Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18201 del 02/09/2020

Cassazione civile sez. II, 02/09/2020, (ud. 17/01/2020, dep. 02/09/2020), n.18201

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15970/2016 R.G. proposto da:

D.S.L., rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio Masci, e

dall’avv. Concetta Speciale, con domicilio eletto in Roma, Via

Francesco Denza n. 27, presso l’avv. Patrizio Vannutelli.

– ricorrente –

contro

G.P. CARS S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.;

– intimata –

e

P.S..

– intimato –

avverso la sentenza del tribunale di Chieti n. 262/2016, depositata

in data 6.4.2016.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 17.1.2020,

dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con citazione notificata in data 22.6.2002, D.S.L. ha adito il Giudice di pace di Chieti, esponendo di aver acquistato dalla GP Cars s.r.l. una vettura alimentata a GPL per il prezzo di Lire 9.000.000; che da successivi controlli era emerso che l’impianto di alimentazione non era stato collaudato e non era più collaudabile, per cui l’acquirente aveva dovuto sostituirlo a sue spese.

Ha chiesto il risarcimento del danno, pari al costo del nuovo impianto, per Euro 1140,00, oltre accessori.

La convenuta ha eccepito la prescrizione e la decadenza dal diritto alla garanzia e, nel merito, di aver acquistato la vettura da P.S., di cui ha chiesto la chiamata in giudizio per essere manlevata in caso di condanna.

Si è costituito il terzo chiamato, contestando la domanda ed asserendo che l’impianto era stato revisionato nel 2000 presso la Motorizzazione civile.

Il Giudice di pace ha condannato la GP Car e P.S. al pagamento del costo del nuovo impianto di alimentazione del veicolo.

Su appello dei soccombenti, il tribunale, con sentenza n. 495/2006, ha riformato la decisione, dichiarando la prescrizione dell’azione di risarcimento.

La pronuncia è stata cassata con sentenza n. 20996/2013, con enunciazione del principio secondo cui integra l’ipotesi dell’aliud pro alio”, con conseguente inapplicabilità del termine di prescrizione dell’art. 1495 c.c., la consegna di un’autovettura con impianto a GPL non omologato, in quanto chi acquista un’autovettura alimentata a GPL lo fa con l’evidente scopo di risparmiare sui costi del carburante, sicchè la mancata omologazione dell’impianto fa venir meno la specifica utilità insita nell’acquisto, essendo irrilevante che il mezzo possa essere utilizzato a benzina.

Riassunta la causa, il giudice del rinvio ha confermato la sentenza di primo grado quanto alla condanna della GP Cars al risarcimento del danno, mentre, in accoglimento dell’appello incidentale del P., ha respinto le domande proposte nei suoi confronti, ponendo a carico di entrambe le controparti il pagamento solidale delle spese processuali.

Il tribunale ha osservato che nessun rapporto contrattuale era mai intercorso tra la Di.Sa. ed il P., sicchè l’attrice in primo grado non aveva titolo per convenire quest’ultimo nel giudizio di risoluzione per inadempimento contrattuale. Ha ritenuto inammissibile l’azione di manleva proposta dalla GP Cars, sull’assunto che la società, consapevole del mancato collaudo dell’impianto della vettura, solo nel giudizio di primo grado aveva fatto valere il diritto alla garanzia, allorchè il termine di decadenza fissato dall’art. 1495 c.c., era decorso da anni.

Per la cassazione di questa sentenza D.S.L. ha proposto ricorso sviluppato in tre motivi.

La GP Cars s.r.l. e P.S. non hanno svolto attività difensive.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo censura la violazione degli artt. 1490 e 1495 c.c. e dell’art. 3 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver il tribunale erroneamente dichiarato che la GP Cars era decaduta dall’azione proposta verso il terzo chiamato, ponendosi in contrasto con la pronuncia di legittimità, che aveva invece ritenuto sussistente un’ipotesi di vendita di aliud pro alio, sottratta all’operatività dei termini previsti dalla disciplina della vendita.

Di conseguenza, essendo fondata l’azione di manleva, la ricorrente non poteva esser condannata al pagamento delle spese processuali anche in favore del P..

Il secondo motivo censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 2233,1325 c.c., D.M. n. 55 del 2014, art. 4 e L. n. 247 del 2012, art. 13, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza posto a carico della ricorrente anche le spese del giudizio di legittimità, sebbene, in tale giudizio, il P. non si fosse costituito.

Il terzo motivo censura l’omesso esame di un fatto decisivo della causa, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la sentenza omesso di considerare che il P., avendo contestato il diritto al risarcimento del danno preteso dalla ricorrente, era risultato soccombente in giudizio. Inoltre, la chiamata in giudizio del terzo garante era stata effettuata dalla GP Cars, sicchè solo quest’ultima era tenuta a sostenere le spese, mentre, dato l’esito finale del giudizio, conclusosi con l’accoglimento della domanda principale, le spese sostenute dal P. dovevano essere al più compensate.

2. Vanno esaminati con priorità e congiuntamente il secondo e terzo motivo di ricorso, che sono fondati per quanto di ragione, con conseguente assorbimento della prima censura.

L’azione di risarcimento del danno era stata proposta verso la GP Cars s.r.l., che, avendo acquistato il veicolo da P.S., ne aveva chiesto la chiamata in giudizio per essere manlevata.

Questi aveva sostenuto che il veicolo era stato revisionato nel 2000 presso la Motorizzazione civile, contestando la sussistenza del fatto dannoso e la stessa responsabilità della società convenuta.

All’esito del primo grado di causa, il giudice di pace aveva condannato la GP Cars e il P. in solido al risarcimento del danno, in ragione dell’estensione della domanda principale anche al terzo chiamato in causa.

Cassata con rinvio la sentenza di appello (che aveva dichiarato la prescrizione dell’azione risarcitoria), il giudice del rinvio ha confermato la pronuncia nei confronti della GP Cars, mentre ha accolto l’appello del P., eliminando la condanna di quest’ultimo al risarcimento del danno, e ha posto le spese processuali sostenute dal chiamato in garanzia a carico solidale della ricorrente e della GP Cars.

Sul punto la Corte di merito ha osservato che la D.S. non poteva convenire in giudizio il P. con la domanda di risoluzione del contratto, poichè nessun rapporto contrattuale era mai intercorso tra dette parti.

Così statuendo il giudice – anzitutto – non ha considerato che, come si evince alla sentenza di legittimità, il P. era rimasto intimato in cassazione e non aveva comunque titolo all’attribuzione delle spese relativamente a tale giudizio.

Nel disporre poi la condanna della ricorrente al pagamento delle spese per tutti i gradi di causa, in solido con la GP Cars s.r.l., la pronuncia è giunta all’illogica conseguenza di non differenziare le posizioni delle parti e di gravare la Di.Sa. di un onere economico di gran lunga superiore all’importo del risarcimento ottenuto, senza, soprattutto, tener conto del fatto che la partecipazione al giudizio del P. era stata determinata dalla chiamata in garanzia impropria con azione di manleva da parte della convenuta e che, a conclusione del giudizio di rinvio, era stata accolta la richiesta di risarcimento della ricorrente mentre era stata respinta l’azione proposta dalla società convenuta.

Il principio della soccombenza, cui l’art. 91 c.p.c., collega il rimborso delle spese (salvo l’esercizio del potere di compensarle, totalmente o parzialmente), impone che il relativo onere gravi sul soggetto che, con le proprie domande o attraverso la propria resistenza, abbia causato la lite.

Se il terzo chiamato in causa (su autorizzazione ex artt. 106 e 269 c.p.c., o su ordine del giudice a norma dell’art. 107 c.p.c.), non sia risultato “soccombente”, le spese debbono essere rifuse dalla parte che abbia azionato una pretesa rivelatasi infondata, ovvero da quella che abbia resistito ad una pretesa rivelatasi fondata (Cass. 5262/2001; Cass. 18205/2007), in applicazione del principio di causalità (Cass. 23552/2011; Cass. 2492/2016).

In siffatte situazioni, l’attore che abbia visto accolta la propria domanda contro almeno uno dei convenuti, non può essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dal terzo (Cass. 5262/2001, Cass. 10023/2004; Cass. 3642/2004; Cass. 6333/1985).

Sono quindi accolti il secondo ed il terzo motivo di censura, con assorbimento del primo.

La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti e, non essendovi accertamenti da svolgere, la causa può esser decisa nel merito, disponendo l’eliminazione della condanna solidale della ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di P.S., sia per i precedenti gradi di merito che per il primo giudizio di cassazione. Le spese del presente giudizio di legittimità sono poste a carico della GP Cars s.r.l., con liquidazione in dispositivo, con compensazione di quelle relative ai rapporti tra la ricorrente e P.S..

P.Q.M.

accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, elimina la condanna della ricorrente al pagamento solidale delle spese processuali in favore di P.S., sia per i gradi di merito che per il primo giudizio di legittimità;

condanna la GP Cars s.r.l. al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore di D.S.L., liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%, con compensazione di quelle relative ai rapporti tra la D.S. e P.S..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2020

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