Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18204 del 05/08/2010

Cassazione civile sez. III, 05/08/2010, (ud. 12/07/2010, dep. 05/08/2010), n.18204

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 37, presso lo studio dell’avvocato SEPE

VINCENZO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato VISCO

FRANCESCO giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS), in persona del

Procuratore resp. dell’Uff. RC Sinistri complessi, Dott. D.

F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. DENZA 15,

presso lo studio dell’avvocato MASTROLILLI STEFANO, che la

rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

NATALUCCI S.R.L., COMUNE ROMA (OMISSIS);

– intimati –

e sul ricorso n. 8745/2006 proposto da:

COMUNE ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, On.le V.

W., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO DELLA VALLE 2,

presso lo studio dell’avvocato GIUFFRE’ PATRIZIA, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato LORUSSO ENRICO giusta delega in

calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

e contro

A.G., NATALUCCI S.R.L. , ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4159/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

SEZIONE PRIMA CIVILE, emessa il 08/07/2005, depositata il 03/10/2005

R.G.N. 1186/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/07/2010 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato STEFANO MASTROLILLI;

udito l’Avvocato PATRIZIA GIUFFRE’;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I fatti di causa possono cosi’ ricostruirsi sulla base della sentenza impugnata.

Con citazione notificata il 1 giugno 2000 A.G. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma il Comune della stessa citta’, Natalucci s.r.l. e Italiana Assicurazioni s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente verificatosi il (OMISSIS) allorche’, nel mentre passeggiava su un marciapiedi in via (OMISSIS), era inciampata in una buca profonda circa trenta centimetri, presente sull’asfalto e non riparata dall’impresa Natalucci, tenuta alla manutenzione delle strade in quella zona.

Resistevano i convenuti, che a vario titolo contestavano l’avversa pretesa.

Con sentenza del 20 dicembre 2002 il giudice adito rigettava la domanda, compensando le spese.

Interposto gravame principale dalla A. e incidentale dal Comune di Roma, la Corte d’appello, in data 3 ottobre 2005, li rigettava entrambi, condannando la A. alla rifusione delle spese del grado in favore delle controparti.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione A. G., formulando un solo motivo.

Resistono con controricorso Italiana Assicurazioni s.p.a. e il Comune di Roma, quest’ultimo proponendo altresi’ ricorso incidentale.

Italiana Assicurazioni s.p.a. ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 Va preliminarmente disposta, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., la riunione dei ricorsi proposti da A.G. e dal Comune di Roma avverso la stessa sentenza.

2 Con un unico, complesso motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2051 cod. civ., D.L. n. 285 del 1992, art. 14, comma 1 nonche’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

L’impugnante critica specialmente l’affermazione secondo cui la prospettazione di un cedimento dell’asfalto costituiva una nuova causa petendi, e quindi una domanda nuova, sostenendo che la deduzione, svolta gia’ nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado, costituiva, in realta’, una mera precisazione delle modalita’ del fatto, che trovava del resto riscontro nel verbale dei Vigili Urbani allegato all’atto di citazione. In tale contesto gli unici fatti incontrovertibili erano la esistenza della buca e la caduta della ricorrente.

Sotto altro, concorrente profilo, deduce che, secondo l’orientamento giurisprudenziale richiamato dalla Corte territoriale, l’onere probatorio sulla imprevedibilita’ dell’insidia graverebbe sul danneggiato, laddove in piu’ recenti arresti il Supremo Collegio aveva invece affermato che questi e’ tenuto a provare esclusivamente l’evento dannoso e il nesso causale tra lo stesso e la cosa che lo aveva determinato (Cass. civ. n. 19653 del 2004). E in tale prospettiva elementi probatori assolutamente dirimenti potevano essere tratti sia dal predetto verbale della polizia municipale, sia dall’espletamento della prova orale della quale era stata inutilmente chiesta l’ammissione.

Infine erroneamente il giudice di merito aveva ritenuto superfluo il richiamo all’art. 14 C.d.S., comma 1, laddove l’obbligo di buona manutenzione del sedime stradale assolve una funzione di garanzia del diritto dei cittadini al libero utilizzo dello spazio loro riservato.

3 Il ricorso e’ infondato.

L’individuazione dell’eziologia dell’incidente in un improvviso cedimento dell’asfalto, piuttosto che nella pura e semplice esistenza di una buca, comporta l’introduzione di un tema di indagine radicalmente nuovo, implicante, hinc et inde, sul piano deduttivo e probatorio, allegazioni e accertamenti diversi rispetto a quelli necessari per sostenere e per confutare l’originaria prospettazione.

Ne deriva che la condivisibilita’ delle critiche alla sua qualificazione in termini di fatto costitutivo della pretesa azionata non giova al ricorrente, perche’ non scalfisce il giudizio di inammissibilita’ della sua introduzione in sede di gravame (confr.

Cass. civ. 12 giugno 2009, n. 13733; Cass. civ. 16 maggio 2007, n. 11298): quel tema era infatti in ogni caso precluso, essendo soggetto agli sbarramenti connessi alla esatta identificazione del thema decidendum e del thema probandum, i quali, nel regime processuale introdotto dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, scattano definitivamente con il compimento della fase di trattazione.

4 Con riferimento alle ulteriori critiche svolte dall’impugnante, il collegio rileva quanto segue.

E’ consolidata affermazione di questo giudice di legittimita’ che, in tema di responsabilita’ per danni da beni di proprieta’ della Pubblica amministrazione, qualora non sia applicabile o non sia invocata la tutela offerta dall’art. 2051 cod. civ., l’ente pubblico risponde dei pregiudizi subiti dall’utente secondo la regola generale dell’art. 2043 cod. civ., norma che non limita affatto la responsabilita’ della P.A. per comportamento colposo alle sole ipotesi di esistenza di un’insidia o di un trabocchetto.

Conseguentemente, secondo i principi che governano l’illecito aquiliano, gravera’ sul danneggiato l’onere della prova dell’anomalia del bene, che va considerata fatto di per se’ idoneo – in linea di principio – a configurare il comportamento colposo della P.A., mentre incombera’ su questa dimostrare i fatti impeditivi della propria responsabilita’, quali la possibilita’ in cui l’utente si sia trovato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la suddetta anomalia o l’impossibilita’ di rimuovere, adottando tutte le misure idonee, la situazione di pericolo (confr. Cass. 6 luglio 2006, n. 15383).

Non e’ superfluo aggiungere che siffatto ordine di idee ha a suo tempo ricevuto il significativo avallo della Corte costituzionale la quale, chiamata a scrutinare la conformita’ con gli artt. 3, 2 4 e 97 Cost. degli artt. 2051, 2043 e 1227 cod. civ., ha ritenuto infondato il dubbio proprio in ragione della aderenza ai principi della Carta fondamentale del nostro Stato dell’interpretazione affermatasi nella giurisprudenza di legittimita’ (confr. Corte cost. n. 156 del 1999).

4.1 Principio altrettanto pacifico e’ poi che, allorquando si faccia valere la responsabilita’ extracontrattuale della pubblica amministrazione per i danni subiti dall’utente a causa delle condizioni di manutenzione di una strada pubblica, la necessaria valutazione della sussistenza di un’insidia, caratterizzata oggettivamente dalla non visibilita’ e soggettivamente dalla non prevedibilita’ del pericolo, costituisce un giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimita’ se adeguatamente e logicamente motivato (confr. Cass. civ., 19 luglio 2005, n. 15224).

5 Venendo al caso di specie, il giudice di merito ha ritenuto che fosse del tutto mancata la prova della presenza sulla strada di una situazione di pericolo occulto e imprevedibile, segnatamente evidenziando che nella medesima citazione si dava atto che la buca, non coperta da asfalto, e della quale venivano indicate le esatte misure, era collocata da giorni al centro del marciapiedi, di talche’ essa non poteva non essere avvistata da una persona di media diligenza.

Cio’ significa che il decidente ha valutato, in termini che non possono essere tacciati di implausibilita’ e di incongruita’ rispetto al contesto fattuale di riferimento, la sussistenza dei presupposti per l’applicabilita’ del presidio generale di cui all’art. 2043 cod. civ. e ha poi dato del suo convincimento una motivazione esaustiva e logicamente corretta. Tanto basta perche’ la relativa valutazione si sottragga al sindacato di questa Corte.

6 Infine del tutto condivisibile e’ la ritenuta inutilita’ del richiamo alle disposizioni del Codice della Strada: e’ infatti addirittura ovvio che esse, non alterando la piattaforma dei fatti che devono essere allegati e provati per l’affermazione della responsabilita’ dell’ente convenuto, restano assorbite nel gia’ richiamato principio del neminem laedere.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

7 Infondato e’ altresi’ il ricorso incidentale, col quale il Comune di Roma critica il rigetto dell’appello proposto contro la compensazione delle spese del primo grado del giudizio, assumendone il contrasto con le regole in materia di soccombenza.

Mette conto rilevare che, nei giudizi ai quali, ratione temporis, non si applica la L. 28 dicembre 2005, n. 263, che, modificando l’art. 92 cod. proc. civ., ha introdotto l’obbligo del giudice di indicare le ragioni della compensazione delle spese di lite, la decisione di provvedere in tal senso non e’ censurabile in sede di legittimita’, salvo i casi di mancanza assoluta di motivazione – integrando siffatta ipotesi gli estremi della violazione di legge di cui all’art. 92 cod. proc. civ. (confr. Cass. civ. 19 novembre 2007, n. 23993) – ovvero di enunciazione di ragioni palesemente e macroscopicamente illogiche, idonee cioe’ a inficiare, per la loro inconsistenza o evidente erroneita’, lo stesso processo formativo della volonta’ decisionale (Cass. civ., 11 febbraio 2008, n. 3218).

Nella fattispecie la Corte territoriale ha motivato la sua scelta decisoria, rilevando che le modalita’ del fatto erano oggettivamente tali da poter indurre l’infortunata a ritenere sussistente la responsabilita’ del Comune di Roma. Trattasi di motivazione di stretto merito e niente affatto incongrua, che resiste, per quanto innanzi detto, alle critiche del ricorrente.

In definitiva entrambi i ricorsi devono essere rigettati.

La reciproca soccombenza consiglia di compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA