Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18201 del 11/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18201 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: FALASCHI MILENA

ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n.12673-2017 R.G.,

sollevato dal Tribunale di Pisa con ordinanza in data 15/05/2017 nel
procedimento vertente tra BENVENUTI ANTONIO, da una parte, e
la PROVINCIA PISA, dall’altra.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/10/2017 dal Consigliere Dott. MILENA
FALASCHI;

Data pubblicazione: 11/07/2018

lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Carmelo Sgroi, che ha chiesto che la
corte di cassazione, in camera di consiglio, in accoglimento del
regolamento di competenza di ufficio, dichiari la competenza del
Giudice di pace di Pisa in ordine alla controversia indicata in premessa.

A

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il giudice di pace di Pisa ha dichiarato con sentenza la propria incompetenza
per materia a conoscere della controversia instaurata da Antonio Benvenuti
avverso due intimazioni della Provincia di Pisa, con le quali gli veniva richiesto
il pagamento di somme a titolo di indennità di occupazione di aree del

Il Tribunale di Pisa, dinanzi al quale la causa è stata riassunta, con ordinanza
del 15 maggio 2017 ha richiesto a questa corte, ex officio, il regolamento di
competenza, rilevando che, pur accedendo alla tesi del Giudice di pace per cui
nella specie non si tratterebbe di opposizione ad ordinanza – ingiunzione, la
domanda aveva ad oggetto comunque la richiesta di una somma di denaro, per
cui non vi sarebbe una competenza per materia del Tribunale, ma una
competenza per valore, che pacificamente spetterebbe al giudice di pace adito,
non superando la soglia di C 5.000,00.
Le parti non hanno svolto attività defensionale.
Essendosi ritenute applicabili le condizioni per la decisione ai sensi dell’art.
380-ter c.p.c., è stata fatta richiesta al Procuratore Generale di formulare le sue
conclusioni ed all’esito del loro deposito è stato adottato decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio.

Considerato che:
preliminarmente va ritenuta l’ammissibilità dell’istanza di regolamento di
competenza d’ufficio.
Ai sensi dell’art. 45 c.p.c. l’esperimento del regolamento di competenza
d’ufficio postula che, emessa dal giudice adito per un determinato processo la
pronuncia dichiarativa della competenza per materia o per territorio
inderogabile e riassunta la causa davanti al giudice ritenuto competente,
quest’ultimo si ritenga a sua volta incompetente sotto gli stessi profili e

Ric. 2017 n. 12673 sez. M2 – ud. 19-10-2017
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demanio.

sostenga quindi che la competenza per ragioni di materia o di territorio
inderogabile, spetta al primo ovvero ad un terzo giudice.
Poiché nella specie tra i due giudici in conflitto è controversa la competenza
sull’opposizione alle intimazioni, declinata dal primo giudice per ragioni di
materia (in tal senso formulata e recepita dal giudice l’eccezione di

competenza sotto lo stesso profilo (la materia), escludendo il secondo giudice
che la causa che è stata riassunta davanti a lui rientri nella propria competenza,
ben può chiedere il regolamento ove ritiene che la causa rientri nella
competenza per materia del primo giudice (cfr Cass. n. 327 del 1998; Cass. n.
19792 del 2008).
Nel merito, va dichiarata la competenza del Giudice di pace di Pisa.
Esattamente il Tribunale ha argomentato che, avendo la domanda ad oggetto
una richiesta di pagamento di somme a titolo di indennità di occupazione di
un’area del demanio idrico di modesta entità, e, quindi, una domanda relativa
al pagamento di una somma di danaro, si configura la competenza generale
mobiliare per ragioni di valore del giudice di pace, di cui all’art. 7 c.p.c.,
comma 1. Ciò, avuto riguardo al valore della somma domandata, compresa
entro quel limite. Invero, allorquando si eserciti una pretesa creditoria da parte
della pubblica amministrazione, senza profili di esercizio autoritativo del
potere da parte della p.a., anche quanto la pretesa patrimoniale abbia la sua
fonte in rapporto giuridico o di fatto riguardante un bene immobile
demaniale, il diritto fatto valere, avendo ad oggetto una somma di danaro e,
quindi, un petitum mediato inerente il conseguimento di un bene della vita
rappresentato da un bene mobile, è per definizione un diritto concernente una
cosa mobile, qual è il danaro e, pertanto, agli effetti dell’art. 7 c.p.c., comma 1,
la relativa domanda è senz’altro riconducibile all’ambito della competenza
generale mobiliare colà prevista a favore del giudice di pace, con la sola

Ric. 2017 n. 12673 sez. M2 – ud. 19-10-2017
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incompetenza sollevata dalla Provincia), venendo in rilievo la questione di

condizione che la questione del rapporto presupposto non debba venire in
rilievo neppure in via incidentale (v. Cass. Sez. Un. n. 21582 del 2011).
Nella specie, essendosi fatta valere una pretesa creditoria per l’utilizzo di un
bene demaniale, la sua inerenza ad un immobile non viene in alcun modo in
considerazione, per individuare il diritto fatto valere che, pertanto, concerne il

sull’individuazione del petitum, bensì sulla causa petendi, cioè ai fini del
requisito della legittimità della pretesa collegata ad un uso abusivo del bene.
L’istanza di regolamento di competenza d’ufficio va, pertanto, essere accolta e
dichiarata la competenza del Giudice di pace di Pisa, davanti al quale le parti
dovranno riassumere il giudizio entro sei mesi dalla pubblicazione della
presente ordinanza.
Nessuna statuizione va assunta in tema di spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Giudice di pace di Pisa, davanti al quale
rimette le parti, fissando il termine di cui all’art. 50 c.p.c. per la riassunzione il
termine, con decorrenza dalla comunicazione del deposito della presente
ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2^ Sezione Civile, il 19

danaro e, quindi una cosa mobile. La proprietà non assume incidenza

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