Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18200 del 24/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 24/07/2017, (ud. 05/04/2017, dep.24/07/2017),  n. 18200

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amalia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6934-2009 proposto da:

A.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

CORSO V. EMANUELE II 154, presso lo studio dell’avvocato CARLO

ALVANO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale

notarile in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati ELISABETTA LANZETTA, GUGLIELMO TITA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1166/2008 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 17/11/2008 R.G.N. 175/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/04/2017 dal Consigliere Dott. ALFONSINA DE FELICE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato LUCIA POLICASTRO per delega verbale Avvocato

ELISABETTA LANZETTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Torino, in data 17/11/2008, in riforma della sentenza del Tribunale di Asti n. 212/2001, ha negato il diritto all’inquadramento nel ruolo unico della dirigenza ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 49, ad A.A., transitata nei ruoli dell’Inps in data 1/10/1998 – dopo aver svolto attività di segretario comunale dall’1/8/1979 – avendo esercitato l’opzione di cui al D.P.R. n. 465 del 1997, art. 18, comma 11.

Avverso la sentenza interpone ricorso in Cassazione A.A. con tre motivi di censura, illustrati da memoria difensiva, cui resiste l’Inps con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Nel primo motivo la ricorrente denuncia la violazione della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 49. La Corte d’Appello avrebbe errato nel non ritenere sussistenti nel caso in questione i presupposti richiesti dalla legge di cui in epigrafe ai fini dell’inquadramento della ricorrente nel ruolo unico della dirigenza, consistenti nell’aver prestato servizio come segretario comunale per almeno tre anni, e nell’essersi avvalsa della facoltà di opzione, prevista dal D.P.R. n. 465 del 1997, art. 18, comma 11; nel non aver inteso che la legge richiamando il cd. ruolo unico non poteva che riferirsi alla dirigenza; che l’istituto, non poteva essere confuso con quello di ben diverso tenore, del collocamento in disponibilità per mancata conferma, revoca o perdita dell’incarico o di esubero (D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 101,D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 33 e ss., D.L. n. 136 del 2004, art. 3 ter); che, trattandosi di mobilità volontaria, nessun rilievo poteva avere la necessità del consenso dell’interessato agli effetti dell’inquadramento;

2. Nella seconda censura si deduce una violazione di legge, con riferimento alla suddivisione in classi dei Comuni nelle tabelle richiamate dal D.P.R. n. 465 del 1997, art. 12 nonchè una violazione dell’art. 35 del c.c.n.l. per i segretari comunali 1998/2001. La sentenza gravata avrebbe erroneamente posto in dubbio l’appartenenza della ricorrente alla fascia B del contratto collettivo di settore, confondendo le fasce di appartenenza dei Comuni con quelle professionali d’appartenenza dei segretari comunali, ai fini di individuare la qualifica del segretario necessaria per ricoprire l’incarico (classi 4, 3, 2, 1A e 1B). La sentenza non avrebbe, dunque, valutato, pronunciando sulla domanda di attribuzione della ricorrente alla fascia della dirigenza, che il D.P.R. n. 465 del 1997, art. 12 mantenendo invariata la classificazione dei Comuni, aveva mutato le qualifiche dei segretari comunali, distribuendole in cinque fasce professionali, appartenendo la ricorrente alla terza fascia, poi divenuta B, per disposizione dell’art. 35 del c.c.n.l. 1998-2001, che aveva ridotto da cinque a tre le predette fasce di classificazione. La conseguenza cui condurrebbe la siffatta errata interpretazione della suesposta normativa da parte della Corte d’Appello, sarebbe quella per cui, qualora la ricorrente non avesse optato per la mobilità volontaria, avrebbe beneficiato dell’inquadramento nel ruolo unico della dirigenza, essendo inquadrata nella fascia B, per effetto della vigenza fin dal 1998 del c.c.n.l. siglato nel 2001.

3. Nel terzo motivo il ricorso deduce la violazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 49 poichè la Corte d’Appello, nell’accogliere il ricorso principale dell’Inps, non si è pronunciata sul ricorso incidentale della ricorrente rivolto a sentir dichiarare la decorrenza del nuovo inquadramento non già a partire dal sessantesimo giorno dalla data della domanda, presentata il 27/04/2005, ma dalla data di entrata in vigore della legge, vale a dire dal 15/01/2005.

Il primo motivo è infondato.

La questione è stata recentemente decisa dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenze nn. 784, 785, 786/2016) perchè ritenuta di particolare importanza ai sensi dall’art. 374 c.p.c., comma 2.

Le Sezioni Unite, in seguito a una dettagliata ricostruzione del quadro normativo e contrattuale in materia di procedure di mobilità dei segretari comunali (disciplinate, inizialmente, dal D.P.R. n. 465 del 1997, artt. 18 e 19 e successivamente dall’art. 32 del c.c.n.l. dei segretari comunali e provinciali 1998-2001; dalla L. n. 186 del 2004, di abrogazione del D.P.R. n. 465 del 1997, art. 18; dalla L. n. 246 del 2005 d’interpretazione autentica della L. n. 311 del 2004) hanno ritenuto che la L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 49, – che stabilisce la possibilità di reinquadramento e di accesso alla dirigenza a seguito del passaggio ad altra P.A. – non sia applicabile ai segretari comunali o provinciali trasferiti per effetto di procedure di mobilità già esaurite alla data di entrata in vigore della citata legge.

Tanto hanno affermato le Sezioni Unite, alla luce di un’interpretazione letterale, sistematica e teleologica della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 49.

Tale inapplicabilità è primariamente desumibile dal tenore letterale della norma (l’incipit del comma 49, che rinvia ai processi di mobilità disciplinati dal comma 48; lo stesso comma 48, collegato al blocco delle assunzioni previsto dal comma 47, che detta una disciplina derogatoria rispetto al contratto collettivo di settore 1998-2001 e rivolta al futuro, in quanto delimitata dalle regole che le parti sociali, in sede di rinnovo del contratto collettivo, vorranno adottare; la previsione di un limite di spesa nel comma 49) ma risulta altresì confermata da un’interpretazione sistematica e teleologica della stessa all’interno del quadro normativo complessivo di riferimento, il quale indica un graduale e costante processo di restrizione nell’accesso alla dirigenza, incoraggiato sia dal legislatore che dalle parti sociali.

I passaggi normativi orientati al processo dianzi richiamato, sono contenuti nel D.P.R. n. 465 del 1997, il quale prevedeva che al dipendente che transitava ad altra pubblica amministrazione fosse attribuita la qualifica di provenienza; nel c.c.n.l. 1998-2001 dei segretari comunali e provinciali, il quale aveva da un lato rivisto il sistema di classificazione e, dall’altro, limitato l’accesso alla dirigenza solamente ai dipendenti in possesso delle qualifiche più elevate; nella L. n. 186 del 2004, che, nell’uniformare la mobilità dei segretari comunali e provinciali alla disciplina generale introdotta dal T.U. sul pubblico impiego (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30), era stata oggetto d’interpretazione autentica poco dopo la sua emanazione da parte della L. n. 246 del 2005, che aveva introdotto il principio maggiormente restrittivo secondo il quale anche per i segretari comunali e provinciali delle qualifiche più elevate, l’accesso alla dirigenza non costituiva più la regola.

Interpretare, pertanto, il comma 49 della L. n. 311 del 2004, art. 1 in maniera così estensiva da imporre una generalizzazione dell’accesso alla dirigenza sulla base dei due requisiti ivi previsti (servizio di segretario svolto per almeno tre anni ed esercizio dell’opzione per la mobilità, prevista dal D.P.R. n. 465 del 1997) vorrebbe dire introdurre un fattore di stridente contraddizione con l’intera evoluzione normativa e contrattuale in materia di mobilità dei segretari comunali e provinciali. Nè varrebbe, a ben vedere, invocare il principio di conservazione degli atti negoziali affermato dall’art. 1367 c.c., il quale rappresenta un criterio sussidiario che non si attaglia all’interpretazione delle fonti esterne, vuoi eteronome che autonome, anche ammesso che sussistessero casi di procedure di mobilità ancora in corso all’entrata in vigore della L. n. 311 del 2004.

Il Collegio intende dare continuità all’orientamento giurisprudenziale espresso nelle decisioni sopra richiamate, che hanno ribadito le conclusioni alle quali questa Sezione era già pervenuta con le sentenze n. 165/2014, 1047/2014, 1324/2014, orientamento ripreso dalle recenti ordinanze nn. 16521, 12035, 12034, 12033 e 7620 del 2016.

Le argomentazioni sviluppate dalle Sezioni Unite resistono alle doglianze della ricorrente, e appaiono confermate dalle riforme in itinere, dalle quali allo stato non si ricavano elementi idonei a incidere sull’interpretazione seguita, andando il legislatore, – così come si desume dall’ampio contenuto della delega – nella direzione di una rimodulazione a largo raggio degli assetti del personale della P.A. (da cui emerge con sufficiente chiarezza l’intento di assecondare la tendenza all’unificazione, alla soppressione ovvero all’istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e alla rideterminazione dei fabbisogni di personale, superando lo strumento della pianta organica), secondo criteri sia di semplificazione sia di valorizzazione del merito e della professionalità.

Neppure sarebbe ipotizzabile un’ingiustificata disparità di trattamento a fronte di una disciplina diversificata in capo alla stessa categoria di soggetti in momenti temporali diversi. L’eccezione d’illegittimità costituzionale della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 49 con riferimento all’art. 3 Cost., è stata ritenuta manifestamente infondata, oltre che per le ragioni già indicate dalle Sezioni Unite (cfr. punti 60-64 sentenza n. 784, 59-62 sentenza n. 785, 60-64 sentenza n. 786), per il principio costantemente affermato dalla Corte Costituzionale secondo cui “lo stesso naturale fluire del tempo è valido elemento diversificatore delle situazioni giuridiche ” (cfr. fra le tante Corte Cost. nn. 61/2010, 170/2009, 94/2009, 341/2007).

Ragioni analoghe portano a escludere altresì un eventuale contrasto con il principio di non discriminazione sancito dall’art. 14 CEDU, giacchè, anche a voler prescindere dalla questione dell’applicabilità della norma nelle sole ipotesi in cui vengano in rilievo le altre norme sostanziali della Convenzione preposte a tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (fra le più recenti Corte EDU 7 gennaio 2014, Cusan e Fazzo contro Italia, p. 54; 7 febbraio 2013, Fabris contro Francia, p. 47; 22 marzo 2012, Konstantin Markin contro Russia), la giurisprudenza della Corte è costante nell’affermare che una disparità di trattamento assume valenza discriminatoria solo qualora “manchi di una giustificazione oggettiva e ragionevole”, “quando non persegua un fine legittimo” ovvero non sussista “un rapporto di ragionevole proporzionalità tra i mezzi impiegati ed il fine perseguito” (Corte EDU 7 gennaio 2014, Cusan e Fazzo contro Italia, p. 59; 25 ottobre 2005, Niedzwiecki contro Germania; 27 marzo 1998, Petrovic contro Austria, p. 30; 1 febbraio 2000, Mazurek contro Francia, p. 6 e 48).

Dette condizioni difettano nella fattispecie perchè l’inquadramento della controricorrente è stato disposto nel rispetto della normativa all’epoca vigente, in relazione alla quale il diritto di opzione era stato esercitato, per cui nessuna compromissione dei diritti riconosciuti dalla Carta può essere ravvisata, posto che il trattamento più favorevole per gli appartenenti alla categoria, invocato quale termine di comparazione, è sopravvenuto in un momento in cui la procedura di mobilità si era conclusa.

Ciò porta a negare qualsiasi profilo discriminatorio della disciplina in oggetto.

Non può trovare, neanche accoglimento la richiesta di rinvio del procedimento formulata dalla ricorrente in vista di eventuali attesi interventi legislativi, intesi a definire la posizione dei segretari comunali interessati dal contenzioso in esame.

Le circostanze dedotte a sostegno della richiesta non si prospettano tali da far ritenere, nè certa nè imminente la risoluzione della questione nel senso auspicato.

Al riguardo giova pure ricordare che il principio della ragionevole durata del processo, che ha rilievo costituzionale (art. 111 Cost., comma 2, seconda parte), impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare attività processuali non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto del principio del contraddittorio, da garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a esplicare i propri effetti (cfr. Cass. n. 3189/2012; conf. Cass. 20422/2012). Ne consegue che al giudice è impedito adottare provvedimenti che, senza utilità per il diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio, ritardino inutilmente la definizione del giudizio, imponendogli un particolare rigore nel bilanciamento delle opposte ragioni, soprattutto nel giudizio di cassazione, caratterizzato da impulso d’ufficio (cfr. sent. n. 3189/12 cit.).

Il secondo e i terzo motivo risultano assorbiti.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le ragioni che hanno portato all’intervento delle Sezioni Unite, giustificano la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Udienza, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA