Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18201 del 24/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/06/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 24/06/2021), n.18201

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10875/2013 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

Contro

ROAN COMFORT CAMP BV, rappresentata e difesa giusta delega in atti

dall’avv. Stefano Marzano con domicilio eletto presso il difensore

ridetto in Roma, via Paolucci Dè Calboli n. 60 (PEC

stefanomarzanoordineavvocatiroma.orq);

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Abruzzo sez. staccata di Pescara n. 257/09/12 depositata il

19/04/2012, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

12/11/2020 del Consigliere Roberto Succio;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto

Procuratore Generale Giovanni Giacalone che ha concluso per

l’accoglimento del primo e del terzo motivo del ricorso principale,

l’assorbimento del secondo motivo e per la dichiarazione di

inammissibilità del ricorso incidentale.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello dell’Amministrazione Finanziarie e quindi confermava la pronuncia di primo grado che aveva annullato l’atto impugnato, diniego di rimborso IVA;

– ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a sette motivi; il contribuente resiste con controricorso e presenta anche ricorso incidentale al quale l’Erario resiste con controricorso a detto ricorso incidentale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– possono esaminarsi congiuntamente il primo, il sesto e il settimo motivo, in quanto nella sostanza si configurano come frammentazione di una medesima censura e, come si vedrà, il loro esame risulta dirimente ai fini del decidere;

il primo motivo censura la gravata sentenza per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 ter, in combinato disposto con il medesimo D.P.R., art. 7, comma 4, lett. d), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR ritenuto del tutto assente il requisito dello svolgimento di operazioni attive in Italia da parte della società olandese controricorrente, fatto invece pacifico in atti;

– il motivo è fondato, poichè la stessa CTR riconosce (pag. 2 della sentenza impugnata) che “l’attività svolta dalla società contribuente residente dell’Olanda consiste in sostanza nella messa a disposizione di clienti olandesi di aree di sosta ubicate in campeggi italiani e acquisite con apposite convenzioni” salvo poi trarne l’erronea conclusione della mancata effettuazione di operazioni attive in Italia (nelle quali consiste proprio tal messa a disposizione);

– il sesto motivo denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto della VI Dir. CEE n. 77/388, art. 26, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 74 ter e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 ter, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente ritenuto accessorie le prestazioni di servizi svolte in Italia rispetto a quelle principali svolte in Olanda, con ciò qualificandone l’attività come diversa da quella di “agenzia di viaggi”;

– il settimo motivo si incentra sulla errata interpretazione ed applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 ter, in combinato disposto con l’art. 7. comma 4, lett. d), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente, in violazione della giurisprudenza della CGUE e dei principi del diritto dell’Unione, ritenuto che le operazioni poste in essere dalla ROAM CONFORT CAMP BV, consistenti nella messa a disposizione di clienti olandesi di aree di sosta ubicate in campeggi italiani e acquisite con apposite convenzioni, non potessero localizzarsi ai fini iva in Italia risultando quindi elemento ostativo al rimborso dell’imposta pagata sugli acquisti operati ivi;

– i ridetti motivi sono ambedue fondati;

– come correttamente rilevato anche dal PG, questa Corte ha già statuito proprio in occasione di altre controversie tra le medesime parti (Cass. Sez. 5, Sentenze n. 16539 e 16543 del 20/06/2019) in tema di IVA, la territorialità della prestazione di servizi relativa a beni immobili siti in Italia è regolata dal criterio speciale di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, comma 4, lett. a, ossia quello del luogo in cui l’immobile è ubicato, il quale prevale sul criterio di collegamento generale previsto nei commi precedenti, ai quali deroga, individuato nel luogo di domicilio o di residenza o di stabile organizzazione dei soggetti che rendono dette prestazioni, senza che assuma rilievo, in caso di pluralità di prestazioni, parte delle quali relative ad immobili, l’unicità delle stesse e, nell’individuazione del criterio di collegamento, la prevalenza dell’una rispetto alle altre;

– pertanto, nel decidere in difformità dai suddetti principi, la CTR ha commesso errore di diritto;

– alla luce della decisione che precede, i restanti motivi sono assorbiti in quanto irrilevanti ai fini del decidere;

– il ricorso principale è quindi accolto; da tal accoglimento deriva necessariamente l’esame del ricorso incidentale condizionato della contribuente società olandese;

– esso si affida a un motivo, con il quale si denuncia la violazione dell’art. 24 Cost., comma 2 e dell’art. 111 Cost., commi 2 e 6, in combinato disposto con il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 ter, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il giudice dell’appello affrontato il merito delle difese dell’Amministrazione che, in quanto fondate nel processo su ragioni diverse da quelle opposte in sede di diniego, erano invece da considerare inammissibili;

– il motivo è privo di fondamento;

– questa Corte infatti ritiene (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17239 del 27/06/2019) che in tema di contenzioso tributario, ove la controversia abbia ad oggetto l’impugnazione del rigetto dell’istanza di rimborso di un tributo avanzata dal contribuente, quest’ultimo riveste la qualità di attore in senso non solo formale – come nei giudizi di impugnazione di un atto impositivo – ma anche sostanziale, con la conseguenza che l’Amministrazione finanziaria può prospettare argomentazioni giuridiche ulteriori rispetto a quelle che hanno costituito la motivazione di rigetto dell’istanza in sede amministrativa;

pertanto, il ricorso incidentale condizionato è respinto; poichè non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto la controversia può decidersi nel merito con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente;

– alla luce del fatto che le pronunce sopra citate sono intervenute in data successiva alla proposizione del ricorso sussistono giuste ragioni per compensare le spese dell’intero giudizio.

PQM

accoglie il primo, sesto e settimo motivo del ricorso principale; dichiara assorbiti gli altri;,rigetta il ricorso incidentale condizionato; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso del contribuente; compensa le spese dell’intero giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari quello dovuto per il ricorso incidentale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021

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