Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18203 del 05/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/07/2019, (ud. 17/01/2019, dep. 05/07/2019), n.18203

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19857-2017 proposto da:

SOS AUTOMOTIVE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo

studio dell’avvocato BRUNO NICOLA SASSANI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FRANCESCO PAOLO LUISO;

– ricorrente –

contro

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SANTA TERESA 23,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO TAURINI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MAURIZIO HAZAN;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 281/2017 del TRIBUNALE di MILANO, depositata

il 12/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

PELLECCHIA ANTONELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Nel 2014, la società Sos Automotive S.r.l., quale cessionaria del credito risarcitorio cedutole da S.E., convenne in giudizio la Vittoria Assicurazioni S.p.a., per ottenere la condanna al pagamento del danno derivante dal il c.d. fermo tecnico della vettura della S., corrispondente ai costi per il noleggio di auto sostitutiva, a seguito di sinistro stradale.

S.E. cedette l’ipotetico credito risarcitorio, da questa vantato nei confronti del responsabile civile, la Vittoria Assicurazione s.p.a., a favore della Sos Automotive S.r.l., quale corrispettivo per il costo sopportato per la locazione a breve termine.

Si costituì in giudizio la Vittoria Assicurazioni S.p.a., la quale chiese l’integrale rigetto delle domande avanzate, in quanto infondate.

Il Giudice di Pace di Milano, con sentenza n. 13883/2014, rigettò la richiesta risarcitoria avanzata dalla cessionaria Sos Automotive, per mancanza di prove del danno e, nello specifico, della “necessità” della locazione sostitutiva, con dipendente condanna al pagamento delle spese di lite.

2. Il Tribunale di Milano con sentenza n. 281/2017, del 12 gennaio 2017, ha confermato la pronuncia del giudice di prime cure, evidenziando che, nonostante fosse pacifica la spettanza del risarcimento del danno da fermo tecnico a titolo di ristoro di tutti i danni conseguenti un fatto illecito, il danno deve essere valutato in re ipsa quando la durata della riparazione non sia particolarmente breve e quindi incida sull’entità delle spese per la tassa di circolazione, per il premio di assicurazione e per il deprezzamento di valore del veicolo, ai quali si fa abitualmente riferimento per giustificare la liquidazione equitativa di tale tipo di danno. Pertanto, ha ritenuto che la parte attrice non avesse fornito tale prova. Ovvero che la S., temporaneamente privata della propria autovettura incidentata, era stata costretta a prendere una vettura sostitutiva per soddisfare le esigenze primarie della medesima.

3. Avverso tale pronuncia, la S.O.S. Automotive s.r.l. propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi.

3.1.Vittoria Assicurazioni S.p.a. resiste con controricorso.

4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di inammissibilità del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5.1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la “Violazione dell’art. 2043 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la sentenza impugnata affermato che il diritto al rimborso delle spese sostenute per il noleggio di un’autovettura sostitutiva spetta solo se questa è necessaria per soddisfare esigenze primarie del danneggiato”. La decisione si porrebbe in contrasto con la giurisprudenza di questa S.C., la quale ha affermato (Cass. 8 gennaio 2016 n. 124): “la prova del danno non può consistere nella dimostrazione della mera indisponibilità dei veicolo, ma deve consistere nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo”. Nello stesso senso Cass. 14 ottobre 2015 n. 20620, 17 luglio 2015n. 15089, nonchè la 2011/17135 e la 2011/5543.

5.2. Con il secondo motivo parte ricorrente si duole della “violazione degli artt. 1388 e 1392 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la sentenza impugnata affermato che la domanda della ricorrente è infondata, in quanto il contratto di noleggio era stato sottoscritto da un terzo in nome della danneggiata”. L’affermazione in questione non avrebbe alcun significato in quanto è la sentenza stessa che affermerebbe che il contratto di noleggio è stato stipulato “in nome” della danneggiata e comunque le parte non avrebbe contestato l’esistenza del potere rappresentativo e per questo gli effetti si sarebbero prodotti in capo alla danneggiata.

5.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta “violazione dell’art. 2043 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la sentenza impugnata affermato che il risarcimento non era dovuto perchè al momento del sinistro l’auto era nella disponibilità di terzi”. Tale affermazione non sarebbe rilevante, in quanto la possibilità di dare in comodato l’auto a terzi non escluderebbe il diritto di utilizzare un’autovettura sostitutiva.

6. Il collegio rileva che si configura un problema preliminare che emerge A fin dal primo grado di giudizio. Ovvero ritiene che sia stata violata la regola del litisconsorzio necessario, che nella fattispecie si configura in ordine all’azione concernente il credito fatto valere e ciò ancorchè esso sia stato ceduto a terzi, come nella specie.

Infatti in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 149, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 144, comma 3 (Cfr. Cass. 21896/2017; Cass. 20374/2015; Cass. 5928/12).

Nel caso di specie l’azione doveva proporsi anche nei confronti della responsabile danneggiante, cioè della proprietaria del veicolo antagonista ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3.

7. Pertanto la Corte cassa la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, al Giudice di pace di Milano in diversa composizione, così rimettendo le parti davanti al primo grado.

P.Q.M.

la Corte cassa la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia al al Giudice di pace di Milano diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA