Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18202 del 16/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 16/09/2016, (ud. 15/09/2015, dep. 16/09/2016), n.18202

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P.F., rappresentato e difeso dall’avv. Franco Ghilli e

dall’avv. Enrico Bottai, presso il quale è elettivamente

domiciliato in Roma alla via Domenico Barone n. 31;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA CERIT spa, rappresentata e difesa dall’avv. Bruno Cucchi e

dall’avv. Giovanni Puoti, presso i quali è domiciliata

in Roma alla via Panama n. 68;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana n. 39/5/09, depositata il 6 aprile 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15

settembre 2015 dal Relatore Cons. Antonio Greco;

uditi l’avv. Enrico Bottai per la ricorrente e l’avvocato dello Stato

Paolo Marchini per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGEREMO DEL PROCESSO

P.F. propone ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi, illustrati con successiva memoria, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che, rigettandone l’appello, nel giudizio introdotto con l’impugnazione dell’intimazione di pagamento di IRPEF per l’anno 1994, perchè preceduta da una non rituale notifica della cartella di pagamento – consegnata al medesimo indirizzo e numero civico dell’abitazione del contribuente, ma alla cognata, abitante in un diverso appartamento dello stesso fabbricato -, ha ritenuto che “la regolarità della notificazione al ricorrente della prodranica cartella di pagamento risultava certamente controversa, ma che, tuttavia, non poteva escludersi pacificamente.

L’Agenzia delle entrate e la spa Equitalia Cerit resistono con distinti controricorsi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo del ricorso, denunciando la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, il ricorrente assume – ed in tali termini è formulato il relativo quesito di diritto – che “il giudice al quale sia prospettata, con l’impugnazione dell’intimazione, soltanto la questione attinente la mancata (o l’invalida) notifica della cartella di pagamento, dovrebbe scrutinare solo siffatta circostanza al fine dell’annullamento o meno dell’intimazione impugnata”.

Con il secondo motivo, denunciando la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, e art. 139 c.p.c., assume – ed in tali termini formula il relativo quesito di diritto – che “anche a voler ritenere la cognata non convivente “persona di famiglia”, dovrebbe considerarsi nulla la notificazione con consegna dell’atto alla cognata che abbia la propria abitazione in luogo diverso e separato, seppur portante lo stesso numero civico, qualora, ai sensi dell’art. 139 c.p.c., comma 4, della consegna alla cognata non sia data notizia al destinatario mediante raccomandata A.R.”.

Con il terzo ed il quarto motivo denuncia, rispettivamente, motivazione omessa e, in via gradata, insufficiente “in ordine alla sostanziale riconducibilità di quanto avvenuto allo schema di cui all’art. 139 c.p.c., comma 2 (consegna presso l’abitazione del destinatario, a familiare convivente), piuttosto che a quello di cui al comma 3, dello stesso articolo (consegna a vicino di casa, seppur familiare)”.

Il secondo motivo del ricorso, il cui esame precede, è fondato.

Questa Corte ha da tempo chiarito che, quando la notificazione non avviene in mani proprie, il destinatario, giusta il disposto dell’art. 139 c.p.c., commi 1 e 2, va ricercato nel comune di residenza e, precisamente, nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio, e, nel caso in cui non venga trovato in tali luoghi, l’atto va consegnato ivi, a persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda. “Ne consegue che il presupposto per l’esecuzione di una valida notificazione con queste modalità è che la consegna avvenga nella casa di abitazione o presso il domicilio del notificando, mentre, se essa avviene in luoghi diversi, diventa irrilevante il rapporto tra il consegnatario e la persona cui l’atto è destinato e la notificazione deve considerarsi comunque nulla” (Cass. n. 3445 del 1996). La notificazione dell’atto mediante consegna al familiare del destinatario, infatti, è assistita da presunzione di ricezione, ai sensi dell’art. 139 c.p.c., comma 2, solo se avvenuta presso l’abitazione del destinatario, non anche se effettuata presso l’abitazione del familiare (cfr. Cass. n. 18989 del 2015).

In tale ultima ipotesi, ricorrente nella specie, in cui, alla stregua dell’art. 139 c.p.c., comma 3, il “vicino di casa” – non avendo rilievo il rapporto fra il consegnatario e la persona cui l’atto è destinato – accetti di ricevere la copia dell’atto, il successivo quarto comma prescrive che il vicino sottoscriva l’originale, e l’ufficiale giudiziario dia notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata.

Tale adempimento non ha avuto luogo nel caso in esame, con conseguente nullità della notificazione della cartella di pagamento, costituente qui atto prodromico.

Il giudice d’appello è incorso nell’errore di diritto addebitatogli in quanto, preso atto che la Commissione provinciale aveva rilevato – cane si legge nella sentenza di primo grado trascritta nel controricorso – che “la realtà storica, ricostruita a posteriori, consente di accertare che il contribuente abita in un’unità immobiliare diversa da quella della parente”, ha nondimeno affermato che “la notifica è avvenuta nel medesimo immobile, indirizzo e numero civico in cui il ricorrente aveva la propria residenza, qualificabile quindi, in qualche modo, “nella casa di abitazione”, e nella persona della cognata dello stesso, quindi qualificabile, in un certo senso, cane “persona di famiglia” ai sensi di quanto previsto dal codice di procedura civile”.

Con la nullità della notifica della cartella recante l’iscrizione a ruolo, atto prodromico rispetto all’intimazione di pagamento impugnata nel presente giudizio, viene meno il fondamento di quest’ultima.

Il secondo motivo del ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente.

La peculiarità della questione consente di dichiarare compensate fra le parti le spese dell’intero processo.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente.

Dichiara compensate fra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA