Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18203 del 25/08/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 18203 Anno 2014
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 22105-2012 proposto da:
COMUNE DI RIMINI C.F. 00304260409, in persona del
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA POMPEO MAGNO 3, presso lo studio
dell’avvocato GIANNI SAVERIO, rappresentato e difeso
dagli avvocati BERNARDI WILMA MARINA, SOLAZZI LUCIO,
2014

ANTONELLA MICELE, giusta delega in atti;
– ricoFrente

1606
contro

BARBERA CARLO;
– Intimato –

Data pubblicazione: 25/08/2014

Nonché da:
BARBERA CARLO C.F. BRBCRL3351B198M, elettivamente
domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18,
presso lo STUDIO LEGALE G. GREZ & ASSOCIATI S.R.L.,
rappresentato e difeso dall’avvocato MANTERO

controricorrente e ricorrente incidentale contro

COMUNE DI RIMINI C.F. 00304260409;
– intimato –

avverso la sentenza n. 972/2011 della CORTE D’APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 16/05/2012 R.G.N. 728/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/05/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;
udito l’Avvocato MICELE ANTONELLA;
udito l’Avvocato MANTERO ALESSANDRO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per
il rigetto del ricorso principale, assorbito il
ricorso incidentale.

ALESSANDRO, giusta delega in atti;

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.111!

INI1M

RG 22105-12 n, 1
.SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La

Corte di Appello di Bologna, riformando la sentenza del Tribunale di

Rimini, accoglieva la domanda di Barbera Carlo, proposta nei confronti del
Comune di Rimini – di cui era stato dipendente con la qualifica, prima, di
Comandante della Polizia municipale e, poi, di dirigente – avente ad oggetto

dal 28 settembre 1995 epoca in cui era stato sospeso dal servizio a seguito
di provvedimento del GIP del Tribunale di Rimini che gli aveva applicato la
misura interdittiva della pubblica funzione.
A fondamento del

decisum,

per quello che interessa in questa sede, la

predetta Corte poneva il rilievo secondo il quale non poteva essere avallata
la sentenza del Tribunale di Rimini in punto di ritenuta competenza del
Dirigente del Comune di Rimini – settore organizzazione e sistema informatico
– ad emettere il provvedimento di recesso oggetto di causa e tanto perché non
erano indicate le norme – “siano esse quelle del DLgs n.267 del 2000siano
esse quelle di organizzazione del Comune di Rimini” – da cui poteva essere
desunta siffatta competenza. Né, aggiungeva la predetta Corte,dagli atti di
causa e dalle difese dello stesso Comune si rinveniva una norma di
organizzazione del Comune di Rimini fondante il richiamato potere del
Dirigente. Neppure, precisava la Corte territoriale, “è dato sapere se e come
il Comune di Rimini aveva dato attuazione a quanto previsto dal quarto coma

A

tkell’art. 55 del DI4gs n. 165 del 2001 circa l’individuazione dell’Ufficio
q
competente per i procedimenti disciplinari. D’altro canto, secondo la Corte
di Appello, non poteva trovare accoglimento la tesi del Comune secondo la
quale la questione dell’incompetenza dell’organo che aveva adottato il
1

l’impugnativa del licenziamento intimato in data 14 luglio 2006 con effetto

_provvedimento era nuova atteso che nel ricorso di primo grado il Barbera
l’aveva espressamente dedotta ed il giudice del primo grado aveva sulla
stessa statuito.

Avverso questa sentenza il Comune di Rimini ricorre in cassazione sulla base

Resiste con controricorso la parte intimata che propone impugnazione
incidentale condizionata assistita da un unico motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi vanno preliminarmente riuniti riguardando la impugnazione della
stessa sentenza.
Con l’unico motivo del ricorso principale il Comune, deducendo violazione
falsa applicazione dell’art. 112 cpc, sostiene che la Corte del merito,
pronunciando sulla incompetenza del Dirigente del Comune di Rimini – settore
organizzazione e sistema informatico – ad emettere il provvedimento di
recesso è andata ultra petiEa non essendo stata la relativa questione mai
denunciata, nel ricorso di primo grado, dal Barbera il quale si era limitato
a prospettare l’incompetenza sotto i diversi profili che la competenza era
del Sindaco e che, comunque,un dirigente non può licenziare un altro
dirigente.
La censura è infondata.
Invero nel ricorso introduttivo del giudizio il Barbera, così come ritenuto
dalla Corte di Appello, pone la questione dell’incompetenza del Dirigente del
Comune di Rimini – settore organizzazione e sistema informatico – ad emettere
2

4

di un’unica censura.

-il provvedimento di recesso tant’è vero che lo stesso Tribunale, come ne dà
I’

atto la Corte del merito nella sentenza impugnata,statuisce che il Comune di
Rimini ha proceduto ritualmente a riattivare il procedimento nei 90 giorni
dalla sentenza definitiva, per il tramite dell’organo deputato in base al
DLgs 267/2000 ed alle norme di organizzazione del Comune ad adottare la

Ciò sta a significare, altresì, che la questione di cui trattasi, e proprio
ect.

in base alle deduzioni difensive del Barbera, era entratay parte del tema
decidendum

del giudizio di primo grado, sicché essendosi detto giudice

espressamente pronunciato sulla stessa non può assumersi che il giudice di
appello, nel riformare sul punto la sentenza del Tribunale non condividendone
il

diceum, sia incorso nella violazione denunciata.

Tanto basta per ritenere infondata la censura in esame.

Il ricorso incidentale condizionato, con il quale si denuncia vizio di
motivazione

e violazione degli artt. 27 e 29 del CCNL Dirigenza con

riferimento rispettivamente

alla circostanza che il provvedimento di

licenziamento era stato adottato quando il Barbera era stato già collocato a
riposo da sei anni e a quella relativa alla sproporzione della misura
adottata, rimane assorbito.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente
principale, parte questa sostanzialmente soccombente.

PQM

3

PI

decisione in ordine ai procedimenti disciplinari”.

La Corte riuniti i ricorsi rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito
quello incidentale. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle
spese del giudizio di legittimità liquidate in E. 100,00 per esborso oltre E.
– 3500.00 per compensi ed accessori di legge

Il Presidente
Dott. Guido Vidiri
,t,up.:9Q.0 \f‘ ,,e1A.

Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 maggio 2014

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