Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18204 del 11/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18204 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: FALASCHI MILENA

ORDINANZA
sul ricorso 14045-2016 proposto da:
HOTEL DA BEPPE SELLO SR1„ in persona del legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GOITO 29,
presso lo studio dell’avvocato PAOLO PATELMO, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato FEDERICA PATELMO;

– ricorrente contro
DALLAGO CINZIA, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA
MONTELEONE DI SPOLETO, 36, presso lo studio dell’avvocato
EMILIANO CELLI, che la rappresenta e difende;

controricorrente

avverso la sentenza n. 709/2016 della CORTE D’APPELLO di
VENEZIA, emessa 11 29/02/2016;

Data pubblicazione: 11/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/10/2017 dal Consigliere Dott. MILENA
FALASCHI.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

proposta dalla società Hotel da Beppe Sello s.r.l. nei confronti di Cinzia
Dallago, e per l’effetto dichiarava la proprietà in capo all’attrice per intervenuta
usucapione del terreno sito nel Comune di Cortina d’Ampezzo identificato
con la p.f. 3577/1 per complessivi mq. 78.
In virtù di appello interposto dalla Dallago, la Corte d’appello lagunare, con
sentenza n. 709/2016, pubblicata in data 25/03/2016, nella resistenza
dell’appellata, in riforma della sentenza di prime cure, in accoglimento del
gravame, rigettava la domanda di usucapione.
Avverso la sentenza della Corte di appello l’Hotel ricorso per cassazione,
fondato su quattro motivi, cui replica la Dallago con controricorso.
Ritenuto che il ricorso potesse essere respinto, con la conseguente definibilità
nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma 1, n. 5),
c.p.c., su proposta del relatore, regolatinente comunicata alle parti, il
presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
In prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente Hotel ha anche depositato
memoria illustrativa.

Atteso che:
— con il primo e il quarto motivo di ricorso — da trattare congiuntamente per
la evidente connessione delle questioni che ne costituiscono il fondamento,
pur nella diversità di enunciazione del vizio dedotto – la società ricorrente
denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1146, 2 comma, c.c.,
nonché dell’art. 1158 c.c., per avere la Corte di merito operato l’esclusione del
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Il Tribunale di Belluno con sentenza n. 66/2013, accoglieva la domanda

possesso ad usucapionem in forza di “un’indebita indagine” in merito
all’avvenuta possibilità d’accessione alla situazione del possessore precedente
così come disciplinata dalla norma suindicata. Sostiene l’Hotel l’irrilevanza, ai
fini della originaria domanda di acquisto della proprietà per usucapione
ventennale, del sindacato circa la successione nel possesso, operata dal giudice

personalmente posseduto per un ventennio il bene in questione da parte di
Carla Orlandi, legale rappresentate della società. In altri termini, ad avviso
della società, la domanda di accertamento dell’usucapione non poteva nel caso
di specie essere decisa sulla presunta mancata allegazione, da parte della
ricorrente, del titolo abilitante ex lege l’accessione al possesso del dante causa
a titolo particolare, dovendosi invece decidere ratione temporis in virtù del
possesso direttamente esercitato dalla pretendente, indipendentemente dalle
vicende successorie.
I motivi sono da ritenere inammissibili per difetto di interesse.
Infatti il profilo di censura citato inerisce ad una ratio decidendi subordinata e
ultronea, che il giudice di secondo grado ha ritenuto di dover aggiungere ” a
guisa di obiter dictum”, rispetto al pregresso e decisivo accertamento del
mancato compimento del termine ventennale – necessario ex lege al
perfezionamento dell’acquisto di un bene immobile per usucapione – posto a
fondamento della decisione dalla corte territoriale, che si è preoccupata di
chiarire che dall’esame della documentazione acquisita dal c.t.u. presso
l’ufficio tecnico del Comune di Cortina d’Ampezzo, la richiesta di abitabilità
avanzata dal ricorrente Hotel era corredata da foto, risalenti all’anno 1994, da
cui risultava che la staccionata delimitante le rispettive proprietà delle parti era
collocata lungo il confine di diritto, sicchè al momento della proposizione
della domanda, ossia nell’anno 2009, per cui il termine ventennale non poteva
dirsi ancora compiuto.

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di merito, che ha ritenuto preclusiva della pretesa della ricorrente l’avere

In altre parole le enunciazioni e considerazioni del giudice di merito circa la
non applicabilità alla specie della previsione di cui all’art. 1146, comma 2, c.c.
per l’usucapibilità del terreno in parola, non può ritenersi elemento necessario
ed indispensabile ai fini del thema decidendum e del decisum.
Questa Corte ha precisato al riguardo che: “….il giudicato si forma, oltre che

accertamenti logicamente preliminari e indispensabili ai fini del decisum, quelli
cioè che si presentano come la premessa indefettibile della pronunzia, mentre
non comprende le enunciazioni puramente incidentali e in genere le
considerazioni estranee alla controversie e prive di relazione causale col
decisum. L’autorità del giudicato è circoscritta oggettivamente in conformità
alla funzione della pronunzia giudiziale, diretta a dirimere la lite nei limiti delle
domande hinc et inde proposte, sicché ogni affermazione eccedente a
necessità logico giuridica della decisione deve considerarsi un obiter dictum,
come tale non vincolante” (Cass. n. 9775 del 1997; Cass. n. 6088 del 2001;
Cass. n. 1815 del 2012; Cass. n. 7838 del 2015);

– con il secondo ed il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli
artt. 1140, 1141 e 1158 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3, nonché
degli artt. 6 CEDU, 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europee, 112,
115, 116, 244, 345 e 356 c.p.c., oltre ad omessa pronuncia, per avere la corte
territoriale disatteso la disciplina normativa sottesa alla ripartizione dell’onere
della prova in tema di usucapione. Sostiene l’Hotel l’illegittimità della decisione
impugnata sotto un duplice ordine di profili. In primis lamenta la mancata
applicazione da parte della Corte lagunare del criterio presuntivo; in secondo
luogo l’odierno ricorrente, in forza del principio di diritto sopra enunciato,
lamenta la totale assenza nelle fasi di merito di contestazione da parte della
resistente circa la correttezza dei fatti addotti del possesso ad usucapionem.

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sull’affermazione (o negazione) del bene della vita controverso, sugli

Il motivo è parimenti inammissibile perché non attinge minimamente la ratio
decidendi. sol che si consideri che la stessa Corte, in proposito, ha
espressamente chiarito che, in base alla documentazione acquisita, risultava
che fino al 1994 i confini tra i fondi erano tracciati e posseduti secondo la
linea di diritto. Il giudice distrettuale ha poi argomentato la mancata

epoca di acquisto della proprietà esclusiva della particella da parte dell’albergo,
che come detto con riferimento alle precedenti doglianze, attiene al mancato
decorso del ventennio, e non certo ad una pretesa inversione dell’onere
probatorio dei requisiti dell’usucapione.
In altri termini, la censura concernente il soggetto gravato dell’onere della
prova non tiene conto che seppure è sufficiente la prova della relazione
materiale dell’attore con il bene, allo stesso spetta di dimostrare la prova della
sussistenza dei presupposti della fattispecie acquisitiva, nella specie non offerta
(Cass. n. 18215 del 2013).

In conclusione il ricorso deve pertanto essere respinto.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è
rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha
aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

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ammissione della prova sulla base della pacificità del possesso solo dal 1996,

La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente Hotel alla rifusione delle spese processuali che liquida
in favore dei Quarti in complessivi C 1.000,00, di cui 200,00 per esborsi,
oltre al rimborso forfettario e agli accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito

presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2″ Sezione Civile, il 19
ottobre 2017.

dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei

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