Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18201 del 05/08/2010

Cassazione civile sez. III, 05/08/2010, (ud. 07/07/2010, dep. 05/08/2010), n.18201

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.B. (OMISSIS), T.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.B. VICO

1, presso lo studio dell’avvocato PROSPERI MANGILI LORENZO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BALDON FRANCESCO giusta

delega al ricorso;

– ricorrenti –

e contro

T.P. (OMISSIS), SEEF SERVIZI EVOLUTI INFANZIA &

FAMIGLIA O SERVIZI ETA’ EVOLUTIVA & FAMIGLIA;

– intimati –

e sul ricorso n. 14945/2005 proposto da:

SEEF SERVIZI ETA’ EVOLUTIVA FAMIGLIA PADOVA (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, Dott. R.G.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5,

presso lo studio dell’avvocato DI MATTIA SALVATORE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FORNASIERO GIORGIO

giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

T.F. (OMISSIS), T.B.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.B. VICO

1, presso lo studio dell’avvocato PROSPERI MANGILI LORENZO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BALDON FRANCESCO giusta

delega in calce al ricorso principale;

T.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI LUIGI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PEGORARO WLADIMIRO

giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale

condizionato datato 26/5/2005;

– controricorrenti –

e sul ricorso n. 14948/2005 proposto da:

T.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO

GONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI LUIGI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PEGORARO WLADIMIRO

giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale

condizionato;

– ricorrente –

contro

T.B. (OMISSIS), T.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.B. VICO

1, presso lo studio dell’avvocato PROSPERI MANGILI LORENZO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BALDON FRANCESCO giusta

delega in calce al ricorso principale;

– controricorrenti –

e contro

SEEF SERVIZI EVOLUTIVI INFANZIA FAMIGLIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1614/2004 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 13/07/2004, depositata il

01/10/2004 R.G.N. 2057/2000;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2010 dal Consigliere Dott. MARIO FINOCCHIARO;

udito l’Avvocato ALBINI CARLO (per delega dell’Avv. DI MATTIA

SALVATORE);

udito l’Avvocato PROSPERI MANGILI LORENZO;

udito l’Avvocato COGLITORE EMANUELE (per delega dell’Avv. MANZI

LUIGI);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbiti i ricorsi incidentali.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto 3 febbraio 1997 T.P. ha convenuto in giudizio innanzi al tribunale di Padova T.B. e T.F. chiedendone la condanna al rilascio di un fondo di sua proprieta’ in (OMISSIS), da costoro detenuto senza titolo.

Ha esposto l’attore che dopo avere acquistato detto fondo il (OMISSIS) dall’IPAL, Servizi per l’Eta’ Evolutiva, i T. avevano evocato esso concludente innanzi al tribunale di Padova, sezione specializzata agraria, chiedendo fosse accertata l’esistenza – tra le parti – di un contratto di affitto agrario e che nonostante il rigetto di tale domanda (con sentenza passata in cosa giudicata, a seguito del rigetto del ricorso proposto dai T. avverso la sentenza dei giudici di secondo grado confermativa della pronunzia del primo giudice, da parte della Corte di cassazione, con sentenza 25 marzo 1996) i convenuti avevano continuato a occupare indebitamente il fondo in questione.

Costituitisi in giudizio i convenuti hanno negato esistesse un giudicato che negasse l’esistenza tra le parti di un contratto di affitto agrario e fatto presente che con atto (OMISSIS) essi concludenti avevano evocato in giudizio, innanzi allo stesso tribunale di Padova, sia il T.P. che l’IPAI chiedendo fosse accertato il loro diritto al riscatto del fondo acquistato dal T. P., stante la loro qualita’ sia di affittuari coltivatori diretti di tale fondo sia di proprietari coltivatori di un fondo confinante con quello venduto al T.P..

Tale giudizio, hanno ancora riferito i convenuti, dopo essere stato sospeso in attesa della definizione dell’altro giudizio pendente tra le parti, avente ad oggetto l’accertamento della qualita’ in capo a essi T. di affittuari del fondo in discussione, non era stato riassunto dopo la sentenza della Corte di cassazione richiamata da controparte, ma cio’ non escludeva che il diritto di riscatto era opponibile quantomeno da parte di T.B. proprietario coltivatore diretto sin dal 1983 di un fondo confinante con quello oggetto di controversia, per cui chiedevano, da una parte il rigetto della domanda attrice, dall’altra l’accertamento della validita’ dell’esercizio del riscatto da parte di T.B. per il prezzo di L. 271.175.600.

Con atto 13 giugno 1997 il T.P. ha chiamato in giudizio la propria venditrice IPAL, poi SEEF, per essere tenuto indenne e garantito in caso di eventuale soccombenza rispetto alla domanda riconvenzionale proposta.

Costituitasi in giudizio la SEEF ha resistito a tale domanda facendo presente sia che la pretesa di parte T. era priva di qualsiasi fondamento sia che il T.P., al momento dell’acquisto, era ben consapevole della situazione in cui si trovava il fondo.

Svoltasi la istruttoria del caso l’adito tribunale con sentenza 22 dicembre 1999 ha rigettato la domanda riconvenzionale dei convenuti e, in accoglimento di quella principale, ha condannato i convenuti al rilascio del fondo e al pagamento delle spese di causa, compensate le spese nei rapporti con la SEEF. Gravata tale pronunzia in via principale da T.B. e T.F. e in via incidentale da T.P. nonche’ dalla SEEF, Servizi evolutivi per l’infanzia e famiglia, la Corte di appello di Venezia, con sentenza 13 luglio – 1 ottobre 2004 ha rigettato l’appello principale con condanna degli appellanti al pagamento delle spese del grado in favore di entrambe le controparti.

Per la cassazione di tale ultima pronunzia, notificata il 28 febbraio 2005, hanno proposto ricorso, con atto 27 aprile 2005, T. B. e T.F. affidato a tre motivi.

Resistono con distinti controricorsi e ricorsi incidentali, entrambi condizionati all’eventuale accoglimento del ricorso principale, sia T.P., sia la SEEF, il primo affidato a un motivo, il secondo affidato a quattro motivi.

T.B. e T.F. resistono, con distinti controricorso a entrambi i ricorsi incidentali.

Tutte le parti hanno presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I vari ricorsi, avverso la stessa sentenza devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

2. Con il secondo motivo – che per ragioni di ordine logico deve essere esaminato con precedenza rispetto ai rimanenti – i ricorrenti principali censurano la sentenza impugnata denunziando nullita’ della sentenza e violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla L. n. 11 del 1971, art. 26, alla L. n. 29 del 1990, art. 9 e alla L. n. 203 del 1982, art. 47, all’art. 38 c.p.c. per non avere i giudici di merito rilevato la propria incompetenza, ratione materiae, a conoscere della controversia, per essere la stessa devoluta alla competenza della sezione specializzata agraria.

3. Il motivo e’ manifestamente infondato.

Come riferito in parte espositiva il presente giudizio e’ stato promosso, in primo grado, innanzi al tribunale di Padova, con atto 3 febbraio 1997.

In tema di incompetenza, pertanto, deve trovare applicazione, ratione temporis, l’art. 38 c.p.c., comma 1, nel testo come sostituito – con decorrenza dal 30 aprile 1995 – dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 4.

Giusta tale ultima disposizione, l’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall’art. 28 sono rilevate, anche d’ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione.

Pacifico quanto precede si osserva che il giudice di primo grado, con statuizione espressamente confermata da quello di appello, preso atto che nella specie ne’ i convenuti, ne’ il giudice, d’ufficio, avevano rilevato, entro la prima udienza, la incompetenza ratione materiae del tribunale in composizione ordinaria a conoscere della controversia (per essere la stessa devoluta alla competenza della sezione specializzata agraria), ha dichiarato tardiva, e preclusa dall’intervenuta decadenza l’eccezione di incompetenza sollevata dai convenuti per la prima volta in sede di comparsa conclusionale e di memoria di replica di primo grado.

Tale statuizione e’ corretta.

Totalmente irrilevante, al fine del decidere, al fine di ritenere esclusa la rilevata decadenza ex art. 38 c.p.c., comma 1, e’ la circostanza, ampiamente esposta nel motivo, secondo cui negli scritti difensivi di primo grado gli odierni ricorrenti principali avevano invocato di detenere il fondo oggetto di controversia in forza di un rapporto di affitto.

A prescindere – come puntualmente esposto nella sentenza impugnata – dal considerare che gli stessi T. avevano espressamente dichiarato che del rapporto di affitto inter partes “non si chiede l’accertamento in questa sede perche’ unica competente e’ la Sezione specializzata agraria”, si’ che non apparteneva al thema decidendum la verifica, con forza di giudicato, della esistenza tra le parti di un contratto di affitto agrario, accertamento che, di conseguenza, era possibile incidenter tantum anche da parte del tribunale in composizione ordinaria (cfr., Cass. 18 novembre 1987, n. 8497) si osserva che e’ assorbente – al fine di ritenere preclusa l’eccezione di incompetenza per materia tardivamente (in comparsa conclusionale di primo grado) sollevata dai T. – il rilievo che, anche se per ipotesi erroneamente, il giudice non ha rilevato la propria incompetenza entro la prima udienza.

Al riguardo, infatti, contrariamente a quanto suppone la difesa dei ricorrenti principali, non si dubita, presso una giurisprudenza piu’ che consolidata di questa Corte regolatrice, che ex art. 38 c.p.c., comma 1, come risultante per effetto delle modifiche introdotte dalla L. 26 novembre 1990, n. 353 e’ precluso, alle parti, che non l’abbiano eccepita entro la prima udienza, sollevare l’eccezione di incompetenza, anche per materia, nel corso del giudizio di primo grado, qualora il giudice nulla abbia rilevato entro lo stesso termine (cfr. Cass. 18 marzo 2009, n. 6579; Cass. 29 febbraio 2009, n. 4007), ne’ ancora – palesemente – la sentenza del primo giudice e’ censurabile nei gradi successivi del giudizio per avere il giudice omesso di rilevare la propria incompetenza nel corso della prima udienza.

4. La sentenza impugnata ha rigettato la domanda di riscatto, proposta da T.B. atteso che questo ultimo non aveva coltivato, nel biennio precedente la vendita, i terreni di sua proprieta’ confinanti con quelli oggetto di riscatto, tenuto presente che lo stesso era divenuto proprietario del terreno in mappa al n. (OMISSIS) in forza di decreto di trasferimento del giudice dell’esecuzione del tribunale di Padova emesso il 23 febbraio 1989, si che alla data della stipula del contratto (OMISSIS) (con il quale il T.P. ha acquistato il fondo nei cui confronti e’ stato esercitato il riscatto) non era maturato il biennio.

Inoltre – ha evidenziato ancora la pronunzia dei giudici di appello – nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ resa da T.A. il (OMISSIS) risulta che il terreno in questione, avente una minima estensione (h. 0.19.05) e’ rimasto incolto fino all’anno 1988, senza che rilevino in senso contrario le prove per testi dedotte, generiche e irrilevanti.

5. Con il primo motivo i ricorrenti censurano nella parte de qua la sentenza impugnata denunziando violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla L. n. 817 del 1971, art. 7, L. n. 590 del 1965, art. 8, L. n. 203 del 1982, art. 39 L. n. 15 del 1968, art. 4 D.P.R. n. 403 del 1998, art. 2, D.P.R. n. 445 del 2000, artt. 47 e 77 artt. 115, 116 e 244 c.p.c., nonche’ omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, atteso che i giudici del merito avrebbero malamente interpretto il contenuto della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ e tenuto presente che T.B. fin dalla comparsa di risposta di primo grado aveva chiesto di provare la sussistenza di tutti i requisiti di legge, ivi compresa la coltivazione del fondo di sue proprieta’ da almeno un biennio prima della vendita oggetto di causa.

6. Il motivo e’ manifestamente infondato.

Come gia’ affermato dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice deve, ulteriormente, ribadirsi che ai fini del computo del biennio di coltivazione diretta che, ai sensi della L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8, comma 1 nel testo come modificato dalla L. 14 agosto 1971, n. 817, art. 7, comma 1 costituisce condizione per l’esercizio, da parte del coltivatore diretto, del diritto di prelazione in relazione a fondi confinanti offerti in vendita, e’ possibile la sommatoria di periodi di coltivazione diretta basati su titoli diversi, purche’ tutti legittimanti la prelazione (in termini ad esempio, Cass. 31 ottobre 2008, n. 26286, specie in motivazione).

In particolare:

– giusta la previsione contenuta nella L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8, comma 1, il diritto di prelazione e di riscatto agrario possono essere esercitati solo da chi – coltivatore diretto – possa vantare, per effetto di un contratto concluso con il proprietario del fondo oggetto di trasferimento a titolo oneroso, la qualifica, alternativamente, di “affittuario”, “colono”, “mezzadro” o “compartecipante”;

– detto diritto compete, altresi’, in forza della L. 11 agosto 1971, n. 817, art. 7, comma 2, al proprietario coltivatore diretto del fondo confinante con quello oggetto del trasferimento;

– la giurisprudenza di questa Corte non dubita, a quel che risulta, che l’art. 8, comma 1, sopra richiamato, come norma di stretta interpretazione in quanto apportante speciali limitazioni al diritto di proprieta’ contempla un numero chiuso di situazioni soggettive protette e non puo’ trovare applicazione oltre i casi ivi previsti (Cass. 1A aprile 2003, n. 4914. Nello stesso senso, con riguardo alla L. 14 agosto 1971, n. 817, art. 7, comma 2, n. 2, Cass. 6 agosto 1999, n. 8468);

– in particolare il diritto di prelazione (e di riscatto) deve essere escluso in capo a chi, ancorche’ possa vantare la qualita’ di coltivatore diretto, detenga il fondo, oggetto di compravendita, a titolo di comodato (Cass. 6 agosto 1999, n. 8468. Nel senso che il contratto di comodato non integra un contratto agrario, tra le altre, Cass. 4 novembre 2005, n. 21389; Cass. 12 febbraio 2002, n. 1963;

Cass. 21 novembre 1997, n. 11635; Cass. 29 settembre 1995, n. 10273);

– ai fini del computo del biennio di coltivazione – diretta che, ai sensi della L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8, comma 1, nel testo come modificato dalla L. 14 agosto 1971, n. 817, art. 7, comma 1, costituisce condizione per l’esercizio, da parte del coltivatore diretto, del diritto di prelazione in relazione a fondi confinanti offerti in vendita, e’ possibile la sommatoria di periodi di coltivazione diretta basati su titoli diversi, purche’ tutti legittimanti la prelazione (Cass. 12 febbraio 2002, n. 1971).

Non controverso quanto precede, pacifico che i giudici del merito si sono, nella specie, puntualmente, adeguati agli insegnamenti di questa Corte sopra indicati, e per superare i quali nullo oppongono i ricorrenti principali, e’ palese che non sussiste la lamentata violazione di legge denunziata dai ricorrenti (ne’, tantomeno l’ipotetico difetto di motivazione, quanto alla interpretazione data dai giudici de quibus alle risultanze di causa).

Infatti:

– non e’ controverso tra le parti, risultando la circostanza da documenti in atti, che T.B. e’ divenuto proprietario del fondo confinante con quello oggetto di controversia esclusivamente in forza del decreto di trasferimento del giudice dell’esecuzione del tribunale di Padova 23 febbraio 1989;

– alla data della stipula del contratto (OMISSIS), con il quale il T.P. ha acquistato il fondo nei cui confronti e’ stato esercitato il riscatto, anche dimostrato che il T. abbia iniziato a condurre il terreno il giorno successivo al decreto di trasferimento, non era trascorso il biennio di diretta coltivazione voluto dall’art. 8 piu’ volte richiamato per il sorgere del diritto di prelazione (e di riscatto).

Irrilevante, al fine di pervenire a una diversa conclusione della lite – come anticipato sopra – e’ la circostanza che in realta’ T.B. avesse coltivato il terreno anche da epoca antecedente al piu’ volte ricordato decreto di trasferimento del giudice dell’esecuzione.

Come non controverso in giurisprudenza, infatti, e’ si’ possibile, per il proprietario di terreni confinanti con quello in vendita, sommare periodi di coltivazione diretta basati su titolo diversi, ma solo se ricorre la condizione che tutti tali titoli legittimano la prelazione.

Certo quanto sopra, certo che anteriormente al decreto di trasferimento il terreno in mappa al n. (OMISSIS) era di proprieta’ di T.A. (condotto dal figlio di quest’ultimo T. A. e rimasto incolto sino al 1988, giusta quanto risulta dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ proveniente dal detto TO.An.) e’ evidente che anche nella eventualita’ fosse dimostrato che T.B. aveva, in realta’, coltivato il fondo in questione da oltre un biennio rispetto alla data del 22 maggio 1990, la circostanza e’ totalmente irrilevante al fine del decidere, certo che tale conduzione integrava, a tutto concedere con riguardo al tempo anteriore al piu’ volte ricordato decreto di trasferimento 23 febbraio 1989, una ipotesi di comodato che – come pacifico in giurisprudenza – non legittima la prelazione.

7. Con il terzo, e ultimo, motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata denunziando nullita’ della sentenza per omessa pronuncia sui motivi di impugnazione ex art. 112 c.p.c., e in particolare per avere i giudici del merito accolto l’appello del T.P., ossia la mancanza in capo a T.B. dei presupposti per un valido esercizio del diritto di riscatto, mentre essi erano stati ritenuti provati dal primo giudice.

8. Il motivo e’ inammissibile, per mancanza di interesse.

A prescindere da ogni altra considerazione (la sentenza di appello, lungi dall’accogliere l’appello incidentale del T.P. si e’ limitata a rigettare l’appello principale dei T. limitandosi a modificare, in parte, la motivazione della sentenza del primo giudice) si osserva che i giudici del merito non sono palesemente incorsi nel denunziato vizio di omessa pronunzia, atteso che hanno, puntualmente, e correttamente, esposto le ragioni per cui hanno omesso di esaminare tutte le altre questioni relative all’esercizio del riscatto.

Hanno evidenziato, in particolare, quei giudici che l’accertamento della inesistenza dei requisiti per l’esercizio del riscatto comporta la reiezione della domanda riconvenzionale di T.B. e assorbe le altre questioni relative all’esercizio del riscatto.

Pacifico quanto precede, non controverso che a seguito del rigetto del primo motivo di ricorso e’ rimasta al momento accertata, con forza di giudicato, la inesistenza in capo a T.B. dei requisiti perche’ lo stesso potesse esercitare il diritto di prelazione, e, quindi, di riscatto, e’ palese la totale irrilevanza al fine del decidere di tutte le argomentazioni svolte nel terzo motivo al fine di dimostrare che il T.P. non era legittimato a esercitare il diritto di riscatto del fondo in discussione.

A prescindere dalla totale carenza di interesse dei ricorrenti a un tale accertamento (certo essendo che da un tale accertamento non deriverebbe in alcun caso l’accoglimento della rigettata riconvenzionale proposta dai T.) si osserva che e’ incontroverso che il T.P. non ha acquistato il fondo per cui e’ controversia nell’esercizio del diritto di prelazione (o di riscatto) ma con atto notarile (OMISSIS).

9. Risultato totalmente infondato in ogni sua parte il proposto ricorso principale deve essere rigettato con assorbimento dei ricorsi incidentali condizionati e condanna dei ricorrenti principali al pagamento delle spese in favore delle controparti, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi;

rigetta il ricorso principale;

dichiara assorbiti i ricorsi incidentali;

condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimita’ liquidate in Euro 200,00 per spese, oltre Euro 6.000,00 per onorari e oltre spese generali e accessori come per legge in favore di ciascuno dei ricorrenti incidentali.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 7 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

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