Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18201 del 29/07/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 18201 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: DE RENZIS ALESSANDRO

ha pronunciato la seguente

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SENTENZA

sul ricorso RG n. 11553/2011 proposto
DA

GIACCHE’ GIANCARLO, elettivamente domciliato in Roma,
Via Prisciano N. 28, presso lo studio dell’Avv. Danilo Serrani, che lo rappresenta difende, unitamente e disgiuntamente, con l’Avv. Andrea V. A. Speciale(del foro di Ancona
Con studio In Via Catalafimi n. ‘)come da procura in calce
al ricorso)
Ricorrente
CONTRO

GIACCHE’ GIACINTO, elettivamente domiciliato in Roma,
Viale Ionio n. 359 , presso lo studio dell’Avv. Anna Gentili,

Data pubblicazione: 29/07/2013

rappresentato e difeso, anche in via disgiuntiva, dall’Avv.
Manuela Soligo e dall’Avv. Dino Latini del oro di Ancona
(con studio in Osimo, Via San Filippo n. 3) come da procura a margine del controricorso

NONCHE’ CONTRO
-GIACCHE’ GINO
-GIACCHE’ FABIO
Intimati
per la cassazione della sentenza n. 65/010 della Corte di
Appello di Ancona del 12.02.201015.05.2010 nella causa
iscritta al n. 34 R.G. dell’anno 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 20.06.2013 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l’Avv. Andrea Vincenzo Speciale per il ricorrente;
udito l’Avv. Manuela Soligo per il controricorrente Giacinto
Giacché.
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Giulio
Romano„ che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Il Tribunale di Ancona con sentenza n. 946 del 2005 rigettava la domanda proposta da GIANCARLO GIACCHE’
nei confronti di GIACINTO, GINO e FABIO GIACCHE’, volta
ad ottenere l’accertamento dell’esistenza di una comunione
tacita familiare tra congiunti e di rispettivi apporti, nonché

Controricorrente

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lo scioglimento della stessa comunione, con l’attribuzione
dei beni di valore corrispondente alle rispettive quote.
Il ricorrente aveva esposto:
-che nel 1975 la famiglia mezzadrile aveva acquistato, e-

motivazione strettamente legata alla gestione economica,
al padre GIACINTO GIACCHE’ e pagato con la rendita
mezzadri, con i proventi di altre attività svolte dai figli
FABIO e GINO mediante l’accensione di un mutuo agrario
con vincolo di indivisibilità trentennale, restituito con la
rendita mezzadrile;
-che sul fondo erano stati realizzati, dal 1982, ampliamento
della preesistente casa colonia e un fabbricato di nuova
costruzione adibito a civile abitazione;
-che egli 1’11.01.1999 aveva significato il suo intendimento
di addivenire alla divisione del compendio e aveva diffidato
i componenti del nucleo familiare a disporre della casa comune;
-che egli aveva apportato anche il suo diretto contributo lavorativo svolgendo mansioni di meccanico ed elettricista,
lavorando il fondo, tenendo i contatti con i concedenti e gli
enti per la conduzione del fondo.
Il. Tale decisione, appellata dall’originario ricorrente, è stata confermata dalla Corte di Appello di Ancona con sentenza n 65 del 2010.

sercitando la rispettiva prelazione, un podere ) intestato, per

La Corte territoriale ha osservato che l’acquisto del fondo
agricolo da parte dei un membro della comunione non
comporta un automatico acquisto da parte della collettività,
acquisto che avrebbe potuto tutt’a iù dar luogo ad una a-

della comunione familiare. E ciò, secondo la Corte, sia ai
sensi dell’art. 2140 Cod. Civ. che dell’art. 230 bis Cod. Civ.
Ciò precisato, la Corte territoriale ha rilevato che non può
/N essere richiesta la divisione dei beni acquistati da un singolo componente, che devono considerarsi di proprietà esclusiva dell’intestatario. Conclusione valida questa tanto
nel caso di pregressa comunione tacita familiare tanto nel
caso di ipotetica instaurazione della comunione successivamente agli acquisti, non potendosi ammettere il conferimento di immobile senza la necessaria firma negoziale.
III. GIANCARLO GIACCHE’ ricorre per cassazione affidandosi a cinque motivi.
Resiste con controricorso GIACINTO GIACCHE’.
Non si sono costituiti gli altri due intimati FABIO E GINO
GIACCHE’.
Le parti costituite hanno depositato rispettiva memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione circa il fatto controverso e decisivo del giudizio,rappresentato dall’esistenza della comunione tacita familiare

zione di risarcimento del danno da parte degli altri membri

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in agricoltura, ritenuta irrilevante.
Il ricorrente sostiene che, anche a voler ritenere non sussistente la comunione per mancanza di atto scritto, rimane
pur sempre il fatto che le prestazioni nella comunione sono

ponenti hanno contribuito alla formazione del patrimonio
familiare in senso lato ed omnicomprensivo, sicché le ragioni creditorie di natura risarcitoria sono pur sempre rivolte e sussistono nei confronti della massa, vivono e si incrementano con la stessa fino alla sua cessazione- frazionamento e quindi sono da prendere in considerazione nella
formazione delle quote.
Il ricorrente aggiunge che la Corte territoriale ha compietamente ignorato le risultanze documentali (sentenza n.
520/1978 del Tribunale di Ancona di riscatto del fondo della famiglia da parte del capofamiglia, il piano aziendale ex
legge regionale n. 13/1990 presso il Comune di Osimo con
dichiarazione del capofamiglia circa gli apporti lavorativi
dei singoli ecc.)
Le esposte censure, che si possono sintetizzare nel rilievo
circa l’omessa decisione sulla richiesta di accertamento
della comunione tacita familiare, sono prive di pregio e
vanno disattese.
Invero il giudice di appello ha ampiamente spiegato come
nel caso di specie tale accertamento, che viene dedotto

state effettuate e i relativi apporti da parte dei singoli com-

non sotto il profilo dell’art. 112 CPC, ma sotto il profilo del
vizio di motivazione, non assumeva decisiva rilevanza, atteso che l’acquisto del fondo in questione avvenne a seguito dell’esercizio del diritto di prelazione da parte di Giacin-

del bene.
Nella delineata situazione il giudice di appello ha ben spiegato, richiamando sul punto precedenti giurisprudenziali,
come nell’ipotesi di comunione tacita familiare l’acquisto di
un bene da parte di un singolo componente non comporta il
trasferimento automatico della proprietà agli altri membri
della comunione né giustifica una richiesta di divisione di
beni di proprietà esclusiva. Tale acquisto avrebbe potuto
tutt’alpiù dar luogo ad una azione di risarcimento del danno
da parte degli altri membri della comunione familiare.
Né il richiamo alle risultanze documentali, che si affermano
ignorate dal giudice di appello, assume decisivo rilievo, essendo le stesse soltanto menzionate e non riportate o trascritte nel loro contenuto, con palese violazione del principio di autosufficienza.
Altrettanto irrilevante si dimostra il richiamo alle prove testimoniali, che, ad avviso dello stesso ricorrente (cfr pag.
47 del ricorso), non sono risultate univoche.
2. Con il secondo motivo il ricorrente, nel denunciare violazione dell’art. 230 bs Cod. Civ, osserva che tale norma non

to Giacché, che divenne unico intestatario e proprietario

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è applicabile al caso di specie, per essere entrata in vigore, quando già da tempo la famiglia Giacché lavorava e viveva nel fondo mezzadrile.
La doglianza è infondata, giacché la sentenza impugnata,

in relazione alla titolarità dei beni dei singoli partecipanti,
ha richiamato ad abundantiam l’istituto dell’impresa familiare, che ha sostituito la comunione tacita familiare, e
l’indirizzo giurisprudenziale (cfr Cass. n. 631 del 2004), secondo cui i diritti dei collaboratori non toccano la titolarità
dell’azienda e rilevano solo sul piano obbligatorio senza
comportare alcuna modifica nella struttura dell’impresa facente capo al titolare della stessa, che ne è l’effettivo gestore.
3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione
dell’art. 2140 Cod. Civ e degli Usi vigenti in agricoltura nella provincia di Ancona, usi riportati nella CTU del dott. Ciro
Luminari. Aggiunge che costituisce circostanza pacifica il
fatto che la famiglia Giacché lavorava nei campi a mezzadria fin dall’origine e il fondo venne acquistato in data
1103.1975, proprio nella vigenza dell’art. 2140 Cod. Civ.,
che richiama gli usi vigenti nella provincia.
Il motivo è infondato.
Gli usi anzidetti, semplicemente richiamati con riferimento
alla consulenza Luminari e senza una loro integrale trascri-

con riguardo alla comunione tacita familiare in agricoltura e

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zione, non sono in ogni caso idonei a giustificare il trasferimento del fondo alla comunione, in quanto, come in precedenza evidenziato, soltanto al controricorrente Giacinto
Giacché spettava il diritto di prelazione nell’acquisto del

sercitò divenendo titolare esclusivo del fondo stesso.
4 .Con il quarto motivo il ricorrente lamenta violazione
dell’art. 1374 Cod. Civ., sostenendo che i giudici di merito
non hanno tenuto conto di tale norma, che obbliga le parti
alle conseguenze derivanti dalla legge o, in mancanza, dagli usi o secondo equità.
La doglianza non ha pregio e va disattesa, non essendone
ben chiaro il contenuto e non risultando in maniera precisa
in quale atto e momento delle precedenti fasi del giudizio
di merito la richiesta risarcitoria sia stata proposta.
5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce violazione ed
errata applicazione dell’art. 1350 Cod. Civ., evidenziando
che ai fini della tutela dei terzi, si dimostra più appropriato- più che il ricorso alla forma scritta- il sistema della
priorità nelle trascrizioni e dell’affidamento in buona fede,
nella vigenza del’art. 2140 Cod. Civ e degli usi ivi richiamati.
Anche quest’ultima censura non coglie nel segno, essendo
connotata da genericità e comunque avendo precisato la
sentenza impugnata, come già detto in precedenza, che

fondo ex art. 8 della legge n. 590 del 1965, diritto che e-

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non si era verificato alcun trasferimento automatico del
fondo in questione alla comunione in conseguenza
dell’acquisto da parte di Giacinto Giacché e che per conseguire tale risultato sarebbe stato necessario l’atto scritto

deroga all’art. 1350 Cod. Civ. in tema di validità di trasferimenti immobiliari
6. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va
rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a favore del controricorrente Giacinto Giacché.
Nessuna pronuncia va emessa sulle spese del giudizio di
cassazione nei confronti degli intimati non costituiti.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida a favore del controricorrente in €
50,00 per esborsi, oltre € 4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge. Nulla per le spese nei confronti degli intimati Gino e Fabio Giacché.
Così deciso in Roma addì 20 giugno 2013
Il Consigliere relatore estensore

Il Presidente

ad substantiam, non essendo idonei gli usi a consentire la

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