Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18204 del 05/07/2019
Cassazione civile sez. VI, 05/07/2019, (ud. 17/01/2019, dep. 05/07/2019), n.18204
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10406-2018 proposto da:
F.G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato FRANCESCO MARIA DE GIORGI;
– ricorrente –
contro
R.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA
24, presso lo studio del Dott. MARCO GARDIN, rappresentata e difesa
dagli avvocati GAETANO DE MAURO, ANTONIO TOMMASO DE MAURO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 147/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE,
depositata il 31/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 17/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa
PELLECCHIA ANTONELLA.
Fatto
RILEVATO
che:
1. A seguito del sinistro stradale verificatosi in data 8/01/2006, in cui perse la vita R.A. mentre era alla guida della propria vettura, F.G.A. veniva processato e condannato in sede penale, dal Tribunale di Lecce, per il reato di omicidio colposo con l’aggravante di cui all’art. 589 c.p.. La sentenza di condanna, confermata in appello, veniva poi annullata dalla Corte di Cassazione. Pertanto, con sentenza 1440/2015, la Corte d’Appello di Lecce assolveva F.G.A. “perchè il fatto non sussiste”. Adita dalla parte civile, la Suprema Corte annullava la sentenza della Corte d’Appello di Lecce ai soli effetti civili, rinviando al Giudice civile competente in grado d’appello.
Con atto di citazione ex art. 622 c.p.p., R.E. riassumeva il giudizio innanzi alla Corte d’Appello di Lecce al fine di sentire dichiarare la responsabilità di F.G.A. nella causazione del sinistro. Parte convenuta si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della domanda.
2. Con sentenza 147/2018, del 31 gennaio 2018, la Corte d’Appello di Lecce accoglieva parzialmente l’impugnazione, ascrivendo la responsabilità del sinistro all’imputato nella misura del 70%. Il Giudicante rilevava che il sinistro era avvenuto in quanto mentre il R. procedeva ad alta velocità, intraprendendo una manovra di sorpasso, il mezzo condotto dal F.G.A. svoltava improvvisamente a sinistra, collidendo inevitabilmente con l’altro veicolo. Restava ferma la responsabilità concorrente del R., avendo questi operato il sorpasso in un punto in cui era vietato per la presenza di intersezione con altra strada, e non avendo rispettato la distanza di sicurezza.
3. Avverso tale pronuncia F.G.A. propone ricorso per cassazione, con un motivo.
3.1. R.E. resiste con controricorso.
4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di inammissibilità del ricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio, con le seguenti precisazioni di condividere la proposta del relatore.
6. Il ricorrente si duole ex art. 360 c.p.c., n. 5 dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Lamenta che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto e non avrebbe esaminato alcuni punti decisivi della controversia ed in particolare avrebbe omesso di valutare la posizione della vettura del R., la velocità tenuta al di sopra di ogni limite e la distanza di sicurezza tra i veicoli.
Il motivo di ricorso e inammissibile, innanzitutto perchè proposto fuori dai limiti posti da Cass. S.U. 8053-8054/2013. Infatti nemmeno si indica il fatto omesso, ma si parla di omissione “di valutare approfonditamente la posizione dell’autovettura della Lancia Y”.
In secondo luogo sarebbe egualmente inammissibile in quanto diretto ad ottenere una nuova valutazione dei fatti di causa. Ed invero non si rinvengono vizi logico giuridici idonei ad inficiare la validità della sentenza impugnata, avendo la corte d’Appello affermato la responsabilità dell’odierno ricorrente motivando puntualmente sugli elementi di fatto posti al suo vaglio. L’assunta contraddittorietà del dispositivo nella parte in cui si imputa la causazione del sinistro alla condotta del F.G.A., malgrado l’accertamento della violazione degli artt. 142 e 148 C.d.S. ad opera del R., è inconsistente, essendosi il Giudicante positivamente pronunciato sulla concorrente responsabilità di quest’ultimo, sia pure in misura percentuale minore, considerata la maggiore rilevanza che la condotta dell’imputato ha assunto nella verificazione dell’evento di danno.
Ogni diversa valutazione integra una rivisitazione del merito dei fatti che, come sopra detto, esula dai poteri di questa Corte.
Il motivo è posto pure in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, atteso perchè evoca una serie di risultanze processuali senza fornire l’indicazione specifica.
7. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis, perchè ammessa al gratuito patrocinio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019