Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18204 del 25/08/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 18204 Anno 2014
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: BUFFA FRANCESCO

SENTENZA
sul ricorso 4852-2008 proposto da:
EQUITALIA

E.T.R.

S.P.A.

già ETR S.P.A.

C.F.

121582501554, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A.
GRAMSCI 20, presso lo studio dell’avvocato GUIDO
CONTI, che la rappresenta e difende, giusta delega in
2014

atti;
i
– =corrente –

1625
contro

FRAGOMENI AURELIO C. F. FRGRLA69C27D976E, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA LUTEZIA 5, presso lo studio

Data pubblicazione: 25/08/2014

dell’avvocato ROMEO RODOLFO, rappresentato e difeso
dagli avvocati GRECO ANDREA, PIETRO CARROZZA, giusta
delega in atti;
– cóntroricorrente avverso la sentenza n. 319/2007 della CORTE D’APPELLO

114/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/05/2014 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
BUFFA;
udito l’Avvocato ROMEO RODOLFO per delega CARROZZA
PIETRO e GRECO ANDREA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

4.;

di REGGIO CALABRIA, depositata il 30/04/2007 R.G.N.

Rg. 4852/08 ETR c. Fragomeni

1.

2.

3.

4.

5.
a

Aurelio Fragomeni ricorreva al Pretore di Locri, sezione distaccata di
Caulonia, per sentir dichiarare a tempo indeterminato i rapporti di lavoro
a termine dal 1994, autonomi o subordinati, intercorsi con la SOGEM
s.p.a. e poi con la Società Esattorie Tesorerie – GET s.p.a. (oggi Intesa
Riscossione Tributi s.p.a.), con condanna di quest’ultima alla immediata
sua reintegrazione nel posto di lavoro con la qualifica di ufficiale di
riscossione e al pagamento in suo favore delle differenze retributive
rivenienti dalla diversa natura del rapporto, oltre accessori. Il primo
giudice, con sentenza 30.12.1997 accoglieva le domande del lavoratore,
dichiarando il suo diritto ad essere reintegrato nel posto di lavoro e
riconoscendo in suo favore differenze retributive con decorrenza
dall’agosto 1994.
Con sentenza 29.10.2001, il Tribunale di Locri, a parziale modifica della
sentenza appellata, confermata nel resto, condannava la GET a
corrispondere al ricorrente tutte le competenze maturate in riferimento
agli intervalli tra i rapporti di lavoro con decorrenza dal 29 novembre
1995.
A seguito di ricorso per cassazione proposto da Intesa Riscossione
Tributi s.p.a., già GET s.p.a. per effetto di fusione per incorporazione, la
decisione veniva cassata con rinvio con sentenza 13.4.2005 n. 7605,
ritenendo la Corte di cassazione che l’obbligo datoriale di risarcimento
del danno per l’inadempimento degli obblighi retributivi e assicurativi per
gli intervalli, fra i rapporti a termine, non lavorati, sorge solo con la mora
credendi del datore che consegue all’offerta della prestazione lavorativa da
parte del lavoratore nelle forme di cui all’art. 1217 cod.civ.
Il giudizio veniva quindi riassunto da ETR s.p.a. (cui IRT aveva ceduto
l’azienda esattoriale) innanzi alla Corte d’appello di Reggio Calabria che,
con sentenza 30.4.2007, in parziale riforma della sentenza impugnata (nel
testo confermata), ha dichiarato l’inesistenza del diritto del lavoratore alla
reintegra ed ha condannato ETR alla corresponsione in suo favore delle
retribuzioni spettanti al lavoratore dal 26.3.1997 (data di notifica del
ricorso) al 10.6.2002 (data di assunzione del lavoratore da parte di ETR),
compensando le spese di lite.
In particolare, la corte territoriale ha ritenuto, da un lato, che fino alla
data di notifica del ricorso giudiziale non vi era stata specifica offerta
della prestazione da parte del lavoratore (ma solo domanda di
annullamento del licenziamento illegittimo) e, dall’altro lato, che l’ETR

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1

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Rg. 4852/08 ETR c. Fragomeni

MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Con il primo motivo di ricorso, si deduce — ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod.
proc. civ.- violazione di legge in relazione all’art. 23 del d.P.R. 43/1988 e
agli artt. 111, 112 e 345 cod. proc. dv., per non avere la sentenza limitato
il periodo di risarcimento del danno al 30.6.1997 (data di cessazione della
concessione per la riscossione dei tributi da parte della GET) ed averlo
anzi esteso al periodo fino al 10 giugno 2002 (data di passaggio all’ ETR
della titolarità della concessione), trascurando da un lato che la ETR era
soggetto giuridico diverso da GET e che la stessa era rimasta estranea al
giudizio di primo grado (che peraltro aveva oggetto giuridico diverso,
riguardando accertamento di rapporto a tempo indeterminato e non il
passaggio del lavoratore al concessionario subentrante), e, dall’altro lato,
che il lavoratore non aveva proposto alcuna domanda volta ad accertare
il suo diritto ad essere mantenuto in servizio dal nuovo concessionario ex
art. 23 citato.
8. Con il secondo motivo di ricorso, proposto in via subordinata, si deduce
— ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.- violazione di legge in relazione
agli artt. 111 cod. proc. civ. e 1218, 1219, 2094, 2099 cod. civ., per avere
la sentenza riconosciuto le differenze retributive in favore del lavoratore
ed a carico di ETR, sebbene il lavoratore non avesse mai offerto la
prestazione lavorativa nei confronti di ETR, con conseguente
inconfigurabilità della mora della stessa e, quindi, della sua responsabilità
risarcitoria.
9. I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente e sono
infondati.
10. Sul piano fattuale, occorre premettere che ETR è subentrata a GET nel.
1997 in conseguenza del subentro nella concessione di riscossione, sia in
conseguenza del contratto di affitto di azienda intercorso nel medesimo
anno tra le stesse parli, sia infine perché nel 2004 ETR ha acquistato da
IRT il ramo di azienda al quale facevano capo le attività di GET.

k.
Udienza del 7 maggi
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Pres. Vidiri, est. Buff

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era subentrata alla GET quale concessionario per la riscossione dei
tributi e come tale, ai sensi dell’art. 23 del d.P.R. 28.1.1988, n. 43, era
subentrata ex lege a titolo derivativo nei rapporti di lavoro instaurati dal
precedente concessionario.
6. Avverso tale sentenza propone ricorso ETR, per due motivi. Resiste il
lavoratore con controricorso.

11. In diritto, l’art. 23 su richiamato prevede che “Il personale, che alla
scadenza o cessazione della concessione risulti iscritto da almeno tre
mesi al Fondo di previdenza, ha diritto di essere mantenuto in servizio
dal concessionario subentrante senza soluzione di continuità”.
12. Tale norma implica, secondo la giurisprudenza di legittimità, il solo
diritto alla prosecuzione dei rapporti di lavoro con il nuovo
concessionario senza soluzione di continuità, con la conseguenza che il
concessionario risponde dei debiti pregressi relativi al rapporto di lavoro
ove il rapporto di lavoro sia continuato, mentre la norma non implica in
ogni caso la responsabilità di ogni concessionario successivo per i debiti
di un precedente concessionario nei confronti dei propri dipendenti (Sez.
L, Sentenza n. 19503 del 10/09/2009 Sez. L, Sentenza n. 19772 del
14/09/2009, in casi in cui si invocava solo la sentenza a carico di
precedente concessionario per agire nei confronti del nuovo in sede
esecutiva).
13. La responsabilità del nuovo concessionario può fondarsi poi
sull’applicazione dell’art. 2112 cod. civ., e dunque sulla successione nel
rapporto di lavoro per effetto del trasferimento di azienda (o di ramo di
essa) dal vecchio concessionario al nuovo: in tali casi, il rapporto di
lavoro pure continua con il cessionario, che risponderà dei debiti relativi
al rapporto anche se non risultanti dai libri sociali, secondo i principi (tra
le tante, Sez. I, Sentenza n. 7517 del 29/03/2010).
14. Né, nei due casi fin qui esaminati, per la detta respopsabilità del datore
di lavoro occorre uno specifico atto di costituzione in mora del
concessionario subentrante o del concessionario cessionario d’azienda,
atteso che questi subentra nella medesima posizione giuridica del vecchio
concessionario, senza che possa rilevare la sua autonoma soggettività
giuridica.
15. Per altro verso, occorre rilevare che le vicende successorie realizzatesi
nel corso del processo non possono rilevare in pregiudizio dell’attore ai
sensi dell’art. 111 cod. proc. civ., atteso che la sentenza resa nei confronti
dell’alienante esplica efficacia nei confronti dell’acquirente ai sensi della
detta norma, e ciò anche se non sia stata proposta specifica domanda nei
confronti dell’acquirente nell’atto introduttivo della lite.
16. Nel caso, peraltro, il giudizio innanzi alla corte territoriale è stato
riassunto proprio da ETR a seguito della cassazione, sicché non sembra
potersi dubitare dell’efficacia della sentenza nei confronti di ETR.
17. Ha precisato in tema questa Corte (Sez. L, Sentenza n. 6233 del
23/03/2005) che il diritto, spettante al dipendente di una concessionaria
della riscossione tributi, di essere mantenuto in servizio ai sensi dell’art.

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Pres. Vidiri, est. Bu

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Rg. 4852/08 ETR c. Fragomeni

23 d.P.R. n. 43 del 1988, in caso di cessazione della concessione ottenuta
dalla datrice di lavoro e di subentro di altra società, dà luogo ad un
fenomeno di successione a titolo particolare nel diritto controverso; ne
consegue che, quando la successione si verifichi nel corso di un processo
inteso ad accertare l’illegittimità di un licenziamento intimato dalla
originaria datrice di lavoro, il successore a titolo particolare deve essere
considerato l’effettivo titolare del rapporto in contestazione e
l’accertamento con sentenza definitiva della continuità giuridica del
rapporto con l’originaria datrice di lavoro fino al momento del subentro
della nuova concessionaria fa stato nei confronti di quest’ultima, senza
che l’interruzione della funzionalità di fatto del rapporto a seguito del
licenziamento dichiarato illegittimo possa incidere sull’operatività della
garanzia di cui al d.P.R. n. 43 citato (Nello stesso senso, anche Sez. L,
Sentenza n. 2735 del 12/02/2004; Sez. L, Sentenza n. 4171 del
24/02/2006).
18. Può dunque affermarsi che, in caso di successione di rapporti di
lavoro tutti con termine illegittimamente apposto, la responsabilità del
datore di lavoro per le retribuzioni del periodo non lavorato
intercorrente tra un rapporto ed un altro si estende al soggetto che
subentra nella posizione giuridica del datore di lavoro per effetto della
successione nell’azienda o per il subentro nella concessione di riscossione
ex art. 23 d.P.R. n. 43 del 1988 con continuazione effettiva del rapporto
lavorativo, restando in ogni caso irrilevante -ex art. 111 cod. proc. civ.che nei confronti di quest’ultimo soggetto non sia stata proposta
specifica domanda da parte del creditore volta a far valere la
responsabilità, né occorrendo costituzione in mora anche del nuovo
con offerta delle prestazioni lavorative
datore o del successore
specificamente a lui rivolta, in quanto il nuovo datore, o comunque il
successore nel rapporto controverso, subentra nella medesima posizione
giuridica, sostanziale e processuale, del soggetto al quale succede.
19. Ne segue il rigetto del ricorso; spese secondo soccombenza.
p .q.m.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle
spese di lite, che si liquidano in € 100 per spese ed € 3.500 per
competenze, oltre accessori come per legge.
z

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 maggio 2014.
Il giudice estensore
Francesco Buffa

Il Presidente
Guido Vidiri

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Pres. Vidiri, est. Buffa

Rg. 4852/08 ETR c. Fragomeni

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