Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18201 del 16/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 16/09/2016, (ud. 15/09/2015, dep. 16/09/2016), n.18201

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Piccola Cooperativa Agricola S. a r.l. e due soci della cooperativa, S.M.L. e S.V., propongono ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che, accogliendo 1 appello dell’Agenzia delle entrate, ha confermato la fondatezza della pretesa impositiva manifestata con sei avvisi di accertamento con i quali era stato rettificato, ai fini dell’IRPEG, dell’IRAP e dell’IVA, il reddito d’impresa dichiarato per gli anni 1998, 1999 e 2000, e della pretesa impositiva manifestata con tre avvisi di accertamento ai fini dell’IRPEF Con i quali era stato rettificato il reddito dichiarato dal socio S.V. per gli anni 1998, 1999 e 2000, con tre analoghi avvisi di accertamento IRPEF con i quali era stato rettificato per le medesime annualità il reddito dichiarato dall’altra socia S.M.L., ed infine con i medesimi avvisi di accertamento IRPEG, IRAP e IVA relativi al reddito sociale per il 1998, 1999 e 2000, notificati alla socia S.M.L., senza che la stessa, si assume, “rivestisse alcun titolo per riceverli”.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i contribuenti, denunciando violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, deducono l’inammissibilità dell’appello, in quanto privo dei prescritti elementi essenziali; con il secondo motivo, lamentando la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4, censurano la sentenza per aver ammesso, con tra legati, prove testimoniali; con il terzo motivo criticano la pronuncia per non aver rilevato l’illegittimità degli avvisi “per carenza assoluta di motivazione. Mancanza di esame critico dell’Ufficio”, in violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7; il quarto motivo del ricorso è rubricato “illegittimità dell’atto per infondatezza della presunzione, carenza e contraddittorietà della motivazione. Genericità e superficialità dell’azione di accertamento. Carenza probatoria e violazione del divieto di praesunptio de praesumpto”.

Il ricorso è inammissibile, in quanto i quattro motivi articolati, con i quali si denunciano violazioni di legge, sono del tutto privi del quesito di diritto prescritto dall’art. 366 bis c.p.c., come rilevato anche nel controricorso dell’amministrazione.

Le spese del giudizio seguono la soccanbenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 8.000 per compensi di avvocato, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2016

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