Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18202 del 05/08/2010

Cassazione civile sez. III, 05/08/2010, (ud. 09/07/2010, dep. 05/08/2010), n.18202

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato SAITTA

PAOLO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

B.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA F. CORRIDONI 14, presso lo studio dell’avvocato DE FELICE

ROBERTO EMANUELE, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce

al controricorso;

– controricorrente –

e contro

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI F.I.S.E. (OMISSIS);

– intimata –

e sul ricorso n. 14519/2006 proposto da:

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI – FISE in persona del Presidente

legale rappresentante pro tempore Ing. C.C., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio

dell’avvocato ANGELETTI ALBERTO, che la rappresenta e difende giusta

delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti –

e contro

B.M., B.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 863/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa l’11/11/2004, depositata il

24/02/2005, R.G.N. 9691/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/07/2010 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato ANDREA CIMMINO per delega dell’Avvocato PAOLO

SAITTA;

udito l’Avvocato LEONARDO GNISCI per delega dell’Avvocato ALBERTO

ANGELETTI;

udito l’Avvocato ROBERTO DE FELICE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 10 aprile 1999 la F.I.S.E. Federazione Italiana Sport Equestri – convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma B.M. e B.A. e, dedotto di avere acquistato nel (OMISSIS) in comproprieta’ col B.A. (in quote, rispettivamente, del 51% e del 49%), il cavallo (OMISSIS), avvalendosi di un mutuo concesso dall’Istituto del Credito Sportivo; che il B.A., il quale si era obbligato a rimborsare a F.I.S.E. la parte di finanziamento corrispondente alla sua quota, in rate semestrali, aveva comunicato, dopo i primi pagamenti, di voler cedere questa al B.M.; che contestualmente il B. M. aveva chiesto di poter subentrare nella comproprieta’ del cavallo; che F.I.S.E. aveva autorizzato la cessione con delibera n. 381 del 1995; che il B.M., pur acquisendo il possesso del cavallo, aveva omesso il pagamento delle rate di finanziamento, chiese, in via principale, che, accertato l’inadempimento del B. M. alle obbligazioni nascenti dal contratto nel quale era subentrato, lo stesso venisse condannato al pagamento della complessiva somma di L. 193.859.262, pari a tutte le rate di prezzo scadute dal 30 novembre 1995 e non pagate, nonche’ a quelle a scadere, oltre interessi e rivalutazione; in via subordinata, che il convenuto venisse condannato a titolo di responsabilita’ precontrattuale e, in via ancor piu’ gradata, ove si fosse ritenuto insussistente o invalido il subentro del B.M. nel contratto, che la condanna venisse pronunciata a carico del B.A..

Resistettero sia il B.M. che il B.A. contestando le avverse pretese ed eccependo in limine litis l’incompetenza del giudice adito per essere la controversia devoluta ad arbitri.

Con sentenza del 21/23 maggio 2001 il Tribunale, ritenuta inefficace la clausola compromissoria di cui all’art. 16 del contratto, dichiarata nulla o inesistente la cessione del contratto fra il B.A. e il B.M. per difetto del consenso di F.I.S.E. prestato nelle forme di legge, in accoglimento della domanda subordinata da questa proposta, condanno’ il B.A., quale unico soggetto negozialmente vincolato, a corrispondere alla Federazione la somma di L. 193.859.262, pari alle rate scadute e da scadere, oltre interessi e rivalutazione.

Proposto gravame principale dal B.A. e incidentale dal B.M. e da F.I.S.E., la Corte d’appello di Roma, in data 24 novembre 2005, cosi’ provvide:

a) accolse l’appello proposto dal B.A. nei confronti di F.I.S.E, conseguentemente dichiarando l’incompetenza del Tribunale, per essere la controversia devoluta ad arbitri;

b) accolse l’appello proposto dal B.A. nei confronti del B.M. nonche’ l’appello incidentale subordinato di F.I.S.E. nei confronti del B.M., per l’effetto condannando quest’ultimo al pagamento in favore di F.I.S.E. della somma di Euro 100.120,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

c) rigetto’ l’appello incidentale del B.M.;

d) condanno’ F.I.S.E e B.M., in solido tra loro, alla rifusione delle spese in favore del B.A. e il B.M. alla rifusione delle spese in favore di F.I.S.E..

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione B. M. formulando cinque motivi.

Resistono con due distinti controricorsi F.I.S.E. e B. A., la prima proponendo altresi’ ricorso incidentale subordinato affidato a un unico motivo, F.I.S.E. e B. M. hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 Va preliminarmente disposta, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., la riunione dei ricorsi proposti da B.M. e da F.I.S.E. avverso la stessa sentenza.

1.1 Col primo motivo il B.M. denuncia violazione e falsa applicazione della L. 16 febbraio 1942, n. 426, art. 5, della L. 23 marzo 1981, n. 91, art. 14, dell’art. 1406 cod. civ., del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 16 e 17.

La censura ha ad oggetto l’affermazione del giudice di merito secondo cui la cessione dal B.A. al B.M. del contratto di acquisto della quota del cavallo, e del connesso finanziamento, si era validamente conclusa con il consenso del contraente ceduto F.I.S.E. E tanto sulla base dei seguenti, concorrenti rilievi: il contratto non richiedeva ad substantiam la forma scritta, posto che una federazione sportiva non puo’ considerarsi ente pubblico; in ogni caso la F.I.S.E., nella fattispecie, aveva agito secondo il diritto privato; infine era stata comunque rispettata la forma vincolata sia nella proposta del B.M. che nell’accettazione della F.I.S.E..

Secondo il ricorrente invece la natura di ente pubblico della F.I.S.E. derivava, nell’assetto antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, direttamente dalla L. 16 febbraio 1942, n. 426, art. 5, comma 1 essendo peraltro pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza in relazione all’attivita’ dell’ente.

Considerato allora che il consenso del contraente ceduto costituisce elemento costituivo del negozio di cessione e che questa deve rivestire la forma prescritta per il contratto ceduto, la F.I.S.E. avrebbe dovuto prestare il suo assenso nella forma scritta richiesta ad substantiam dal R.D. n. 2440 del 1923, artt. 16 e 17. Del resto gia’ nella scrittura privata inviata al B.M. per il subentro nella posizione del B.A. era stato esplicitato che l’acquisto di cavalli per il tramite dello speciale strumento del credito sportivo e la selezione di un vasto numero di binomi cavalieri – cavalli competitivi a livello nazionale e internazionale corrispondevano ai fini istituzionali della F.I.S.E. Affatto inconferente sarebbe poi il rilievo che nella fattispecie la federazione aveva agito iure privatorum, non venendo percio’ solo meno l’obbligo della pubblica amministrazione di rispettare, nella conclusione dei contratti, la forma vincolata imposta dalla legge (confr. Cass. civ. 24 novembre 2005, n. 24862; Cass. civ. 8 gennaio 2005, n. 262).

Sostiene anche il deducente l’erroneita’ dell’assunto secondo cui la forma scritta sarebbe stata comunque rinvenibile nella fattispecie, occorrendo a tal fine la redazione di un documento sottoscritto dal titolare del potere di rappresentanza legale dell’ente, laddove affatto irrilevante era l’esistenza di una mera autorizzazione alla cessione del contratto, trattandosi di atto con efficacia puramente interna.

1.2 Col secondo mezzo il ricorrente lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti decisivi per il giudizio, quali la natura privata della F.I.S.E. nonche’ le circostanze che la stessa aveva operato iure privatorum e che la stipula fosse avvenuta per atto iscritto.

1.3 Col terzo motivo deduce vizi motivazionali perche’ la Corte d’appello, affermando che la convenzione appositamente predisposta nella fattispecie, non era mai stata sottoscritta, ma che, malgrado cio’, il consenso alla cessione era stato prestato, aveva omesso di spiegare come e perche’ la Federazione avesse manifestato la sua volonta’ pur in difetto di una dichiarazione del suo legale rappresentante. Lamenta sul punto il ricorrente malgoverno delle risultanze istruttorie e segnatamente della comunicazione, inoltrata dal Segretario generale della F.I.S.E. al B.M., nella quale, preannunciandosi l’invio della documentazione necessaria a formalizzare la cessione del contratto, si evidenziava che essa doveva essere debitamente firmata sia dal B.M. che dal Presidente Federale e che il suo perfezionamento era condizionato alla previa accensione da parte del B.M. di una polizza bancaria o assicurativa a garanzia del debito, polizza mai stipulata.

1.4 Col quarto motivo l’impugnante denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 808 cod. proc. civ. nonche’ degli artt. 1341 e 1406 cod. civ., perche’ dall’assunto che la cessione del contratto si era perfezionata, avrebbe dovuto il decidente dedurre l’incompetenza del giudice ordinario, in ragione della clausola compromissoria presente nel contratto ceduto. Erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto la predetta clausola non operativa nei confronti del B. M., in quanto non specificamente sottoscritta.

1.5 Col quinto mezzo infine viene prospettata falsa applicazione degli artt. 1406 e segg. cod. civ., per avere la Corte territoriale rigettato l’appello incidentale col quale il B.M. aveva chiesto la condanna del B.A., appellante principale, alla restituzione della somma di L. 64.619,754, qualificando il pagamento effettuato come versamento in acconto in esecuzione del contratto di cessione di quota. Considerato che, in realta’, alcuna cessione si era mai perfezionata, anche tale capo della pronuncia andava cassato.

2 Con l’unico motivo del ricorso incidentale subordinato la Federazione Nazionale Sport Equestri F.I.S.E. – denuncia violazione degli artt. 38, 166 e 167 cod. proc. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, con riferimento alla statuizione della Corte d’appello che, in accoglimento del primo motivo di gravame del B.A., ha dichiarato l’incompetenza del giudice ordinario a decidere la controversia, in ragione della presenza di clausola compromissoria, laddove la relativa eccezione non era stata formulata in limine litis, come prescritto dal comb. disp. delle norme innanzi richiamate, e lo stesso B.A. aveva di fatto rinunciato ad avvalersi della clausola, avendo contestato la propria qualita’ di parte del rapporto dedotto in giudizio.

3 I primi quattro motivi del ricorso principale, che si prestano a essere esaminati congiuntamente per la loro evidente connessione, sono fondati per le ragioni che seguono.

L’assunto del giudice di merito secondo cui la cessione del contratto non necessitava, benche’ ne fosse parte la F.I.S.E., della forma scritta ad substantiam e’ errato.

Vale al riguardo anzitutto precisare che alla fattispecie non e’ applicabile il D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, recante il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano – C.O.N.I., che all’art. 15, comma 2, sancisce la natura di associazioni con personalita’ giuridica di diritto privato delle federazioni sportive nazionali, precisando che esse non perseguono fini di lucro e che sono soggette, per quanto non previsto nel decreto, alla disciplina del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione: i fatti di causa si sono invero verificati prima della entrata in vigore di tale normativa, la quale e’ peraltro sicuramente irretroattiva (confr.

Cass. civ. sez. un. 11 ottobre 2002, n. 14530).

Cio’ posto, nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice e’ ormai consolidata l’affermazione secondo cui, nel regime anteriore al D.Lgs. n. 242 del 1999, le federazioni sportive nazionali presentavano un duplice aspetto, l’uno di natura pubblicistica, riconducibile all’esercizio in senso lato di funzioni proprie del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.NI.), e l’altro di natura privatistica, riconnesso alle specifiche attivita’ delle federazioni medesime, attivita’ che, in quanto autonome, erano considerate distinte e separate da quelle di natura pubblica e facenti capo esclusivamente alle dette federazioni (Cass., sez. un., 11 ottobre 2002, n. 14530; Cass. sez. un., 12 luglio 1995, n. 7640).

Piu’ nel dettaglio, ragionando con riferimento alla F.I.S.I., le sezioni unite di questa Corte ebbero a rilevare che essa, come le altre federazioni sportive, costituiva organo del C.O.N.I., ente pubblico non economico avente personalita’ giuridica (L. 16 febbraio 1942, n. 426, artt. 1 e 5 nonche’ D.P.R. 28 marzo 1986, n. 157, art. 2), segnatamente evidenziando che, ai sensi della L. 23 marzo 1981, n. 91, art. 14, comma 2 alle federazioni sportive nazionali era riconosciuta autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del C.O.N.I., il che valeva ad attribuire loro una soggettivita’ per gli atti posti in essere nell’esercizio di quella autonomia, senza tuttavia trasformarle da organi dell’ente pubblico in persone giuridiche (Cass. civ. sez. un. 11 ottobre 2002, n. 14530 cit.).

Si tratta ora di stabilire se l’acquisto in proprio, da parte di F.I.S.E., di un quadrupede ritenuto idoneo alla formazione di un binomio cavallo – cavaliere competitivo a livello nazionale ed internazionale e la successiva stipula di una convenzione con il fantino prescelto e affidatario dell’animale, destinata a trasferirgliene pro quota la proprieta’ all’esito del versamento dell’ultima rata del prezzo convenuto, vada considerata attivita’ diretta a disciplinare aspetti interni e organizzativi della Federazione medesima, o non piuttosto alla realizzazione d’interessi fondamentali ed istituzionali dell’attivita’ sportiva.

Ora, tra i compiti primari del C.O.N.I., rientrava e rientra l’organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale (L. 16 febbraio 1942, n. 426, art. 2 istitutiva del C.O.N.I., e D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, art. 2) nonche’ la preparazione degli atleti e l’approntamento di mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali (L. 16 febbraio 1942, n. 426, art. 3 e D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, art. 2).

Ma, se cosi’ e’, l’acquisizione di un cavallo, in vista della formazione di un’accoppiata vincente, e’ attivita’ chiaramente esorbitante i profili interni e organizzativi della federazione e assolutamente tarata, invece, sulle funzioni istituzionali proprie del C.O.N.I. Significativo, in tal senso, e’ anche che solo la F.I.S.E., in vista del raggiungimento dei divisati obbiettivi agonistici, ha accesso a strumenti di finanziamento privilegiato, quali sono i mutui dell’Istituto del Credito sportivo.

E allora, considerato che il consenso del contraente ceduto costituisce elemento essenziale del negozio di cessione del contratto (confr. Cass. civ. 7 maggio 2001, n. 6349), e che esso, al pari del consenso degli altri paciscenti, pur potendo, in via di principio, essere espresso anche tacitamente, deve tuttavia esternarsi in forma vincolata, ove questa sia prevista per il contratto ceduto (confr.

Cass. civ. 15 marzo 2004, n. 5244), l’intero negozio di cessione, di cui era parte la F.I.S.E. nell’esercizio di funzioni di natura pubblicistica, riconducibili a quelle proprie del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.NI.) doveva essere posto in essere nell’osservanza della forma scritta ad substantiam imposta dal R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 16 e 17 (Cass. civ. 12 aprile 2006, n. 8621).

Costituisce invero principio generale fondamentale della materia delle obbligazioni, evincibile dal sistema normativo (e, in particolare, dalle regole stabilite dalla legge sulla contabilita’ generale dello Stato), che la pubblica amministrazione non puo’ assumere impegni o concludere contratti se non nelle forme stabilite dalla legge e dai regolamenti (vale a dire nella forma scritta), il cui mancato rispetto produce la nullita’ assoluta dell’atto, rilevabile anche d’ufficio. La regola della forma scritta ad substantiam e’, infatti, strumento di garanzia del regolare svolgimento dell’attivita’ amministrativa, sia nell’interesse del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia nell’interesse della stessa pubblica amministrazione, rispondendo all’esigenza di identificare con precisione l’obbligazione assunta e il contenuto negoziale dell’atto e, specularmente, di rendere possibile l’espletamento della indispensabile funzione di controllo da parte dell’autorita’ tutoria. In questo senso, il requisito in parola puo’ considerarsi espressione dei principi di buon andamento e imparzialita’ dell’amministrazione sanciti dalla carta costituzionale (art. 97). I contratti conclusi dallo Stato e dagli enti pubblici richiedono, in altre parole, ancorche’ essi agiscano iure privatorum, la forma scritta ad substantiam, con esclusione di qualsivoglia manifestazione di volonta’ implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi (Cass. civ. 20 agosto 2009, n. 18514).

Cio’ significa che alla autorizzazione dell’organo deliberativo a stipulare il contratto o ad accettare una proposta ricevuta, deve seguire l’esternazione di tale volonta’ da parte dall’organo che ha la rappresentanza legale dell’ente, costituendo la delibera autorizzatoria un mero atto interno, preparatorio del negozio che dovra’ essere stipulato nelle forme indicate.

4 Venendo al caso di specie, e’ pacifico in causa, e risulta del resto dalla stessa sentenza impugnata, da un lato, che la F.I.S.E. si era limitata ad autorizzare la cessione, nel senso che aveva mostrato la propria disponibilita’ ad accettarla, previo adempimento delle condizioni imposte dal suo ordinamento, quali, in primo luogo, l’emissione di polizza bancaria o assicurativa intestata al B. M., a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni che lo stesso andava ad assumere; dall’altro, che neppure il B.M. ha mai sottoscritto l’atto di cessione (confr. pag. 4 della sentenza della Corte d’appello), di talche’ e’ veramente incontestabile l’assunto che la vicenda negoziale e’ rimasta nella fase delle trattative e non e’ quindi approdata a conclusione.

5 La ritenuta fondatezza delle censure svolte nei primi quattro motivi del ricorso principale impone altresi’ l’accoglimento del quinto mezzo. Non par dubbio infatti che, se la cessione di contratto non si e’ perfezionata, viene meno la ragione giustificativa del rigetto dell’appello incidentale del B.M., volto a ottenere la restituzione della somma di L. 64.619.754, da lui versata al B. A. a titolo di acconto sulla stipulando contratto: e invero, fallito definitivamente il programma negoziale, quel pagamento resta sine titulo e va restituito.

6 L’accoglimento del ricorso del B.M. rende altresi’ obbligato il rigetto del ricorso incidentale di F.I.S.E.. E’ infatti a dir poco ovvio che, non essendosi mai perfezionata la cessione del contratto tra le parti, e quindi la sostituzione del B.M. al B. A. nell’acquisto pro quota del cavallo a mezzo di pagamenti rateali, e’ pienamente operativo l’originario contratto stipulato tra F.I.S.E. e B.A. e, con esso, la clausola compromissoria che prevede la devoluzione ad arbitri di ogni controversia relativa alla sua interpretazione ed esecuzione: in sostanza, accertato che il B. M. potrebbe al piu’ essere chiamato a rispondere per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nella trattative, ex artt. 1337 e 1338 cod. civ., e quindi a titolo di responsabilita’ precontrattuale, non ha senso ipotizzare un coinvolgimento del B.M. nelle questioni relative alla esecuzione del contratto concluso tra il B.A. e la F.I.S.E., al quale egli e’ per definizione estraneo.

Sono poi inammissibili i rilievi in ordine alla pretesa tardivita’ della eccezione di incompetenza del giudice ordinario, per essere la controversia devoluta ad arbitri, o alla pretesa rinuncia ad avvalersi della clausola: trattasi invero di questioni non trattate in alcun modo nella sentenza impugnata e quindi estranee al thema decidedum del giudizio di appello, di talche’, secondo il costante insegnamento di questo giudice di legittimita’, il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilita’ per novita’ della censura, aveva l’onere, rimasto nella fattispecie del tutto inadempiuto, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo aveva fatto, onde dar modo alla Corte di controllare de visu la veridicita’ di tale asserzione (confr. Cass. civ. sez. lav.

28 luglio 2008, n. 20518; Cass. civ. 1, 31 agosto 2007, n. 18440).

7 In definitiva, deve essere accolto il ricorso principale di B.M. e rigettato invece quello della F.I.S.E. Peraltro, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, ex art. 384 cod. proc. civ., con il rigetto della domanda proposta da F.I.S.E. nei confronti del B.M., l’accoglimento della domanda proposta dal B.M. nei confronti del B.A. e la conseguente condanna del B. A. al pagamento in favore del B.M. della somma di Euro 33.373,32 (pari a L. 64.619.754), con gli interessi legali dalla domanda.

L’esito complessivo della lite e la complessita’ delle questioni inducono il collegio a compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale di B. M. e rigetta il ricorso incidentale della F.I.S.E.;

decidendo nel merito, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta dalla F.I.S.E. nei confronti del B.; in accoglimento della domanda proposta da B.M. nei confronti di B.A., condanna quest’ultimo al pagamento in favore del B.M. della somma di Euro 33.373,32, con gli interessi legali dalla domanda. Compensa integralmente tra tutte le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

 

 

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