Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18200 del 25/08/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 18200 Anno 2014
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: MANCINO ROSSANA

SENTENZA

sul ricorso 28635-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo
STUDIO TRIFIRO’ & PARTNERS, rappresentata e difesa
dall’avvocato SALVATORE TRIFIR0′, giusta delega in
2014

atti;
– ricorrente –

1307
contro

BASILE BRUNO, già elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE

DELLE

MILIZIE

38,

presso

lo

studio

Data pubblicazione: 25/08/2014

dell’avvocato GALLEANO SERGIO, che lo rappresenta e
difende giusta delega in atti e da ultimo domiciliato
presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE;
e

– controricorrente

D’APPELLO di MILANO, depositata il 28/11/2007 R.G.N.
415/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/04/2014 dal Consigliere Dott. ROSSANA
,

MANCINO;
udito l’Avvocato LORENZO GIVA per delega TRIFIRO’
SALVATORE;
udito l’Avvocato GALLEANO SERGIO;
l.

i

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

•••

Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso
principale, rigetto dell’incidentale.

4

,

e•

avverso la sentenza n. 1075/2007 della CORTE

Rgn 28635/2008 Poste italiana s.p.a . c/ Basile Bruno
Udienza 10 aprile 2014

1. Basile Bruno è stato assunto con contratto a termine stipulato, il
13.2.2004, ai sensi del d.lgs. n. 368 del 2001, art. 1, 1 con la seguente
causale: ragioni di carattere sostitutivo correlate alla slpecifica esigenza
di provvedere alla sostituzione del personale inquadrato nell’area
operativa e addetto al servizio di recapito/smistamento e trasporto
presso la Regione Lombardia, assente con diritto alla conservazione
del posto di lavoro nel periodo dal 16.2.2004 al 30.4.2004.
2. La Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione di prime
cure e, con diversa motivazione, ha ritenuto valida in astratto la
clausola, informata al requisito di specificità, ma ,indimostrata, in
concreto, l’avvenuta effettiva sostituzione di personale assente, non
potendo prescindere, a fini probatori, dalla necessità di indicare, in
concreto, il lavoratore sostituito.

3. Quanto alle conseguenze risarcitorie derivanti dalla ritenuta
illegittimità del termine riteneva l’obbligazione risarcitoria della
società decorrente dall’inadempimento del datore di lavoro che non
aveva ripristinato il rapporto dall2 messa in mora costituita dalla
disponibilità del lavoratore a rendere la prestazione lavorativa.

4. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso, affidato a
cinque motivi, cui ha resistito il lavoratore che ha proposto ricorso
incidentale affidato ad un unico motivo.

5. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.

i
Rossana Mancino est.

Rgn 28635/2008

Svolgimento del processo

Motivi della decisione

Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, ex art 335
perché proposti avverso la medesima sentenza.

z La statuizione concernente l’illegittimità del termine è stata censurata
dalla società ricorrente con il primo motivo del ricorso principale,
con il quale è stata denunciata violazione e falsa applicazione degli
artt.115, 116 cod. proc. civ., dell’art. 2697 cod. civ. e vizio di
motivazione. La società deduce, in sostanza, che era stato provato
che il ricorrente era stato assunto per esigenze sostitutive e si duole
che la Corte di merito abbia, invece, ritenuto indimostrata la
sussistenza delle allegate esigenze.

8.

Questa Corte (cfr., ex multis, Cass. 27052/2011 e, fira le più recenti,
Cass. 1786/2014) si è ripetutamente pronunciata in fattispecie
analoghe (assunzione a termine per esigenze sostitutive concernenti
personale addetto al servizio di recapito presso il Polo
Corrispondenza Lombardia) affermando i seguenti principi che
devono essere in questa sede pienamente ribaditi:
a) il quadro normativo che emerge a seguito dell’entrata in vigore
del D.Lgs. n. 368 del 2001 è caratterizzato dall’abbandono del sistema
rigido previsto dalla L. n. 230 del 1962 – che prevedeva la tipizzazione
delle fattispecie legittimanti – e dall’introduzione di un sistema
articolato per clausole generali in cui l’apposizione del termine è
consentita a fronte di “ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo”. Tale sistema, al fine di non cadere nella
genericità, impone al suo interno un fondamentale criterio di
razionalizzazione, costituito dal già rilevato obbligo per il datore di
lavoro di adottare l’atto scritto e di specificare in esso le ragioni di
carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo adottate.
L’onere di specificazione della causale nell’atto scritto costituisce una
perirnetrazione della facoltà riconosciuta al datore di lavoro di far
ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato per soddisfare una
vasta gamma di esigenze aziendali (di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o aziendale), a prescindere da fattispecie

2
Rossana Mancino est.
Rgn 28635/2008

6.

3
Rossana Mancino est.

Rgn 28635/2008

predeterminate. Tale onere ha l’evidente scopo di evitare l’uso
indiscriminato dell’istituto per fini solo nominalmente riconducibili
alle esigenze riconosciute dalla legge, imponendo la riconoscibilità e la
verificabilità della motivazione addotta già nel momento della stipula
del contratto. D’altro canto, tuttavia, proprio il venir meno del
sistema delle fattispecie legittimanti impone che il concetto di
specificità sia collegato a situazioni aziendali non più standardizzate
ma obiettive, con riferimento alle realtà specifiche in cui il contratto
viene ad essere calato. Il concetto di specificità in questione risente,
dunque, di un certo grado di elasticità che, in sede di controllo
giudiziale, deve essere valutato dal giudice secondo criteri di congruità
e ragionevolezza.
b) Con riferimento specifico alle ragioni di carattere sostitutivo il
contratto a termine, se in una situazione aziendale elementare è
configurabile come strumento idoneo a consentire la sostituzione di
un singolo lavoratore addetto a specifica e ben determinata mansione,
allo stesso modo in una situazione aziendale complessa è
configurabile come strumento di inserimento del lavoratore assunto
in un processo in cui la sostituzione sia riferita non ad una singola
persona, ma ad una funzione produttiva specifica che sia
occasionalmente scoperta. In quest’ultimo caso, il requisito della
specificità può ritenersi soddisfatto non tanto con l’indicazione
nominativa del lavoratore o dei lavoratori sostituiti, quanto con la
verifica della corrispondenza quantitativa tra il numero dei lavoratori
assunti con contratto a termine per lo svolgimento di una data
funzione aziendale e le scoperture che per quella stessa funzione si
sono realizzate per il periodo dell’assunzione.
– c) L’apposizione del termine per “ragioni sostitutive” è legittima se
l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola
insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione d9lle ragioni stesse
– risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali, l’ambito
territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le
mansioni dei lavoratori da sostituire) che consentano, di determinare il
numero dei lavoratori da sostituire, ancorché non identificati
nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità circa
la sussistenza effettiva del presupposto di legittimità prospettato.

In particolare, sulla scia di Cass. n. 1576/2010, questa Corte ha
ripetutamente accolto i ricorsi della società avverso le sentenze di
merito che, disattendendo, come nella specie, il criterio di elasticità
dettato da tale principio, avevano ritenuto non specifica la causale
sostitutiva indicata in contratto (v_ fra le altre, con riferimento al
Polo Corrispondenza Lombardia, Cass. 13239/2012 e nn. 9602 e
14868 del 2011).

io. In base allo stesso principio, d’altro canto, Cass. 1577/2010 ha
confermato la decisione della Corte territoriale che aveva ritenuto
esistente il requisito della specificità con l’indicazione nell’atto scritto
della causale sostitutiva, del termine iniziale e finale del rapporto, del
luogo di svolgimento della prestazione a termine, dell’inquadramento
e delle mansioni del personale da sostituire, e, quanto al riscontro
fattuale del rispetto della ragione sostitutiva, ha ritenuto
correttamente motivato, e come tale incensurabile, l’accertamento
effettuato dal giudice di merito che, con riferimento all’ambito
territoriale dell’ufficio interessato, aveva accertato il numero dei
contratti a termine stipulati in ciascuno dei mesi di durata del
contratto a termine, confrontandolo con il numero delle giornate di
assenza per malattia, infortunio, ferie, etc. del personale a tempo
indeterminato, pervenendo alla valutazione di congruità del numero
dei contratti stipulati per esigenze sostitutive.

n. Nello stesso senso, questa Corte si è, poi, più volte pronunciata,
rilevando che i giudici di merito correttamente avevano accertato il
numero dei contratti a termine stipulati in ciasquno dei mesi di
durata del contratto a. termine e lo avevano confrontato con il
numero delle giornate di assenza per malattia, infortunio, ferie, ecc.
del personale a tempo indeterminato, ravvisando congruo il numero
dei contratti stipulati per esigenze sostitutive (v., da ultimo, con
riferimento proprio al Polo Corrispondenza Lombardia, Cass. 15-122011 n. 27052, Cass. 16-12-2012 n. 27217).

4
Rossana Mancino est.

Rgn 28635/2008

9.

13. In tal modo la Corte di merito ha disatteso il criterio “elastico”
dettato da questa Corte di legittimità sia sul piano dell’accertamento
della specificità della indicazione delle ragioni giustificative sia sul
piano (consequenziale) della verifica della sussistenza, in concreto,
delle ragioni indicate.
14. Così accolto il primo motivo del ricorso principale, risultano
assorbiti gli altri motivi (tutti relativi alle conseguenze della nullità del
termine) e le censure svolte dal lavoratore, con il ricorso incidentale,
le quali, involgendo ulteriori profili di nullità del contratto, potranno
essere riproposte innanzi al giudice del merito.

15. L’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’Appello di
Milano, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame
attenendosi al principio sopra riaffermato, statuendo anche sulle
spese di legittimità.

P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso
principale, assorbiti gli altri e il ricorso incidentale; cassa la sentenza
impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla
stessa Corte d’appello in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2014

Il Co gliere

Il Presidente

12. Orbene nel caso di specie la Corte di merito sul punto ha affermato
che “a fini probatori non si può prescindere dalla necessità di indicare
chi è stato sostituito”.

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