Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18204 del 02/09/2020

Cassazione civile sez. II, 02/09/2020, (ud. 20/01/2020, dep. 02/09/2020), n.18204

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3349/2016 proposto da:

F.F. s.r.l. (già ditta individuale F.F.)

in persona del suo Amministratore F.F., rappresentata

e difesa dagli Avvocati FRANCESCO FUSCO, e FEDERICO FRIGNANI, presso

gli indirizzi di PEC francescofusco.pec.ordineavvocatitorino.it, e

federicofrignani.pgc.ordineavvocatitorino.it;

– ricorrente –

contro

LEINI’ NORD s.r.l., in persona de propri rappresentanti pro tempore

C.G. e A.M.M., rappresentata e

difesa dall’Avvocato MICHELE PONTECORVO, ed elettivamente

domiciliata presso il suo studio, in ROMA, VIA ASIAGO 9;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1233/2015 della CORTE DI APPELLO di TORINO,

pubblicata il 25/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/01/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 28.6.2011, la ditta F.F., oggi F.F. s.r.l., conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Torino la LEINI’ NORD s.rl. per sentirla condannare al pagamento di Euro 77.000,00 (Euro 75.000,00 per lo smaltimento della terza lastra di copertura del capannone, Euro 500,00 per i costi di allacciamento alla rete idrica ed Euro 1.500,00 per i costi di noleggio di un generatore), oltre interessi, per le opere asseritamente extra contratto di appalto del 29.2.2008, stipulato con la convenuta per lo smantellamento e lo smaltimento della copertura in eternit del capannone della convenuta che aveva subito un incendio.

Si costituiva in giudizio la Leinì Nord s.r.l. eccependo la litispendenza con altra causa di opposizione a decreto ingiuntivo, chiesto e ottenuto dalla F. per il saldo di quanto dovuto sulla base di due fatture emesse dalla F. a seguito della asserita esecuzione dello smaltimento di due lastre di copertura del capannone in adempimento del contratto di appalto del 29.2.2008.

All’udienza del 4.11.2011 il G.I. rimetteva la causa al Presidente del Tribunale che, a sua volta, la rimetteva al Giudice della causa di opposizione a decreto ingiuntivo. Quest’ultimo rigettava l’istanza di riunione atteso che la causa n. 1818/09 era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni (in seguito, l’opposizione era rigettata con sentenza del Tribunale di Torino, passata in giudicato, dopo la declaratoria di inammissibilità dell’appello con ordinanza non impugnata), mentre quella ex art. 702 bis c.p.c., era stata azionata con procedimento sommario.

Pertanto, il G.I. di questo giudizio, al quale la causa era ritornata, invitava le parti a trattare le questioni della sospendibilità del processo e delle eccezioni di improponibilità della domanda e di litispendenza. All’esito di tali incombenti, il G.I., dopo essersi riservato, con ordinanza del 23-24.5.2012, dichiarava l’improponibilità della domanda per inammissibile frazionamento del credito vantato dalla F. s.r.l..

Contro detta ordinanza proponeva appello la F. s.r.l., insistendo per l’accoglimento della domanda.

Si costituiva l’appellata eccependo la carenza di legittimazione attiva della F. s.r.l. che si era sostituita alla ditta individuale F., ormai cancellata dal registro delle imprese; eccepiva la litispendenza con la causa di opposizione a decreto ingiuntivo e, nel merito, chiedeva il rigetto del gravame.

Rigettata l’eccezione di carenza di legittimazione attiva della F. s.r.l. e quella di litispendenza, con sentenza n. 1233/2015, depositata in data 25.6.2015, la Corte d’Appello di Torino rigettava l’appello condannando l’appellante alle spese del giudizio di appello.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione F.F. s.r.l. sulla base di quattro motivi illustrati anche da memoria; resiste Leinì Nord s.r.l. con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la “Violazione o falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 111,112,115,214 e 215 c.p.c., nonchè art. 2702 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3). Nullità della sentenza e del procedimento (art. 360 c.p.c., n. 4). Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5)”, là dove la Corte d’Appello avrebbe travisato il thema decidendum, incorrendo nella violazione dell’art. 112 c.p.c. e sovrapponendo la questione processuale dell’improponibilità della domanda con quella sostanziale della sussistenza o meno del credito azionato; così tra l’altro incorrendo nel vizio di ultrapetizione e disattendendo il principio di non contestazione.

1.2. – Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la “Violazione o falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 1655 e 1659 c.p.c., nonchè art. 115 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3). Nullità della sentenza e del procedimento (art. 360 c.p.c., n. 4). Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5)”, in quanto – fermo il principio espresso dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare i credito in plurime richieste giudiziali di adempimento (Cass., sez. un. 23726 del 2007) – la medesima società ribadisce come nella fattispecie non sussistesse un unico rapporto obbligatorio, dal momento che il credito per lo smaltimento delle due lastre trovava la sua fonte nel contratto d’appalto e nella relativa offerta, mentre lo smaltimento della terza lastra era opera extra contratto.

1.3. – Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la “Violazione o falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 2,24 e 111 Cost., agli artt. 1175 e 1375 c.c., nonchè art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3). Nullità della sentenza e del procedimento (art. 360 c.p.c., n. 4). Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5)”, giacchè dalla violazione delle richiamate affermazioni delle Sezioni unite non deriverebbe l’improponibilità della domanda (in contrasto con il principio del giusto processo), ma al più il rigetto della richiesta di pagamento delle spese di lite e/o gli interessi sulle somme dovute (Cass. n. 10634 del 2010).

1.4. – Con il quarto motivo, la ricorrente deduce la “Violazione o falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., nonchè artt. 112 e 115 c.p.c. e art. 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3). Nullità della sentenza e del procedimento (art. 360 c.p.c., n. 4). Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5)”, poichè la sentenza impugnata non si è pronunciata sulle istanze istruttorie riproposte dalla F. in sede di gravame, così violando le richiamate norme costituzionali e processuali.

2. – Pregiudiziale risulta l’esame del secondo motivo, che è fondato.

2.1. – Mutando il precedente orientamento, le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l’esecuzione del contratto ma anche nell’eventuale fase dell’azione giudiziale per ottenere l’adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l’ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale (Cass. sez. un. 23726 del 2007). Nello stesso senso, le medesime Sezioni unite (riferendosi alle obbligazioni pecuniarie nascenti da un unico rapporto di lavoro) hanno ribadito quanto affermato dalla precedente sentenza, sostenendo che costituisce principio generale la regola secondo la quale “la singola obbligazione” va adempiuta nella sua interezza ed in un’unica soluzione, dovendosi escludere che a stessa possa, anche nell’eventuale fase giudiziaria, essere frazionata dal debitore o dal creditore (Cass. sez. un. 26961 del 2009).

Peraltro, nuovamente intervenute (Cass. Sez. un. 4090 del 2017), le Sezioni unite hanno posto in rilievo che solo una interpretazione dell’espressione “unico rapporto obbligatorio”, avulsa dal contesto nel quale essa è inserita, può indurre a ritenere che nella sentenza n. 23726 del 2007 il principio di infrazionabilità sia stato espressamente affermato non (soltanto) in relazione ad un singolo credito, bensì (anche) in relazione ad una pluralità di crediti riferibili ad un unico rapporto di durata.

Sicchè, l’infrazionabilità del singolo diritto di credito (decisamente condivisibile, nella considerazione che la parte può disporre della situazione sostanziale ma non dell’oggetto del processo, da relazionarsi al diritto soggettivo del quale si lamenta la lesione, in tutta l’estensione considerata dall’ordinamento) non comporta inevitabilmente (tanto meno implicitamente) la necessità di agire nel medesimo, unico processo per diritti di credito diversi, distinti ed autonomi, anche se riferibili ad un medesimo rapporto complesso tra le stesse parti (così ancora Cass. sez. un. 4090 del 2017).

Sicchè, il fatto che la perdita della possibilità di fruire di riti più “snelli” per recuperare i propri crediti costituisca perdita di una importante “caratteristica” di tali crediti (i.e. la pronta “realizzabilità” sul piano processuale), nonchè vanificazione della pre-valutazione del legislatore circa a possibilità, in determinate condizioni, di un rito diverso e più spedito, trova conferma in alcune recenti pronunce (Cass. n. 22574 del 2016 e Cass. n. 10177 del 2015), nelle quali si è affermato che il creditore può, finanche in relazione ad un singolo, unico credito, agire con ricorso monitorio per la somma provata documentalmente e con il procedimento sommario di cognizione per la parte residua senza incorrere in un abuso dello strumento processuale per frazionamento del credito. In ogni caso, l’onere di agire contestualmente per crediti distinti, che potrebbero essere maturati in tempi diversi, avere diversa natura, essere basati su presupposti in fatto e in diritto diversi e soggetti a diversi regimi in tema di prescrizione o di onere probatorio, oggettivamente complica e ritarda di molto la possibilità di soddisfazione del creditore, traducendosi quasi sempre – non in un alleggerimento bensì – in un allungamento dei tempi del processo, dovendo l’istruttoria svilupparsi contemporaneamente in relazione a numerosi fatti, ontologicamente diversi ed eventualmente tra loro distanti nel tempo.

2.2. – Venendo al motivo in esame, la Corte di appello ha osservato che “le opere extra contratto sono tali in quanto si distinguono da quelle previste espressamente nel contratto di appalto ma senza quest’ultimo non avrebbero ragione di esistere, trovandosi la fonte della obbligazione di pagamento di dette opere pur sempre nel contratto di appalto che non può essere considerato mera “occasione” ma elemento indispensabile per la qualificazione delle stesse opere che altrimenti non potrebbero definirsi “extra contratto” ove quest’ultimo non vi fosse”. Pertanto, confermata la unitarietà del rapporto obbligatorio inter partes, essendo stato determinato il prezzo delle opere a corpo, la Corte distrettuale ha affermato che l’appaltatore non aveva diritto ad un ulteriore compenso, in base all’art. 1659 c.c., non risultando prova di diversa pattuizione delle parti sulla terza lastra, nè autorizzazione scritta alla variazione delle modalità di esecuzione dell’appalto (sentenza impugnata, pag. 13).

Orbene, siffatte affermazioni si pongono in contrasto con i principi affermati (e specificati) dalle menzionate pronunce delle Sezioni unite, avuto riguardo, in particolare, alla asserita configurabilità (ai fini della ritenuta non frazionabilità del credito) della individuazione della natura unitaria del rapporto obbligatorio inter partes, apoditticamente ritenuta dal giudice d’appello in ragione di una ontologica impossibilità di dare una diversa qualificazione alle opere “extra contratto” allorquando appunto un contratto non vi sia.

Laddove, peraltro, la Corte di merito, neppure ha altrimenti chiarito se la eventuale scissione del contenuto dell’obbligazione da parte della creditrice, sia stata da questa indebitamente operata per sua esclusiva utilità, con unilaterale modificazione peggiorativa della posizione del debitore (Cass. n. 19898 del 2018).

3. – Va dunque accolto il secondo motivo di ricorso, con assorbimento del primo, terzo e quarto motivo; la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Torino, altra sezione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, con assorbimento del primo, terzo e quarto motivo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Torino, altra sezione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, della Corte Suprema di Cassazione, il 20 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2020

 

 

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