Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18202 del 29/07/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 18202 Anno 2013
Presidente: FELICETTI FRANCESCO
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA
sul ricorso 2456-2007 proposto da:
THEMA DI STEFANI LUCIO in persona dell’omonimo
titolare STFLCU50M15B598L, domiciliato in ROMA ex
lege, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato RENIER GIAN
FRANCO;
– ricorrente –

“2O13
contro

124

ot_Lts-mws-11
BO MA SRL in persona del legale rappresentante pro
tempore

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

RUGGERO FAURO 102, presso lo studio dell’avvocato

Data pubblicazione: 29/07/2013

COSTANTINI

ALESSIO,

rappresentato

e

difeso

dall’avvocato LIPPI LIVIO;
– controricorrente nonchè contro

SEDES ELETTROMECCANICA DI DE LUCA GIUSTO & C;

sul ricorso 7427-2007 proposto da:
SEDES ELETTROMECCANICA DI DE LUCA GIUSTO & C
00737980268, ora HALLEYS SNC, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA FONTANELLA BORGHESE 72,
presso lo studio dell’avvocato VOLTAGGIO ANTONIO, che
lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati DE
BERTOLIS ELISA, STECCANELLA ALBERTO;
– controricorrente ricorrente inihèlentaleneorchàrcontro

THEMA DI STEFANI LUCIO;
– intimato

avverso la sentenza n. 701/2005 della CORTE D’APPELLO
di TRIESTE, depositata il 1-e7q-1-71-2-5G-5;

C(4q/0A-

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/01/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;
udito l’Avvocato Antonio VOLTAGGIO, difensore del
controricorrente e ricorrente incidentale che ha
chiesto il rigetto del ricorso rpkel
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

– intimata –

Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per i
ricorsi riuniti ex art.335 cpc, rigetto del ricorso

Accoglimento del 2 ° motivo del ricorso incidentale.

Cr

principale e del 1 0 motivo dell’incidentale;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 16.9.1993 Sedes Elettromeccanica di Luca Giusto e C. snc
proponeva opposizione al d.i. 6.7.1993 con cui il Presidente del Tribunale di
Pordenone le aveva ingiunto di pagare alla Thema di Lucio Stefani la somma di lire
43.329.182 oltre interessi e spese per fornitura di materiali.

retrovisore esterno di veicoli, specificando le caratteristiche tecniche essenziali come
richiesto dalla sua cliente Gilardini spa e che il materiale si era rivelato privo delle
caratteristiche garantite tanto che la Gilardini aveva addebitato spese per la
sostituzione degli specchietti per lire 116.000.000.
Quantificati in lire 139.773.500 i danni subiti, come da specifica, l’opponente
chiedeva la revoca del d.i. ed i danni anche in via equitativa con rivalutazione ed
interessi, la risoluzione del contratto per inadempimento della opposta.
La Thema deduceva che i difetti riguardavano solo un prodotto di cui non si era
chiesto il pagamento, donde l’inconferenza della proposta opposizione e la
riconvenzionale per il pagamento della somma di giustizia per la fornitura del
bioadesivvo contestato, oltre accessori.
Chiedeva di chiamare in causa la ditta BO.MA da cui aveva acquistato il contestato
biadesivo.
Autorizzata la chiamata in causa della BO.MA srl, a seguito di ctu e prova il
Tribunale, con sentenza n.160/2001, rigettava l’opposizione e confermava il d.i.,
condannava la Sedes al pagamento di lire 8.145.550 con gli interessi indicati,
sentenza appellata dalla Sedes.
Tale decisione veniva parzialmente riformata dalla Corte di appello di Trieste, con
sentenza 701/05, che, fermo il rigetto dell’opposizione a d.i., il rigetto della
domanda di risoluzione del contratto proposta dalla Sedes e l’accoglimento della

Esponeva di aver commissionato nastro biadesivo da applicarsi sullo specchietto

domanda di condanna della Sedes al pagamento della somma di lire 8.145.550 oltre
interessi ed il rigetto della domanda proposta dalla Thema nei confronti della
BO.MA . srl, condannava la Thema a pagare alla Sedes euro 61.837,19 a titolo di
danni con rivalutazione interessi e spese, con compensazione di metà.
La Corte territoriale rilevava che l’appellante non aveva fornito la prova dell’asserita

negata dalla Thema e vi era prova dell’insufficiente adesività del bioadesivo.
Ricorre Thema di Stefani Lucio con tre motivi, resistono le controparti e Sedes
Elettromeccanica snc svolge anche ricorso incidentale, illustrato da successiva
memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo del ricorso principale si denunzia violazione dell’ art. 360 nn. 3
cpc in relazione all’onere della prova, alla valutazione della stessa ed alla regolarità
del contraddittorio, con relativo quesito.
Col secondo motivo si deducono vizi di motivazione in ordine alla quantificazione
del danno, con relativo quesito.
Col terzo motivo si deducono violazione degli artt. 2697 cc, 115 e 116 cpc, vizi di
motivazione, con relativo quesito.
Col ricorso incidentale si denunzia 1) violazione degli artt. 1492, 1490, 1458 cc,
112 cpc per essere stata rigettata la domanda di risoluzione cui è conseguita la
condanna della deducente anche al pagamento della merce difettosa. 2) violazione
dell’art. 1492 comma III , II parte cc e vizi di motivazione in ordine all’affermazione
che la cosa era stata alienata dal compratore, con relativi quesiti.
Premesso che i quesiti non sono necessari , trattandosi di sentenza del 2005, prima
della vigenza del d.lgs. 40/06, è opportuno rilevare che gli stessi sono utilizzabili
come momenti di sintesi.

conclusione di un unico contratto di compravendita a consegne ripartite, circostanza

In particolare, col primo quesito del ricorso principale, si chiede se non
costituisca violazione delle norme e dei principi sulla formazione della prova aver
utilizzato una scrittura proveniente da un terzo, Gilardini, quando era possibile
assumerlo come teste, col secondo, se non costituisca violazione dell’art. 360 n. 5
cpc, nel motivare l’entità del danno, valorizzare acriticamente la scrittura

giudice che, nel disporre ctu, ritenga raggiunta la prova dei difetti, quando non
risulta provato che il materiale esaminato sia quello contestato.
E’ preliminare all’esame delle censure la considerazione che è devoluta al
giudice del merito l’individuazione delle fonti del proprio convincimento, e pertanto
anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e conducenza, la
scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto
della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e
disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l’unico
limite dell’adeguata e congrua motivazione del criterio adottato; conseguentemente,
ai fini d’una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte
le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni
prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel
loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e
l’iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni,
implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione
adottata (Cass. 6 settembre 1995, n. 9384).
Pertanto, i vizi motivazionali in tema di valutazione delle risultanze
istruttorie non sussistono se la valutazione delle prove è eseguita in senso difforme
da quello preteso dalla parte, perché proprio a norma dell’art. 116 CPC rientra nel
potere discrezionale del giudice di merito individuare le fonti del proprio

proveniente da un terzo, col terzo, se non violi le norme sull’onere della prova, il

convincimento, valutare all’uopo le prove, controllarne l’attendibilità e la
concludenza e scegliere tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e
rilevanti.
Ciò posto , le censure del ricorso principale meritano accoglimento per quanto in
motivazione.

prodotte e dei risultati della ctu concludendo per la concordanza di giudizio, anche
in presenza di risultati non perfettamente omogenei delle singole prove effettuate a
distanza di tempo le une dalle altre, in ordine ai risultati di adesività di gran lunga
inferiori, indicati dal ctu nella misura del 50% circa dei valori indicati nelle schede
ma non ha motivato adeguatamente sul danno e sulla sua entità, non bastando il
generico riferimento alla relazione del laboratorio del servizio Qualità della
Gilardini.
Le scritture provenienti da terzi, non essendo soggette né alla disciplina sostanziale
di cui all’art. 2702 cc né a quella processuale di cui all’art. 214 cpc, possono essere
liberamente contestate, costituendo prove atipiche il cui valore probatorio è
meramente indiziario ( S.U.. 23.6.2010 n. 15169, Cass. 8.1.2010 n. 76), donde la
necessità di delibare tutte le particolari circostanze che possono conferire speciale
significazione.
Quanto al ricorso incidentale la sentenza di appello ha dedotto che doveva trovare
conferma la statuizione di rigetto della domanda di risoluzione proposta dalla Sedes
perché, a prescindere dalla ritenuta insussistenza di un unico contratto a consegne
ripartite, a norma dell’art. 1492 cc la risoluzione non può essere richiesta se la cosa è
stata dal compratore alienata ed andava confermata la condanna al pagamento del
prezzo della fornitura contestata in lire 8.145.550.

La sentenza impugnata ha dato atto, a pagina diciannove, delle schede tecniche

Viceversa, in relazione alla previsione di cui all’art. 1492 cc deve considerarsi che la
trasformazione o l’alienazione, da parte del compratore, della cosa acquistata, non è
di per sé sufficiente a precludergli l’azione di risoluzione contrattuale per vizi ai
sensi dell’art. 1492, terzo comma, cc, occorrendo a tal fine, che quel comportamento
evidenzi univocamente che l’acquirente, cosciente dei vizi, abbia inteso accettare la

del prezzo (Cass. N. 4665/2008), dovendosi applicare, in caso di risoluzione, stante
l’impossibilità di restituzione, il principio secondo il quale, nei limiti in cui,
nonostante i vizi, la cosa abbia fornito utilità al compratore, non potendo gli effetti
restitutori essere disposti, dovranno essere ordinati per equivalente.
Ne consegue che il ricorso incidentale, in tali sensi , va accolto.
Va inoltre dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Thema nei confronti di
Bo.ma, senza formulazione di alcuna censura che riguardasse il rigetto da parte della
Corte di appello delle domande contro di essa proposte, con il conseguente formarsi
del giudicato su di esse, rendendo privo di interesse il ricorso.
Ne consegue la condanna alle spese di Thema nei suoi confronti, che si liquidano
come da dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie nei sensi di cui in motivazione il ricorso
principale e l’incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, per un nuovo esame
ed anche per le spese, ad altra sezione della Corte di appello di Trieste.
Dichiara inammissibile il ricorso di Thema nei confronti di BO.Ma e condanna
Thema al pagamento in favore di Bo.ma di euro 1700 di cui 200 per spese, oltre
accessori.
Roma 12 giugno 2013.
Il consigliere estensore

Presidente
sc,

cosa, così rinunciando alla maggiore tutela risarcitoria rispetto a quella di riduzione

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

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