello rigettava anche la qualificazione dei vizi e dell’azione come rientranti nell’art. 1667 c.c., in quanto le infiltrazioni di acqua all’interno dell’edificio erano conseguenza dell’inappropriata realizzazione della copertura del fabbricato e costituivano un difetto che riduceva il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione in relazione alla sua funzione economica. Infondato era anche il motivo di appello relativo all’errata valutazione della transazione che era limitata alle sole pretese nascenti dai vizi allora accertati, di cui si dava reciprocamente conto, mentre non si poteva rinunciare a vizi dei quali ancora non si era a conoscenza, in quanto non scoperti e non riconducibili a quelli originariamente lamentati.

5.1 Il giudice del gravame riteneva fondato il motivo di impugnazione relativo al mancato accertamento della responsabilità in capo alla società ELLECI committente. Tale società aveva affidato a C.G. la realizzazione dell’immobile con il compito di dare esecuzione ad un progetto già elaborato e sotto il penetrante controllo di un direttore dei lavori, architetto D.G., che essa stessa aveva nominato.

Il giudice del gravame evidenziava che l’azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili previste dall’art. 1669 c.c., può essere esercitata anche dall’acquirente nei confronti del venditore che risulti fornito della competenza tecnica per dare direttamente o tramite un direttore dei lavori indicazioni specifiche all’appaltatore circa l’esecuzione dell’opera, gravando sul medesimo venditore l’onere di provare di non aver avuto alcun potere direttivo e di controllo sull’impresa appaltatrice, così da superare la presunzione di addebitabilità dell’evento dannoso ad una propria condotta colposa anche eventualmente omissiva.

L’onere di provare di non aver avuto alcun potere di direzione e controllo gravava sul venditore.

5.2 La Corte d’Appello richiamava la giurisprudenza secondo la quale in tema di appalto la circostanza che l’appaltatore esegua l’opera su un progetto fornito dal committente non degrada per ciò solo la sua qualità al rango di nudus minister, poichè la fase progettuale non interferisce nel contratto e non ne compone la struttura sinallagmatica,con la conseguenza che l’appaltatore è tenuto non solo ad eseguire a regola d’arte il progetto ma anche a controllare con la diligenza richiesta dal caso concreto, nei limiti delle cognizioni tecniche, la congruità e la completezza del progetto stesso.

5.3 Nella specie, come efficacemente illustrato dal consulente tecnico, le carenze rilevate a carico della realizzazione della copertura dell’edificio erano riconducibili, per un verso, alla lacunosa progettazione e, per altro verso, a modalità errate di esecuzione. Ne conseguiva, pertanto, la solidarietà verso il condominio e un’equa ripartizione della responsabilità per la difettosa realizzazione nei rapporti interni tra gli obbligati solidali.

La Corte d’Appello accertava la responsabilità solidale paritaria della ELLECI S.r.l. rispetto a quanto addebitato a C.G. a carico del quale andava mantenuta la pronuncia di condanna del giudice di primo grado, fatta salva la possibilità di giovarsi del giudicato per agire in regresso verso il condebitore solidale.

6. Avverso la suddetta sentenza ELLECI S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.

7. Resiste con controricorso l’impresa individuale C.G. proponendo ricorso incidentale sulla base di tre motivi, resistito da ELLECI s.r.l..

8. ELLECI S.r.l. E C.G., con memorie depositate in prossimità dell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il motivo del ricorso principale è così rubricato: violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art. 2697 c.c., in tema di erronea valutazione delle prove offerte dalle parti.

La ricorrente premette che, come esattamente rilevato dal giudice d’appello, il condominio (OMISSIS) non aveva riproposto la domanda di condanna nei confronti di ELLECI, essendosi limitato a chiedere la conferma della sentenza di primo grado, sicchè non poteva essere fondatamente invocato dall’impresa C.G. che fosse onere del venditore dimostrare il fatto negativo di non aver avuto alcun potere direttivo e di controllo dell’impresa appaltatrice così da superare la presunzione di addebitabilità dell’evento dannoso ad una propria condotta colposa, anche eventualmente omissiva.

La Corte d’Appello ha affermato che le carenze rilevate a carico della realizzazione della copertura dell’edificio erano riconducibili alla lacunosa progettazione e alla modalità errata di esecuzione. La sentenza ha desunto la sussistenza della responsabilità della committente esclusivamente sulla scorta della perizia depositata nel giudizio di primo grado che avrebbe evidenziato una lacunosa progettazione. Secondo la società ricorrente il giudice non ha applicato correttamente il dettato dell’art. 2697 c.c., in tema di ripartizione dell’onere della prova.

Le parti, infatti, non possono sottrarsi all’onere probatorio e rimettere l’accertamento all’attività di un consulente, essendo necessario che vengano dedotti i fatti specifici e gli elementi posti a fondamento della pretesa. Anche nel caso di consulenza percipiente, la stessa può costituire fonte oggettiva di prova, solo quando la parte quantomeno abbia dedotto il fatto posto a fondamento del proprio diritto. Dunque, in nessun caso la consulenza può servire ad esonerare la parte dal fornire la prova.

Nella fattispecie, secondo la ricorrente, la sentenza non contiene alcun riferimento agli accertamenti e alle conclusioni del consulente, limitandosi ad affermare che dalla consulenza emerge una lacunosa progettazione. Il ricorrente riporta per esteso la consulenza, evidenziando che dalla stessa non emerge la sua corresponsabilità per i fatti di causa.

Come correttamente si legge nella sentenza di primo grado non vi è prova che da parte della ELLECI S.r.l. vi sia stato un controllo penetrante tale da ridurre l’autonomia dell’appaltatore. Peraltro, lo stesso C.G. aveva escluso ogni ingerenza nell’esecuzione dell’opera da parte del direttore dei lavori, affermando che il direttore dei lavori non aveva dato alcuna disposizione in merito all’esecuzione del tetto. Il C., dunque, non aveva dimostrato nè si era offerto di dimostrare di aver espresso dissenso in merito al progetto e alla sua realizzazione. Non assume rilevanza il fatto che il committente abbia predisposto il progetto e abbia nominato il direttore dei lavori in mancanza di un’ingerenza così penetrante da rendere l’appaltatore un nudius minister.

1.2 Il motivo è infondato.

La Corte d’Appello ha accertato con giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità una corresponsabilità della ricorrente che, in qualità di committente, aveva affidato a C.G. la realizzazione dell’immobile con il compito di dare esecuzione ad un progetto già elaborato e sotto il penetrante controllo di un direttore dei lavori, architetto D.G., che essa stessa aveva nominato.

Il giudice del gravame ha evidenziato non solo che spettava al venditore l’onere di provare di non aver avuto alcun potere direttivo e di controllo sull’impresa appaltatrice, così da superare la presunzione di addebitabilità dell’evento dannoso ad una propria condotta colposa anche eventualmente omissiva (Sez. 2, Sent. n. 9370 del 2013 Sez. 2, Sent. n. 467 del 13/01/2014) ma, soprattutto, che risultava provato che il contratto d’appalto intercorso tra ELLECI e il C. faceva espresso riferimento ad un progetto già esistente e prevedeva un intenso potere direzionale in capo al direttore dei lavori.

Risulta evidente, pertanto, che non vi è stata alcuna inversione dell’onere della prova, in quanto secondo la Corte d’Appello il potere direttivo e di controllo sull’impresa appaltatrice da parte della ricorrente risultava accertato positivamente sulla base dello stesso contratto d’appalto, oltre agli altri elementi risultanti dall’istruttoria (una concessione edilizia precedente lo stesso contratto d’appalto).

Ciò premesso, risulta infondata anche la doglianza circa il fatto che la responsabilità della committente era stata desunta esclusivamente dalla consulenza svolta nel giudizio di primo grado che aveva evidenziato una lacunosa progettazione.

Sul punto, infatti, il Collegio intende dare continuità al seguente principio di diritto: “La consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perchè volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare al consulente non solo l’incarico di valutare i fatti accertati o datì per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l’accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche” (Sez. 3, Ord. n. 3717 del 2019).

Nella specie, è fuor di dubbio che l’impresa di C.G., nel chiamare in causa la ricorrente, avesse dedotto il fatto posto a fondamento del suo diritto, ovvero che la responsabilità per i vizi dell’immobile doveva addebitarsi alla committente essendo l’impresa appaltatrice una mera esecutrice del progetto predisposto dalla ELLECI, che aveva nominato anche un direttore dei lavori. Peraltro tale deduzione,rigettata dal giudice di prime cure, era stata oggetto dell’appello dell’impresa di C.G..

In proposito, deve richiamarsi anche il seguente principio di diritto “In tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l’appaltatore e il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all’art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all’ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale. (Nella specie, in applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva riconosciuto la responsabilità solidale del progettista e direttore dei lavori e dell’appaltatore per i difetti della costruzione che avevano determinato infiltrazioni d’acqua, ponendo a carico del primo l’identica obbligazione risarcitoria del secondo, avente ad oggetto le opere necessarie all’eliminazione dei vizi ed all’esecuzione dell’opus a regola d’arte) Sez. 2, Ord. n. 29218 del 2017.

2. Il primo motivo del ricorso incidentale è così rubricato: violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art. 1669 c.c., anche in tema di erronea valutazione delle prove offerte dalle parti.

Il ricorrente incidentale ripropone l’eccezione di decadenza del condominio (OMISSIS) dalla garanzia prevista dall’art. 1669 c.c., per tardività della denuncia, e afferma l’erroneità della decisione della Corte d’Appello sul punto.

A parere della ricorrente incidentale il dies a quo doveva considerarsi il 16 ottobre 2000, quando il condominio aveva comunicato le infiltrazioni del tetto e del balcone nella zona autorimesse. La Corte d’Appello non avrebbe dato la giusta rilevanza alla comunicazione del 16 ottobre 2000, definendola insufficiente e sostenendo, invece, che l’apprezzabile conoscenza del danno si era avuta solo con la perizia giurata firma del geometra B..

2.1 Il primo motivo del ricorso incidentale è infondato.

Il collegio intende dare continuità al seguente principio di diritto: “In tema di responsabilità dell’appaltatore per rovina e difetti di cose immobili, ai sensi dell’art. 1669 c.c., poichè la disciplina concernente la decadenza e la prescrizione per l’esercizio dell’azione ha lo scopo di non onerare il danneggiato della proposizione di domande generiche a carattere esplorativo, è necessario che la denuncia, per far decorrere il successivo termine prescrizionale, riveli una conoscenza sufficientemente completa del vizio e della responsabilità per lo stesso” (Sez. 2, Sent. n. 3040 del 2015).

Nella specie, secondo la Corte d’Appello, il Condominio (OMISSIS) aveva preso sicura cognizione dei vizi della costruzione, e della loro riferibilità all’appaltatore, solo il 4 febbraio 2003 quando il geometra B., incaricato dal condominio, aveva depositato una perizia suscettibile di gettare definitivamente luce sui fenomeni di infiltrazione lamentati.

A tal proposito deve ribadirsi che la valutazione avente ad oggetto il momento di sicura conoscenza dei vizi e dei difetti, essendosi questi manifestati nella loro gravità, anche in ragione di accertamenti tecnici, è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione.

3. Il secondo motivo del ricorso incidentale è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 1667 c.c., riguardo l’erronea qualificazione giuridica della fattispecie e conseguente difetto di legittimazione passiva dell’odierno appellante.

Secondo la ricorrente incidentale nel caso di specie non dovrebbe trovare applicazione l’art. 1669 c.c., mancando il vizio o il difetto che incide su elementi essenziali dell’opera. Infatti, costituiscono gravi difetti quelli che incidono sulla sostanza e stabilità dell’opera, anche senza la minaccia di crollo immediato o pericolo di rovina, nonchè quelle alterazioni che in modo apprezzabile riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandolo nella sua normale utilizzazione.

Le risultanze della consulenza tecnica esperita nel giudizio di primo grado, invece, escludevano che i difetti e i vizi lamentati dagli attori potessero essere qualificati come gravi.

3.1 Il secondo motivo del ricorso incidentale è infondato.

Deve premettersi che costituiscono gravi difetti dell’edificio, al fine della responsabilità dell’appaltatore ex art. 1669 c.c., quei vizi costruttivi che incidono in misura sensibile sugli elementi essenziali alla struttura e funzionalità dell’opera, ovvero necessari a che la stessa possa fornire la normale utilità cui è destinata, nonchè quei vizi che determinano una situazione di apprezzabile menomazione del normale godimento del bene, o che, alternandone lo stato, giustificano il timore di vederne compromessa la solidità e la conservazione.

La sentenza della Corte d’Appello è conforme all’orientamento di questa Corte cui il Collegio intende dare continuità espresso dal seguente principio di diritto: “In materia di appalto avente ad oggetto la costruzione di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, l’indagine volta a stabilire se i difetti costruttivi ricadano nella disciplina dell’art. 1669 c.c., che comporta la responsabilità extracontrattuale dell’appaltatore, ovvero in quella posta dagli artt. 1667 e 1668 c.c., in tema di garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, rientra nei compiti propri del giudice del merito, coinvolgendo l’accertamento e la valutazione degli elementi di fatto del caso concreto. Al giudice di merito spetta altresì stabilire – con accertamento sottratto al sindacato di legittimità, ove adeguatamente motivato – se le acquisizioni processuali sono sufficienti a formulare compiutamente il giudizio finale sulle caratteristiche dei difetti, dovendo egli, al riguardo, accertare se essi, pur afferendo ad elementi secondari ed accessori, siano tali da incidere negativamente, pregiudicandoli in modo considerevole nel tempo, sulla funzionalità e sul godimento dell’immobile” (Sez. 2, Ord. n. 22093 del 2019).

Peraltro, con riferimento alla tipologia di vizio riscontrato nella fattispecie, questa Corte ha anche già avuto modo di affermare in plurime occasioni che tra i gravi difetti di costruzione per i quali è operante a carico dell’appaltatore la garanzia prevista dall’art. 1669 c.c., rientrano le infiltrazioni d’acqua determinate da carenze della impermeabilizzazione perchè incidono sulla funzionalità dell’opera menomandone il godimento (ex plurimis Sez. 2, Ord n. 24230 del 2018, Sez. 2, Ord. n. 29218 del 2017, Sez. 2, Sent. n. 117 del 2000).

4. Il terzo motivo del ricorso incidentale è così rubricato: violazione e falsa applicazione delle prove offerte in giudizio in merito all’intervenuta transazione tra le parti in causa.

La Corte avrebbe erroneamente valutato ed interpretato la transazione con la quale i condomini del condominio (OMISSIS) e l’impresa edile C. ed ELLECI si erano impegnati ad eseguire le prestazioni ivi indicate con rinuncia dei condomini a qualsiasi futura pretesa.

Secondo il ricorrente il condominio non ha disconosciuto l’accordo e non ha dimostrato che oggetto della transazione era altro rispetto a quello dell’odierno giudizio, peraltro le parti erano già conoscenza dei vizi al momento di stipula della transazione.

4.1 Il terzo motivo del ricorso incidentale è inammissibile.

In primo luogo, il ricorrente non riporta il contenuto della transazione e in particolare il suo oggetto, impedendo alla Corte di verificare la fondatezza del motivo. In secondo luogo, il ricorrente non censura la violazione delle regole di ermeneutica contrattuale nell’interpretazione della transazione, ma una generica violazione delle prove offerte in giudizio, con riferimento alla suddetta transazione. Anche sotto questo profilo il motivo, per come formulato, è inammissibile. In ogni caso deve evidenziarsi che la Corte d’Appello ha correttamente motivato in ordine alla transazione, affermando che il vizio oggetto del presente giudizio si era manifestato successivamente all’accordo transattivo intercorso tra le parti che aveva tutt’altro oggetto.

5. Il quarto motivo del ricorso incidentale è così rubricato: violazione e falsa applicazione della normativa di legge in merito alla valutazione delle prove e alle richieste di prova omesso esame delle obiezioni mosse da impresa C. circa le risultanze della CTU.

In sostanza la ricorrente eccepisce l’erroneità della consulenza tecnica e ritiene che l’intera responsabilità dei vizi dell’opera debba ricadere sulla ELLECI S.r.l. trattandosi di carenze catalogabili tra i difetti di progettazione non imputabili all’impresa mera esecutrice in qualità di nudus minister.

5. Il quarto motivo del ricorso incidentale è parimenti inammissibile.

Il ricorrente non indica specificamente alcuna norma violata, limitandosi a richiamare genericamente la normativa di legge in materia di prove. Inoltre, in concreto, gli argomenti addotti con la censura in esame non consentono di individuare le norme e i principi di diritto di cui si denunci la violazione.

Il ricorrente, infatti, non lamenta alcuna violazione dei criteri legali che regolano la valutazione delle prove, ma piuttosto chiede una diversa valutazione delle prove acquisite, ed in particolare della consulenza tecnica. Inoltre, a tal fine, afferma che la Corte d’Appello ha omesso l’esame delle critiche alla suddetta consulenza tecnica, senza tuttavia riportare esattamente il contenuto di tali critiche.

Il collegio, nell’affermare la sussistenza di plurimi profili di inammissibilità del motivo, intende dare continuità ai seguenti principi di diritto:

– ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, seppure l’indicazione delle norme che si assumono violate non si pone come requisito autonomo ed imprescindibile, occorre comunque tener presente che si tratta di elemento richiesto allo scopo di chiarire il contenuto delle censure formulate e di identificare i limiti dell’impugnazione. Ne consegue che la mancata indicazione delle disposizioni di legge può comportare l’inammissibilità della singola doglianza, qualora gli argomenti addotti non consentano di individuare le norme e i principi di diritto di cui si denunci la violazione (Sez. 3, Sent. n. 4233 del 2012);

– Il giudice del merito non è tenuto ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse, soltanto nel caso in cui non siano mosse alla consulenza precise censure, alle quali, pertanto, è tenuto a rispondere per non incorrere nel vizio di motivazione. Tale vizio è però denunciabile, in sede di legittimità, solo attraverso una indicazione specifica delle censure non esaminate dal medesimo giudice (e non già tramite una critica diretta della consulenza stessa), censure che, a loro volta, devono essere integralmente trascritte nel ricorso per cassazione al fine di consentire, su di esse, la valutazione di decisività (Sez. 3, Sent. n. 18688 del 2007).

6. Il ricorso principale e quello incidentale sono integralmente rigettati. Le spese del giudizio devono essere compensate vista la reciproca soccombenza.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale e compensa le spese del giudizio di legittimità;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 20 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2020

 

 

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